Language of document : ECLI:EU:T:2012:501

Causa T‑387/09

Applied Microengineering Ltd

contro

Commissione europea

«Quinto programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Contratti riguardanti i progetti “Formation of a New Design House for MST” e “Assessment of a New Anodic Bonder” — Recupero di una parte del contributo finanziario versato — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Decisione che modifica in corso di istanza la decisione impugnata — Fondamento giuridico del ricorso — Natura dei mezzi invocati — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione»

Massime — Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012

1.      Ricorso di annullamento — Ricorso avverso una decisione che costituisce titolo esecutivo — Decisione che può essere contestata sul fondamento dell’articolo 230 CE — Ricevibilità — Motivi relativi alle clausole contrattuali e al diritto nazionale applicabile — Irricevibilità

(Artt. 230 CE, 238 CE, 249 CE e 256 CE)

2.      Diritto dell’Unione europea — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione — Scambi di informazioni con la Commissione anteriormente alla sottoscrizione del contratto, che non costituiscono un'assicurazione o una promessa precisa — Violazione del principio del legittimo affidamento — Insussistenza

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione relativa al recupero di una parte di un contributo finanziario versato nel contesto di un programma di ricerca — Necessità di allegare la relazione di audit — Insussistenza

(Art. 253 CE)

4.      Diritto dell’Unione europea — Principi — Principio di buona amministrazione — Controparte della Commissione che non l'ha informata del suo cambio di indirizzo — Invio di lettere al precedente indirizzo — Violazione del principio di buona amministrazione — Insussistenza — Nuovo indirizzo menzionato in e-mail inviate a un revisore contabile e trasferite alla Commissione — Scadenza del periodo di durata del contratto — Irrilevanza

(Carta dei diritti fondamentali, art. 41)

1.      Gli atti adottati dalle istituzioni che s’inscrivono in un contesto contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano, per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’articolo 249 CE.

Per contro, le decisioni che costituiscono titolo esecutivo, di cui si tratta nell’articolo 256 CE, rientrano, in assenza di contraria menzione nel Trattato CE, nel novero di quelle previste dall’articolo 249 CE, la cui fondatezza può essere contestata soltanto dinanzi al giudice dell’annullamento, sulla base dell’articolo 230 CE. Così accade, in particolare, quando una decisione che costituisce titolo esecutivo sia adottata allo scopo di recuperare un credito sorto da un contratto approvato da un’istituzione.

Adito per decidere su un ricorso di annullamento sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 230 CE, il giudice dell’Unione deve valutare la legittimità dell’atto impugnato alla luce del Trattato CE oppure di ogni regola di diritto relativa alla sua applicazione e, quindi, del diritto dell’Unione. Per contro, nell’ambito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 238 CE, il ricorrente può contestare all’istituzione controparte contrattuale soltanto violazioni delle clausole contrattuali oppure violazioni del diritto applicabile al contratto.

Pertanto, in un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione che costituisce titolo esecutivo, i motivi dedotti da violazioni delle clausole contrattuali e del diritto nazionale applicabile devono essere respinti in quanto irricevibili.

(v. punti 36, 38-41)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 57-62)

3.      La portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell’istituzione da cui promana l’atto in modo da consentire, da una parte, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità e, dall’altra, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata, per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata.

Non viene richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto il problema di stabilire se la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 253 CE dev’essere valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. È sufficiente che detta istituzione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione.

Infine, quando l’interessato è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione impugnata e conosce quindi le ragioni per cui l’amministrazione l’ha adottata, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dal contesto così creato da una tale partecipazione. In una tale ipotesi, i requisiti della giurisprudenza in materia sono fortemente attenuati.

Così, qualora, facendo riferimento alla relazione di audit, la Commissione abbia dunque evidenziato in modo sufficientemente chiaro in una decisione le ragioni per le quali ha disposto il recupero di una parte di un contributo finanziario versato nel quadro di un programma di ricerca, essa permette all’interessato di far valere i propri diritti dinanzi al giudice dell’Unione e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione, senza che sia necessario che detto rapporto di audit sia accluso alla decisione stessa.

(v. punti 64-67, 72)

4.      Tra le garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi, figura in particolare il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

Nel contesto del recupero di una parte di un contributo versato a titolo di un programma di ricerca, con riferimento alla lettera che informa il ricorrente della chiusura della procedura di audit, inviata con plico raccomandato con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato alla Commissione dall’interessato, non si può censurare la Commissione per aver proceduto in tal modo in assenza di notifica da parte dell’interessato alla Commissione stessa del suo cambio di indirizzo. Infatti, da una parte, la sola circostanza che il periodo contrattuale si era compiuto non esentava dall’obbligo di informare la Commissione del suo cambio di indirizzo, poiché era in corso una procedura di audit. Dall’altra, la semplice menzione del suo nuovo indirizzo nella sottoscrizione delle e-mail al responsabile dell’audit non può essere sufficiente per far ritenere che la Commissione fosse stata correttamente informata del cambio di indirizzo, anche se tali scambi di corrispondenza via e-mail sono stati trasferiti alla Commissione dal responsabile dell’audit.

(v. punti 76, 80)