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Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 – Scooters India / UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA)

(Causa T-132/12) 1

[«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA – Uso serio del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci e N. Ferretti, avvocati)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1), relativa a una procedura di scadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.

Dispositivo

1)    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1) è annullata.

2)    L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle versate dalla Scooters India Ltd, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

3)    La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 165 del 9.6.2012.