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Ricorso proposto il 13 settembre 2010 - ArcelorMittal Wire France e a. / Commissione

(Causa T-385/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ArcelorMittal Wire France (Bourg-en-Bresse, Francia), ArcelorMittal Fontane (Fontane-L'Evêque, Belgio), ArcelorMittal Verderio Srl (Verderio Inferiore, Italia) (rappresentanti: H. Calvet, O. Billard e M. Pittie, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

in via principale, annullare la decisione della Commissione 30 giugno 2010, relativa al procedimento COMP/38344 - Acciaio da precompressione, nella parte in cui, (i) al suo art. 1, condanna la AMWF, la AM Fontaine e la AM Verderio per aver partecipato a un'infrazione unica e continuata e/o ad una prassi concertata nel settore dell'acciaio da precompressione in violazione degli artt. 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE, rispettivamente, dal 1° gennaio 1984 al 19 settembre 2002, dal 20 dicembre 1984 al 19 settembre 2002, e dal 3 aprile 1995 al 19 settembre 2002 ; (ii) impone loro, conseguentemente, al suo art. 2, il pagamento di ammende pari a EUR 276,48 milioni per quanto riguarda la AMWF, di cui EUR 268,8 milioni congiuntamente e solidalmente con la AM Fontane, e di cui EUR 72 milioni congiuntamente e solidalmente con la AM Verderio; (iii) ingiunge loro, al suo art. 3, di porre immediatamente termine a tale infrazione, se non hanno già agito in tal senso, e di astenersi per il futuro da qualsiasi atto o comportamento di cui al punto (i) nonché da qualsiasi atto o comportamento che abbia un oggetto o un effetto identico o simile; e (iv) al suo art. 4, le considera come destinatarie della decisione;

in subordine, nel contesto della sua competenza esclusiva estesa anche al merito, riformare la decisione riducendo in modo sostanziale gli importi delle ammende inflitte a ciascuna delle ricorrenti, come risultano dall'art. 2, e

in ogni caso, condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono, in via principale, l'annullamento della decisione C (2010) 4387 def della Commissione 30 giugno 2010, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "SEE", Caso COMP/38344 - Acciaio da precompressione), concernente un'intesa sul mercato europeo dell'acciaio da precompressione relativa alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione del mercato ed allo scambio di informazioni commerciali sensibili.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere diversi motivi, attinenti:

-    alla violazione del diritto fondamentale delle ricorrenti ad un giudice imparziale ed alla violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, atteso che la Commissione esercita sia l'esercizio dell'azione penale sia la funzione decisoria;

-    alla violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 1, nonché dei principi di proporzionalità della pena, di proporzionalità e di parità di trattamento, dal momento che la Commissione ha inflitto alle ricorrenti ammende per un importo che eccede manifestamente il limite ex lege del 10% del fatturato totale realizzato dalle stesse nel corso del precedente esercizio contabile;

-    all'insufficienza delle prove che dimostrino l'esistenza di una violazione degli artt. 101 TFUE e 53 SEE per il periodo dal 1° gennaio 1984 al novembre 1992 o, quantomeno, a un difetto di motivazione;

-    a un difetto di motivazione e alla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende 2 nonché dei principi di legittimo affidamento e di buona amministrazione, ove la decisione impugnata presenta lacune che rendono incomprensibile la metodologia del calcolo delle ammende applicata dalla Commissione;

-    a un difetto di motivazione e ad errori manifesti di diritto e di fatto nell'aggravare del 60% le ammende inflitte alla AMWF ed alla AM Fontaine a titolo di recidiva; e

-    all'insufficienza di motivazione e alla violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché dei principi di uguaglianza e di proporzionalità per aver aumentato del 20%, per conseguire un effetto dissuasivo, unicamente gli importi delle ammende delle ricorrenti, anche se altre parti dell'intesa si trovavano in una situazione identica.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).