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Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2015 – Schenker Customs Agency / Commissione

(Causa T-576/11)1

(«Unione doganale – Recupero a posteriore di dazi all’importazione – Importazione di glifosato originario di Taiwan – Domanda di sgravio di dazi all’importazione presentata da uno spedizioniere doganale – Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Clausola d’equità – Sussistenza di una situazione particolare – Dichiarazioni di immissione in libera pratica – Certificati di origine inesatti – Nozione di manifesta negligenza – Decisione della Commissione che dichiara ingiustificato lo sgravio dei dazi»)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Schenker Customs Agency BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Biermasz e A. Jansen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Keppenne e F. Wilman, successivamente A. Caeiros e B. R. Killmann, agenti, assistiti da Y. Van Gerven, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 5208 definitiva della Commissione, del 27 luglio 2011, con la quale è stato stabilito che, in un caso specifico, lo sgravio dei dazi all’importazione non è giustificato (fascicolo REM 01/2010).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

2)    La Schenker Customs Agency BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 25 del 28.1.2012.