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Ricorso proposto il 24 novembre 2023 - Moshkovich / Consiglio

(Causa T-1109/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vadim Nikolaevich Moshkovich (Tambov, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, T. Bontinck, A. Guillerme, L. Burguin, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)    annullare:

la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 1 , e

il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; 1 e

la decisione di mantenere il sig. Vadim Nikolaevich Moshkovich iscritto nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive ai sensi della decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765, adottati dal Consiglio con lettera del 15 settembre 2023 (denominati congiuntamente: gli «atti impugnati»), nella parte in cui includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive;

2)    condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’applicare al ricorrente un criterio di inserimento nell’elenco modificato e, in subordine, sull’illegittimità del criterio di inserimento modificato in questione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente alla proprietà e alla libertà d’impresa.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione.

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1     GU 2023, L 226, pag. 104.

1     GU L 2023 del 226, pag. 3.