Language of document : ECLI:EU:T:2024:333

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

29 maggio 2024 (*)

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 – Determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF – Massimale previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Competenze di esecuzione attribuite al Consiglio – Casi specifici debitamente motivati – Portata delle competenze di esecuzione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

Nella causa T‑395/22,

Hypo Vorarlberg Bank AG, con sede in Bregenz (Austria), rappresentata da G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da J. Kerlin, C. Flynn, D. Ceran, T. Wittenberg e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti, assistiti da B. Meyring e T. Klupsch, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Parlamento europeo, rappresentato da J. Etienne, G. Bartram e M. Menegatti, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J. Haunold, J. Bauerschmidt e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere, D. Petrlík (relatore), K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Hypo Vorarlberg Bank AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui la riguarda.

 Fatti

2        La ricorrente è un ente creditizio con sede in Austria.

3        Con la decisione impugnata, il SRB (CRU) ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), i contributi ex ante al SRF (FRU) (in prosieguo: i «contributi ex ante») per il 2022 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2022») degli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento (in prosieguo: gli «enti»), tra cui la ricorrente.

4        Con avviso di riscossione del 22 aprile 2022, la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA, Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, Austria), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 806/2014, ha ingiunto alla ricorrente di versare il suo contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2022, come fissato dal SRB.

 Decisione impugnata

5        La decisione impugnata è composta da un corpo accompagnato da tre allegati.

6        Il corpo della decisione impugnata descrive la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022, applicabile a tutti gli enti.

7        A tal fine, anzitutto, il SRB ha ricordato, nella sezione 5 della decisione impugnata, che, al termine del periodo iniziale di otto anni a partire dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari disponibili nel SRF dovevano raggiungere un livello-obiettivo (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale») pari ad almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti (in prosieguo: i «depositi protetti») di tutti gli enti autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM o MRU) (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»).

8        Nella sezione 5 della decisione impugnata, il SRB ha poi determinato il livello-obiettivo annuale, menzionato all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1), per il periodo di contribuzione 2022 (in prosieguo: il «livello-obiettivo annuale»). A tale proposito, il SRB ha precisato di aver tenuto conto degli elementi previsti all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/747 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i criteri relativi al calcolo dei contributi ex ante e le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente differito (GU 2017, L 113, pag. 2).

9        Inoltre, il SRB ha spiegato di aver fissato il livello-obiettivo annuale a un ottavo dell’1,6% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti nel 2021, ottenuto a partire dai dati comunicati dai sistemi di garanzia dei depositi conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

10      Nella sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha descritto la metodologia da seguire per il calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022. A tale riguardo, esso ha precisato, al punto 74 di detta decisione, che, per tale periodo, il 6,67% dei contributi ex ante era stato calcolato sulla «base nazionale», vale a dire sulla base dei dati comunicati dagli enti autorizzati sul territorio dello Stato membro partecipante interessato (in prosieguo: la «base nazionale»), conformemente all’articolo 103 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), e conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63. Il resto dei contributi ex ante (ossia il 93,33%) è stato calcolato sulla «base dell’unione bancaria», vale a dire sulla base dei dati comunicati da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti (in prosieguo: la «base dell’unione»), conformemente agli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81.

11      Nella sezione 6 della decisione impugnata, il SRB ha inoltre spiegato che gli enti diversi da quelli che versavano una somma fissa in considerazione delle loro caratteristiche peculiari dovevano versare un contributo ex ante adeguato al loro profilo di rischio, che esso aveva fissato passando per le seguenti fasi principali.

12      Nella prima fase, il SRB ha calcolato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, il «contributo fisso» di ciascun ente, che è proporzionale all’importo delle passività dell’ente interessato, esclusi i fondi propri e i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette»), in relazione alle passività nette di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti (in prosieguo: il «contributo annuale di base»). Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, il SRB ha dedotto talune tipologie di passività dalle passività nette dell’ente da prendere in considerazione ai fini della determinazione di detto contributo.

13      Nella seconda fase del calcolo del contributo ex ante, il SRB ha proceduto a un adattamento del contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell’ente considerato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014.

