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Ricorso proposto il 24 novembre 2023 - Ismailova / Consiglio

(Causa T-1110/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente Gulbakhor Ismailova (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante e M. Pirovano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Consiglio Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 , pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 settembre 2023;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 settembre 2023, denominati congiuntamente gli «atti impugnati», nella parte in cui gli atti impugnati mantengono la ricorrente nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive;

condannare il Consiglio alle spese sostenute nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova e dei fatti pertinenti - inattendibilità, specificità e valore probatorio degli elementi di prova su cui il Consiglio si è basato.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e degli elementi di prova pertinenti - eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE del nuovo criterio di inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio 1 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 269/2014 del Consiglio 2 , introdotto dalla decisione (PESC) 2023/1094 3 e dal regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio del 5 giugno 2023.4

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo.

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1     Decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104).

1     Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3).

1     Decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).

1     Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

1     Decisione (PESC) 2023/1094, del 5 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2023, L146, pag. 20).

1     Regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio, del 5 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 146, pag. 1).