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Ricorso proposto il 4 novembre 2011 - JAS / Commissione

(Causa T-573/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JAS Jet Air Service France (JAS) (Francia) (rappresentante: avv. T. Gallois)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione datata 5 agosto 2011, fascicolo REM 01/2008, nella parte in cui:

ha deciso che non sussisteva una situazione particolare e

ha respinto la domanda di sgravio dei dazi all'importazione per un importo pari a EUR 1 001 778,20 presentata dalla società JAS JET AIR SERVICE il 24 gennaio 2008;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione avrebbe preso in considerazione motivi ipotetici.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non avrebbe richiesto all'amministrazione nazionale la produzione degli originali o delle copie delle dichiarazioni in dogana, oggetto della domanda di sgravio, sebbene tali documenti provassero l'effettuazione di un controllo fisico.

Terzo motivo, vertente sull'irregolare istruzione del fascicolo a causa dell'inversione dell'onere della prova, in quanto sulla base dell'affermazione delle autorità nazionali, secondo la quale le dichiarazioni in dogana di cui trattasi sarebbero scomparse, la Commissione ha concluso che non sarebbe stata fornita la prova del controllo fisico delle merci da parte dell'amministrazione doganale. La ricorrente afferma che la Commissione non può ritorcere contro di essa tale inadempimento da parte delle autorità nazionali.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 239 del codice doganale comunitario , in quanto la Commissione avrebbe ristretto l'ambito di applicazione della nozione di "situazione particolare".

Quinto motivo, vertente su errori di fatto ed errori manifesti di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe concluso nel senso dell'inesistenza di una "situazione particolare" ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale, benché la ricorrente si sia trovata di fronte alla medesima situazione di un'altra società di spedizioni olandese, la cui situazione sarebbe stata dichiarata dalla Commissione come costitutiva di una "situazione particolare".

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1 - Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).