14      Il SRB ha calcolato il contributo ex ante di ciascun ente ripartendo il livello-obiettivo annuale tra tutti gli enti sulla base del rapporto fondato sul contributo annuale di base ponderato in funzione del profilo di rischio.

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, compresi i relativi allegati, nella parte che la riguarda;

–        condannare il SRB alle spese.

16      Il SRB chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenere gli effetti di detta decisione fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza sarà definitiva.

17      Il Parlamento europeo chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso nella parte in cui si basa sull’eccezione di illegittimità della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014;

–        condannare la ricorrente alle spese.

18      Il Consiglio dell’Unione europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva otto motivi, vertenti:

–        il primo, su una violazione dell’articolo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 15, 296 e 298 TFUE e degli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a causa della mancata comunicazione della decisione impugnata nella sua interezza;

–        il secondo, sul fatto che il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale in violazione del principio di proporzionalità, dell’articolo 102 della direttiva 2014/59, dell’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 nonché dell’articolo 3 e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63;

–        il terzo e il quarto, su una violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), della Carta, per l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata;

–        il quinto, su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), della Carta, per l’inosservanza del diritto di essere ascoltati;

–        il sesto, su un’eccezione di illegittimità degli articoli da 4 a 7 e 9 nonché dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63, fondata sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, del principio di certezza del diritto, degli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta, del principio di proporzionalità e dell’articolo 290 TFUE;

–        il settimo, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento di esecuzione 2015/81, fondata sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, in combinato disposto con l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, nonché su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, fondata sulla violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE;

–        l’ottavo, su un’eccezione di illegittimità della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014, fondata sulla violazione dell’articolo 1, secondo comma, TUE, degli articoli 15, 296 e 298 TFUE, degli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta, dell’obbligo di motivazione e del principio di certezza del diritto.

20      Occorre esaminare innanzitutto il settimo motivo.

 Sul settimo motivo, vertente su uneccezione di illegittimità del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81

21      Con il settimo motivo, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81. Tale motivo si articola, in sostanza, in due parti, vertenti, la prima, sul fatto che l’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento di esecuzione 2015/81 viola i limiti delle competenze di esecuzione fissati all’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e, la seconda, sul fatto che il regolamento n. 806/2014 non contiene alcuna giustificazione riguardo alla scelta di attribuire la competenza di esecuzione prevista all’articolo 70, paragrafo 7, di detto regolamento al Consiglio anziché alla Commissione europea, in violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

22      Occorre iniziare l’esame con la seconda parte del settimo motivo.

 Sulla seconda parte del settimo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014

23      La ricorrente sostiene, in sostanza, che l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, in quanto conferisce una competenza di esecuzione al Consiglio, viola l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, TFUE, per il motivo che detto regolamento non espone le ragioni per le quali una siffatta attribuzione costituisce un «caso specifico debitamente motivato» ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

24      Secondo il SRB, il Parlamento e il Consiglio, il considerando 114 del regolamento n. 806/2014 contiene una giustificazione sufficiente per quanto riguarda l’attribuzione al Consiglio della competenza di esecuzione menzionata al precedente punto 23.

25      Con una misura di organizzazione del procedimento del 18 dicembre 2023 e in udienza, il Tribunale ha invitato il SRB, il Parlamento e il Consiglio a precisare le loro osservazioni sulla questione di stabilire in quale misura il regolamento n. 806/2014 contenesse una giustificazione sufficiente riguardo all’attribuzione al Consiglio della competenza di esecuzione menzionata al precedente punto 23. In risposta a tale misura di organizzazione del procedimento e ai quesiti posti in udienza, il SRB, il Parlamento e il Consiglio hanno ribadito il loro argomento secondo cui la giustificazione fornita dal considerando 114 di tale regolamento era sufficiente.

26      Ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, «in casi specifici debitamente motivati» e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 TUE, al Consiglio.

