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Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 - SinnLeffers / Commissione

(Causa T-621/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SinnLeffers GmbH (Hagen, Germania) (rappresentanti: C. Rupp e H. Wunderlich, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per assenza di selettività della misura

Omessa considerazione del sistema di riferimento pertinente. La ricorrente fa valere che la Commissione, nell'esaminare la selettività della clausola di risanamento prevista all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non sarebbe partita dal corretto sistema di riferimento. A suo avviso, se si prende come riferimento il principio netto obiettivo, la clausola di risanamento risulta non costituire un'eccezione al sistema, bensì riaffermarlo.

Omessa considerazione dell'assenza di selettività di disposizioni generali. La ricorrente ritiene che la clausola di risanamento di cui all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non possa essere considerata selettiva anche in ragione del fatto che la disciplina legislativa è di applicazione generale.

Omessa considerazione della natura e della struttura del regime fiscale tedesco applicabile alle società. La ricorrente sostiene che, in ogni caso, partendo dal corretto sistema di riferimento, fondato sul principio netto obiettivo come espressione del principio della capacità contributiva, la clausola di risanamento prevista all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG è giustificata dalla natura e dalla struttura del regime fiscale tedesco applicabile alle società.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di una disposizione di rango superiore - Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

La ricorrente adduce al riguardo, inter alia, che la Commissione, prima dell'avvio del procedimento di indagine formale concernente la clausola di risanamento di cui all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, non ha mai espresso riserve quanto alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti, da un lato, della clausola di risanamento contenuta nell'articolo 8, paragrafo 4, terza frase, KStG, vecchia versione, e, dall'altro, di disposizioni analoghe di altri Stati membri. Tenuto conto di questo precedente comportamento della Commissione, la ricorrente, pur applicando la massima diligenza richiesta ad un operatore economico prudente e accorto, non era in grado di prevedere la decisione impugnata. Essa poteva dunque legittimamente confidare che la nuova clausola di risanamento di cui all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non sollevasse alcuna difficoltà.

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