Language of document : ECLI:EU:C:2015:199

Causa C‑279/13

C More Entertainment AB

contro

Linus Sandberg

(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dallo Högsta domstolen)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 2 – Trasmissione in diretta di un incontro sportivo su un sito Internet»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 marzo 2015

Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Comunicazione al pubblico – Nozione – Facoltà, per gli Stati membri, di estendere i diritti degli organismi di radiodiffusione agli atti di comunicazione realizzati su Internet – Ammissibilità – Presupposto

[Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, § 2, d), e 2006/115, considerando 16 e artt. 8, § 3, e 12]

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui alla lettera d) di tale disposizione riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore.

Infatti, detto articolo 3, paragrafo 2, non pregiudica la facoltà degli Stati membri, riconosciuta dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, in combinato disposto con il considerando 16 di quest’ultima, di prevedere disposizioni più protettrici, con riferimento alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico di trasmissioni effettuate da organismi di radiodiffusione, di quelle che devono essere attuate in conformità all’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva. Una siffatta facoltà implica che gli Stati membri possono concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, effettuati in un contesto diverso da quello previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, e segnatamente di trasmissioni alle quali chiunque può avere accesso dal luogo prescelto, tenendo presente che un siffatto diritto non deve in nessun caso pregiudicare la tutela del diritto d’autore, come previsto dall’articolo 12 della direttiva 2006/115.

(v. punti 35‑37 e dispositivo)