27      Per quanto riguarda più specificamente l’obbligo di giustificare l’attribuzione di una siffatta competenza al Consiglio, dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE richiede di esporre, in modo circostanziato, le ragioni per le quali l’adozione di misure di esecuzione di un atto giuridicamente vincolante dell’Unione è affidata a tale istituzione (v., sentenza del 28 febbraio 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

28      A tale riguardo, l’autore dell’atto di base da attuare è tenuto a motivare debitamente, in funzione della natura e del contenuto dell’atto di base, un’eccezione alla regola secondo la quale spetta normalmente alla Commissione esercitare la competenza di esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 conferisce al Consiglio una competenza di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, abilitandolo ad adottare, nell’ambito degli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dell’articolo 70, paragrafi 1, 2 e 3, di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi e le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati in detti atti delegati (in prosieguo: la «competenza di esecuzione di cui trattasi»).

30      Per quanto riguarda le due ipotesi previste all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE che consentono l’attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio, occorre constatare che la competenza di esecuzione di cui trattasi non rientra nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 TUE. Di conseguenza, spettava al legislatore dell’Unione giustificare, in modo circostanziato e in funzione della natura e del contenuto del regolamento n. 806/2014, che l’attribuzione di tale competenza al Consiglio costituiva un caso specifico debitamente motivato ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

31      A tale riguardo, il SRB, il Parlamento e il Consiglio sostengono che il regolamento n. 806/2014 ha giustificato l’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio nel suo considerando 114, il quale enuncia quanto segue:

«Il Consiglio dovrebbe, nell’ambito degli atti delegati adottati a norma della direttiva 2014/59 (…), adottare atti di esecuzione che precisino l’applicazione delle metodologie di calcolo dei singoli contributi al [SRF] unitamente alle modalità tecniche per il calcolo del contributo fisso e del contributo ponderato in funzione del rischio. Tale metodologia dovrebbe assicurare che nella formula di calcolo dei singoli contributi sia l’elemento fisso che quello ponderato per il rischio siano considerati in modo coerente con i principi di risoluzione e conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7 della direttiva 2014/59 (…). La metodologia dovrebbe tener conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni fra i vari assetti del settore bancario vigenti negli Stati membri».

32      Anzitutto, occorre rilevare che tale considerando non fornisce alcuna giustificazione riguardo alle ragioni per le quali il legislatore dell’Unione ha deciso di attribuire la competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio. Infatti, esso menziona solo la finalità e il contenuto degli atti di esecuzione da adottare nonché la decisione di investire il Consiglio della competenza ad adottarli, senza tuttavia fornire la minima indicazione circa le ragioni per le quali sia stata attribuita al Consiglio, anziché alla Commissione, la competenza di esecuzione a tali fini.

33      Simili ragioni non risultano in particolare dalla necessità, menzionata nella seconda frase di tale considerando, di assicurare la conformità degli atti di esecuzione del regolamento n. 806/2014 agli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. Infatti, la sola necessità di assicurare una siffatta conformità non spiega le ragioni per le quali dovrebbe essere il Consiglio, e non la Commissione, ad assicurare tale conformità. Ciò vale a maggior ragione in quanto una siffatta necessità è inerente all’esercizio di una competenza di esecuzione, indipendentemente da chi ne sia il titolare, e in quanto detti atti delegati sono adottati dalla Commissione, e non dal Consiglio.

34      Inoltre, il regolamento n. 806/2014 non contiene ulteriori elementi di motivazione idonei a rivelare le ragioni specifiche che hanno giustificato l’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio. Il SRB, il Parlamento e il Consiglio non hanno peraltro invocato l’esistenza di simili elementi nelle loro memorie o nell’ambito delle discussioni in udienza, limitandosi a rinviare al considerando 114 di tale regolamento.

35      In particolare, come sottolineato dallo stesso Consiglio, il considerando 24 del regolamento n. 806/2014 non fornisce una siffatta motivazione, in quanto mira a giustificare l’attribuzione al Consiglio delle competenze di esecuzione previste all’articolo 18, paragrafo 7, di tale regolamento per quanto riguarda la procedura di risoluzione, e non l’attribuzione al Consiglio della competenza di esecuzione ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 7, di detto regolamento, di cui trattasi nel caso di specie.

