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Ricorso proposto il 27 novembre 2013 – Bimbo / UAMI - Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO)

(Causa T-637/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe’ do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in parte la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 settembre 2013, procedimento R 1434/2012-4;

condannare la controinteressata alle spese, qualora partecipasse al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «Caffè KIMBO» in nero, rosso, oro, bianco, azzurro, blu scuro, giallo e verde chiaro, per prodotti delle classi 30, 32 e 43 - domanda di marchio comunitario n. 4 273 884

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario spagnolo n. 291 655 del marchio denominativo «BIMBO», per prodotti della classe 30 e il marchio denominativo anteriore notoriamente conosciuto in Spagna e in Portogallo «BIMBO»

Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento sul marchio comunitario.