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Causa C260/22

Seven.One Entertainment Group GmbH

contro

Corint Media GmbH

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Organismi di diffusione radiotelevisiva – Diritto di riproduzione delle fissazioni di trasmissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto ad un equo compenso»

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Organismi di radiodiffusione – Inclusione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 2, e), e 5, § 2, b)]

(v. punti 23‑34)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Facoltà per gli Stati membri di prevedere un’esenzione dal pagamento per riproduzioni che causano un danno solo minimo agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Competenza degli Stati membri a fissare la soglia del danno - Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Verifica spettante al giudice nazionale

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 35 e art. 2, d) e e), e 5, § 2, b)]

(v. punti 38‑50, 53 e dispositivo)


Sintesi

La Corint Media è una società di gestione collettiva che gestisce i diritti d’autore e i diritti connessi di canali televisivi e radiofonici privati sul mercato tedesco, in particolare. Essa versa i proventi derivanti dalla tassa sui supporti vergini agli organismi di diffusione radiotelevisiva e ha concluso un contratto esclusivo di gestione di diritti d’autore con la Seven.One, un organismo di diffusione radiotelevisiva che produce e diffonde, nel territorio tedesco, un programma televisivo privato, finanziato dalla pubblicità.

La Seven.One ha quindi chiesto alla Corint Media che le fosse versato un compenso a titolo di tale tassa. La Corint Media, tuttavia, non ha potuto soddisfare detta domanda, in quanto la normativa nazionale (1) esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all’equo compenso.

Il Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania), adito dalla Seven.One, ha chiesto alla Corte se gli organismi di diffusione radiotelevisiva, le cui fissazioni delle trasmissioni sono riprodotte da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali, possano essere esclusi dal diritto a un equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (2).

Il giudice del rinvio ha osservato che una restrizione dell’equo compenso a scapito di taluni titolari di diritti non è prevista in forza di tale disposizione. Di conseguenza, detto giudice nutre dubbi quanto alla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 2001/29 e con il principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

In tale sentenza, la Corte esamina la questione se uno Stato membro che abbia applicato l’eccezione per uso privato al diritto esclusivo di riproduzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sia legittimato ad escludere, nel suo insieme, la categoria degli organismi di diffusione radiotelevisiva dal beneficio dell’equo compenso previsto dal medesimo articolo.

Giudizio della Corte

Innanzitutto, la Corte dichiara, da un lato, che ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari di tale diritto esclusivo ricevano un equo compenso. D’altro lato, risulta espressamente dall’articolo 2, lettera e), della suddetta direttiva che gli organismi di diffusione radiotelevisiva dispongono, al pari degli altri titolari di diritti indicati agli altri punti di tale articolo, del diritto esclusivo «di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte» delle fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o senza filo, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Di conseguenza, gli organismi di diffusione radiotelevisiva (3) devono, in linea di principio, negli Stati membri che hanno dato attuazione all’eccezione per copia privata, vedersi riconoscere il diritto ad un equo compenso, al pari degli altri titolari di diritti.

Tale interpretazione discende non solo dal combinato disposto degli articoli 2, lettera e), e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, ma anche dal contesto in cui essi si inseriscono, dagli obiettivi da essi perseguiti e dalla genesi di tale direttiva.

La Corte constata, poi, in primo luogo, che è irrilevante la circostanza che taluni organismi di diffusione radiotelevisiva, che hanno anche la qualità di produttori di pellicole, percepiscano già un equo compenso a tale titolo. Infatti, da un lato, l’oggetto del diritto esclusivo di riproduzione di tali vari titolari di diritti non è identico. Più precisamente, i produttori delle prime fissazioni di pellicole (4) hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione dell’originale e di copie delle loro pellicole e vedono tutelata la loro prestazione organizzativa ed economica. Per contro, gli organismi di diffusione radiotelevisiva hanno il diritto esclusivo di riproduzione delle fissazioni delle trasmissioni che essi diffondono e beneficiano di una tutela della loro prestazione tecnica concretizzata nella trasmissione. Ne consegue che neppure i pregiudizi arrecati a tali titolari a seguito della copia privata coincidono. Dall’altro, la qualità di produttore di pellicole degli organismi di diffusione radiotelevisiva può essere presente con un’intensità variabile, a seconda che essi stessi producano le loro trasmissioni, con proprie risorse di materiale e personale, che diffondano trasmissioni prodotte su commissione da partner contrattuali o che diffondano su licenza trasmissioni prodotte da terzi.

La Corte rileva, in secondo luogo, che il sistema sul quale si basa l’equo compenso e l’entità di quest’ultimo devono essere connessi al pregiudizio arrecato ai titolari di diritti a seguito della realizzazione di copie private e rispettare il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta. A tal riguardo, la Corte precisa che l’assenza o il livello «minimo» del pregiudizio subito dagli organismi di diffusione radiotelevisiva a seguito della copia privata delle fissazioni delle loro trasmissioni costituisce un criterio oggettivo e ragionevole, che non eccede quanto necessario al mantenimento di un giusto equilibrio tra i titolari di diritti e gli utenti di materiali protetti. Tuttavia, spetta al giudice nazionale, da un lato, assicurarsi, alla luce di criteri oggettivi, che gli organismi di diffusione radiotelevisiva, a differenza delle altre categorie di titolari di diritti, subiscano solo un pregiudizio qualificabile come «minimo» per la riproduzione non autorizzata delle fissazioni delle loro trasmissioni. Dall’altro, esso deve verificare, sempre alla luce di criteri oggettivi, se, all’interno degli organismi di diffusione radiotelevisiva, tutti questi organismi si trovino in situazioni comparabili, in particolare per quanto riguarda il pregiudizio da essi subito, tale da giustificare l’esclusione dell’insieme di tali organismi dal beneficio del diritto all’equo compenso.


1      Articolo 87, paragrafo 4, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273).


2      Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


3      Gli organismi di diffusione radiotelevisiva sono indicati all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29.


4      Articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/29.