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Ricorso proposto il 21 novembre 2023 – AH/Commissione

(Causa T-1093/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AH (rappresentanti: A. Guillerme, T. Bontinck e L. Burguin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea del 9 febbraio 2023 di non ammettere il ricorrente a beneficiare dell'indennità di espatrio;

riconoscere il diritto del ricorrente a beneficiare dell’indennità di espatrio a partire dal 1° febbraio 2023;

condannare la convenuta al pagamento della somma di EUR 5 000 per il danno morale subito dal ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e su un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente ritiene che l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) abbia commesso un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione, in quanto non ha tenuto conto dell'assenza di tempi di interruzione tra i due contratti firmati con due diverse istituzioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, compreso il diritto ad essere ascoltato. Secondo il ricorrente, il PMO ha violato il principio di buona amministrazione indicandogli che i suoi diritti all'indennità di espatrio sarebbero stati automaticamente rinnovati quando avrebbe assunto le nuove funzioni, prima di cambiare posizione tre giorni dopo, rifiutando di concedergli detta indennità. Il ricorrente ritiene poi che il PMO abbia violato il suo diritto ad essere ascoltato in quanto la decisione di non ammetterlo più a beneficiare dell'indennità di espatrio è stata adottata senza averlo prima ascoltato.

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