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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Gagliardi Salvatore contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 24 settembre 2004

    (causa T-392/04)

    Lingua di presentazione del ricorso: l'italiano

Il 24 settembre 2004, Gagliardi Salvatore, titolare dell'impresa individuale omonima, rappresentato e difeso dagli avvocati Alex Schmitt, prof. Paolo Biavati e Sandro Corona, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: La società Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione inter partes della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 giugno 2004 (procedimento R 0154/2002-4); con condanna delle parti soccombenti ex art. 87 Regolamento di procedura (l'UAMI per quanto ritenuto di sua responsabilità, ad esempio per il vizio di ultrapetizione) al rimborso delle spese processuali

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la

registrazione del marchio

comunitario:                Il ricorrente.

    

Marchio comunitario considerato:    Marchio figurativo "MANU" - Domanda di registrazione n. 1.021.690, richiesta per parecchi prodotti delle classi 18, 24 e 25.

Titolare del marchio o segno

distintivo fatto valere nella

procedura di opposizione:        La società Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG.

Marchio o segno distintivo fatto

valere nella procedura di

opposizione:                Marchio verbale tedesco "MANOU", per prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria).            

Decisione della Divisione di

opposizione:                Rigetto dell'opposizione.

                    

Decisione della Commissione di

ricorso:                Accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione.

Motivi del ricorso:            Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1,

                    lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario. Il ricorrente fa anche valere che la decisione impugnata sarebbe incorsa in errore di ultrapetizione per avere rigettato la domanda di registrazione del marchio, oltre per le classi 18 e 24, che pacificamente non erano mai stati oggetto di opposizione, anche per altri prodotti della classe 25 diversi dagli articoli di abbigliamento, nonostante che solo questi ultimi fossero stati posti a base dell'opposizione.

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