Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2014 – Scooters India / UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA)
(causa T‑132/12)
«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1) (v. punti 16, 25)
2. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76) (v. punto 24)
Oggetto
| Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010‑1), relativa a una procedura di decadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010‑1) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle versate dalla Scooters India Ltd, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
3) | | La Brandconcern BV sopporterà le proprie spese. |