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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig.ra Carla Piccinni-Leopardi e dei sigg. Carlos Martínez Mongay e Georgios Katalagarianakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 settembre 2004

    (Causa T-390/04)

    Lingua processuale: il francese

Il 28 settembre 2004 la sig.ra Carla Piccinni-Leopardi e il sig. Carlos Martínez Mongay, residenti in Bruxelles, e il sig. Georgios Katalagarianakis, residente in Overijse (Belgio), rappresentati dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione che attribuisce i punti di merito e di priorità costituenti il bagaglio dei ricorrenti, nonché la decisione di non promuoverli al grado A4;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti nel presente procedimento impugnano la decisione della convenuta di non attribuire loro punti di merito o di priorità specifici nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003 per tener conto della modifica del loro inquadramento al momento dell'assunzione e la decisione di non promuoverli al grado A4 nello stesso esercizio.

A sostegno delle loro pretese essi rilevano:

-     la violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto, in quanto anche se in precedenza erano stati redatti rapporti informativi, i ricorrenti avrebbero subito comunque una valutazione forfettaria del loro merito per il passato. I ricorrenti sottolineano al riguardo che secondo gli stessi l'attribuzione di un punto di priorità transitorio per anzianità di grado viola il principio secondo il quale la promozione è attribuita a seguito di un esame comparativo dei meriti dei funzionari;

-     la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché dell'art. 5, n. 3, dello Statuto, e del principio di vocazione alla carriera. I ricorrenti sostengono in ordine a questo punto che i dipendenti che non hanno potuto beneficiare di una promozione da lungo tempo, in quanto il loro merito non è stato giudicato sufficiente, hanno beneficiato e beneficeranno per l'esercizio 2004 di punti di priorità particolari. Di contro, i ricorrenti, i cui meriti non avrebbero potuto essere valutati secondo il loro giusto valore fin dall'inizio della loro carriera, sono trattati allo stesso modo dei dipendenti che non hanno potuto beneficiare di un inquadramento al grado superiore al momento della loro assunzione;

-     la violazione dell'art. 233 CE. Essi precisano al riguardo che, secondo gli stessi, nel caso di specie si pone la questione se, una volta che siano state dichiarate illegittime le disposizioni generali di esecuzione relative ai criteri di inquadramento e la Commissione si sia impegnata a riesaminare l'inquadramento di diversi dipendenti assunti in applicazione di tali disposizioni generali, la decisione di inquadrare i ricorrenti al grado superiore della carriera possa essere limitata al punto di privarla del suo effetto utile.

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