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Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2011 - PAKI Logistics / UAMI (PAKI)

(Causa T-526/09) 1

["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PAKI - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume - Art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 207/2009"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PAKI Logistics GmbH (Ennepetal, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Bergermann, P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt e J. Vogtmeier)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, poi F. Penlington, agenti, assistiti da S. Malynicz, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 ottobre 2009 (procedimento R 1805/2007-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo PAKI come marchio comunitario

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La PAKI Logistics GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 80 del 27.3.2010.