Language of document : ECLI:EU:T:2014:176





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 aprile 2014 – Ben Ali / Consiglio

(causa T‑133/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento di capitali – Base giuridica – Diritto di proprietà – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento – Responsabilità extracontrattuale – Assenza di danno materiale»

1.                     Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche loro associate – Articolo 29 TUE – Ammissibilità [Artt. 21, § 2, b) e d), TUE, 24, § 1, TUE, 25, b), TUE, 28 TUE e 29 TUE; decisione del Consiglio 2011/72, art. 1, § 1] (v. punti 46‑51)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche loro associate – Decisioni che si inscrivono in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata – Riferimento alle considerazioni in fatto e in diritto sui cui si basa l’atto impugnato – Riferimento alla natura del reato contestato all’interessato dalle autorità tunisine – Insussistenza di violazione dell’obbligo di motivazione [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisioni del Consiglio 2011/72, 2011/79 e 2012/50] (v. punti 55‑57, 59‑62)

3.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti o organismi loro associati – Congelamento di capitali per riciclaggio di denaro imposto da una decisione di attuazione – Sovrapposizione delle nozioni di distrazione di fondi pubblici e di riciclaggio di denaro – Insussistenza – Presunzione di un collegamento necessario fra gli atti di riciclaggio di denaro compiuti dai familiari dei dirigenti del paese e la distrazione di fondi pubblici – Insussistenza – Annullamento (Decisioni del Consiglio 2011/72, art. 1, § 1, 2011/79 e 2012/50) (v. punti 69‑74)

4.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti o organismi loro associati – Restrizione del diritto di proprietà – Presupposti – Rispetto da parte della decisione di attuazione dei requisiti fissati dalla decisione di base – Insussistenza – Violazione del diritto di proprietà (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 1; decisioni del Consiglio 2011/72, artt. 1, 2011/79 e 2012/50) (v. punti 76, 80)

5.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, enti o organismi loro associati – Rischio di pregiudizio grave e irreversibile per l’efficacia di qualunque congelamento di capitali che potrà, in futuro, essere deciso dal Consiglio nei confronti delle persone indicate nell’atto annullato – Mantenimento degli effetti della decisione annullata fino allo scadere del termine d’impugnazione o fino al rigetto di quest’ultima (Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2; decisioni del Consiglio 2011/72, 2011/79, 2012/50 e 2013/72) (v. punti 83, 87‑89)

6.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Onere della prova (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 91)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 27, p. 11), nella parte in cui tale decisione riguarda il ricorrente e dall’altro, una domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

L’allegato alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, come modificato dalla decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72, è annullato nella parte in cui tale allegato è stato prorogato dalla decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72, e menziona il nome del sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)

Gli effetti dell’allegato alla decisione 2011/72, come modificato dalla decisione di esecuzione 2011/79 e prorogato dalla decisione 2012/50, nei confronti del sig. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, sono mantenuti fino allo scadere del termine di impugnazione della presente sentenza o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino al rigetto di quest’ultima.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal sig. Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

5)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.