Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 dicembre 2006 - Gagliardi / UAMI - Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (MANŪ MANU MANU)
(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MANŪ MANU MANU - Marchio nazionale anteriore denominativo MANOU - Rifiuto di registrazione - Portata e rettifica della decisione della commissione di ricorso - Limitazione della domanda di registrazione - Ritiro parziale dell'opposizione - Interesse ad agire in opposizione - Prova dell'utilizzo del marchio anteriore - Portata della prova dell'utilizzo - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Salvatore Gagliardi (Monsummano Terme, Italia) (rappresentanti: dagli avv.ti A. Schmitt, P. Biavati, S. Corona)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) rappresentanti: sig. M. Buffolo, agente)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (Nuremberg, Germania) (rappresentanti: sig. S. Rojahn, avv.)
Oggetto della causa
Ricorso proposto avverso la decisione 15 giugno 2004 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 154/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG e Salvatore Gagliardi.
Dispositivo della sentenza
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002-4) è annullata nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio MANŪ MANU MANU, da un lato, per i prodotti "calzature" e "cappellerie", rientranti nella classe 25, e, dall'altro, per quelli rientranti nelle classi 18 e 24.
Il ricorso per il resto è respinto.
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle esposte dal ricorrente.
Il ricorrente, Salvatore Gagliardi, sopporterà i due terzi delle proprie spese.
L'interveniente, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 284 del 20.11.2004.