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Ricorso proposto il 24 novembre 2023 - EuroChem Group / Consiglio

(Causa T-1111/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: EuroChem Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: N. Tuominen e M. Krestiyanova, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina1 , e la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina2 , sopprimendo le seguenti frasi delle dichiarazioni impugnate:

voce 721 dell’allegato I concernente il sig. Melnichenko: «continua a esercitare il controllo dell’EuroChem Group, un’importante ditta produttrice di fertilizzanti, e dell’impresa carbonifera SUEK. Dal 9 marzo 2022 Melnichenko ha trasferito i suoi interessi nella SUEK e nell’Eurochem Group alla moglie Aleksandra Melnichenko. Melnichenko continua a beneficiare del patrimonio trasferito alla moglie»; «Funzione: direttore senza incarichi esecutivi di JSC SUEK».

voce 1172 dell’allegato I concernente la sig.ra Melnichenko: «che ha trasferito a lei, il 9 marzo 2022, la proprietà effettiva e i profitti del gruppo EuroChem, un’importante ditta produttrice di fertilizzanti, e dell’impresa carbonifera SUEK. (…) Nel marzo 2022 Aleksandra Melnichenko ha sostituito il marito come titolare effettivo della Firstline Trust, gestita dalla Linetrust PTC Ltd, una società che rappresenta il titolare effettivo in ultima istanza del gruppo EuroChem».

voce 893 dell’allegato I concernente il sig. Rashevsky: «pur continuando a esercitare un’influenza attraverso società di comodo. (…) Si tratta di importanti società russe, di cui è comproprietaria Aleksandra Melnichenko, moglie del miliardario russo Andrei Melnichenko, che generano e forniscono notevoli introiti al governo russo e cooperano con le autorità russe, tra cui Vladimir Putin. SUEK ha firmato contratti con i sanatori della Crimea per i programmi per la salute dei dipendenti».

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell’aver inserito il nome della ricorrente nella motivazione degli elenchi delle persone colpite dalle misure restrittive.

Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione delle misure impugnate.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto a un processo equo, in quanto non conferiscono alla ricorrente la possibilità di esercitare effettivamente i suoi diritti della difesa, in particolare il diritto di essere ascoltata, e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

Quarto motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati hanno un’incidenza sproporzionata sulla ricorrente e violano gli articoli 16, 17 e 7 della Carta dei diritti fondamentali.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 3).

1 Decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 226, pag. 104).