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Ricorso proposto il 19 dicembre 2011 - Dimension Data Belgium/Parlamento

(Causa T-650/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dimension Data Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Levert e M. Velghe)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo, notificatale con messaggio di posta elettronica del 18 ottobre 2011, di respingere l'offerta della ricorrente per il lotto n. 1 dell'appalto PE-ITEC-DIT-ITIM-TELSIS e di attribuire il medesimo lotto alla società BT Belgique;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una mancata motivazione della decisione controversa, poiché il Parlamento europeo non ha comunicato alla ricorrente alcuna caratteristica dell'offerta accolta.

Secondo motivo, relativo ad una violazione dell'obbligo di trasparenza incombente al Parlamento in forza degli articoli 89, 92, 97 e 100 del regolamento finanziario2 e dell'articolo 138 delle modalità di esecuzione, in quanto il Parlamento non ha definito in modo chiaro, completo e preciso il criterio di valutazione del prezzo delle offerte.

Terzo motivo, concernente un errore manifesto di valutazione nella definizione dei criteri di valutazione della qualità delle offerte nonché una violazione del principio di proporzionalità e dell'articolo 138, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione, dato che l'amministrazione aggiudicatrice ha preso in considerazione un criterio di valutazione che non sarebbe volto ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nella qualità delle offerte finanziarie e su una violazione dell'articolo 139 delle modalità di esecuzione, attribuendo il lotto n. 1 dell'appalto controverso alla società BT Belgique, poiché la sua offerta sarebbe così anormalmente bassa da dover essere respinta dal Parlamento o, in mancanza, dovrebbe essere considerata non conforme al capitolato d'oneri.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).