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Ricorso proposto il 30 novembre 2011 - Yueqing Onesto Electric / UAMI - Ensto (ONESTO)

(Causa T-624/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Cina) (rappresentante: avv. B. Piepenbrink)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ensto Oy (Porvoo, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2011, procedimento R 2535/2010-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "ONESTO", per prodotti della classe 9 - domanda di marchio comunitario n. W00909305

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 1980242 del marchio figurativo "ENSTO", per prodotti delle classi 7, 9 e 11; registrazione comunitaria n. 40600 del marchio denominativo "ENSTO", per prodotti delle classi 7, 9, 11 e 16; registrazione finlandese n. 218071 del marchio denominativo "ENSTO", per prodotti delle classi 7, 9 e 11

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto.

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