36      In realtà, il considerando 24 del regolamento n. 806/2014 illustra la mancanza di giustificazione riguardo alla scelta di attribuire la competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio, enunciando che, «[s]tante il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e sull’intera Unione nonché sulla sovranità di bilancio degli Stati membri, è importante che al Consiglio siano conferiti i poteri di esecuzione necessari all’adozione di determinate decisioni in materia di risoluzione». Orbene, una giustificazione di tale natura dell’attribuzione al Consiglio della competenza di esecuzione di cui trattasi manca nel considerando 114 di tale regolamento, sul quale si basano il SRB, il Parlamento e il Consiglio.

37      Inoltre, benché sia possibile, in talune circostanze, giustificare l’attribuzione della competenza di esecuzione al Consiglio con il contesto in cui tale attribuzione si inserisce (v., in tal senso, sentenza del 1º marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti da 60 a 65), da un lato, occorre rilevare che il SRB, il Parlamento e il Consiglio non si sono basati, nelle loro memorie o durante le discussioni in udienza, su alcun elemento concreto derivante dal contesto dell’adozione del regolamento n. 806/2014 che fosse idoneo a rivelare le ragioni che hanno giustificato l’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio, anziché alla Commissione.

38      Dall’altro lato, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio (T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678), invocata dal Consiglio, non esiste alcun elemento di motivazione figurante nel regolamento n. 806/2014 o in un altro atto legislativo dell’Unione da cui risulti che l’attribuzione al Consiglio della competenza di esecuzione di cui trattasi fosse giustificata dal ruolo specifico che tale istituzione sarebbe chiamata ad assumere nel settore del calcolo dei contributi ex ante (sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punti da 77 a 82, confermata su impugnazione con sentenza del 1° marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punti da 60 a 65).

39      A tale riguardo, occorre precisare che la motivazione figurante nei considerando 14 e 15 del regolamento di esecuzione 2015/81, relativa alla progressiva messa in comune del SRF, come prevista dall’accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al SRF, firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014 (in prosieguo: l’«accordo del 21 maggio 2014»), non può essere invocata per giustificare l’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio. Infatti, poiché l’obbligo di giustificare la scelta di attribuire le competenze di esecuzione al Consiglio incombe all’autore dell’atto di base da attuare, ossia, nel caso di specie, al Parlamento e al Consiglio nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, non spetta al Consiglio giustificare ex post l’attribuzione a sé stesso di una siffatta competenza nell’ambito di un atto di esecuzione che esso adotta successivamente.

40      Analogamente, anche ammettendo che sia possibile prendere in considerazione, per giustificare l’attribuzione di tale competenza al Consiglio, l’accordo del 21 maggio 2014, cui il regolamento n. 806/2014 rinvia agli articoli 1, 67 e 77, è sufficiente rilevare che tale accordo non riguarda il calcolo dei contributi ex ante in quanto tale e che, pertanto, non contiene elementi che rivelino un ruolo specifico che il Consiglio sarebbe chiamato ad assumere nel particolare settore del calcolo di tali contributi. Del resto, né il SRB, né il Parlamento, né il Consiglio hanno menzionato, nelle loro memorie o in udienza, detto accordo quale elemento che possa rivelare un siffatto ruolo specifico.

41      Infine, il Consiglio non può sostenere, come ha fatto in udienza, che la decisione del legislatore dell’Unione di attribuirgli la competenza di esecuzione di cui trattasi fosse motivata da «ragioni politiche». Da un lato, una siffatta giustificazione non risulta né dal considerando 114 del regolamento n. 806/2014, né da un altro considerando o da un’altra disposizione di tale regolamento. Dall’altro lato, a causa della sua genericità, detta spiegazione non soddisfa i requisiti derivanti dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 27 e 28, in quanto non è né circostanziata né legata alla natura o al contenuto del regolamento n. 806/2014.

42      Alla luce di quanto precede, si deve necessariamente concludere che il regolamento n. 806/2014 non contiene alcuna giustificazione per quanto riguarda l’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio.

43      Occorre, pertanto, accogliere l’eccezione di illegittimità e dichiarare l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 inapplicabile al caso di specie in forza dell’articolo 277 TFUE. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione 2015/81, adottato dal Consiglio sul fondamento di tale disposizione e di cui la decisione impugnata costituisce una misura di esecuzione, è anch’esso inapplicabile al caso di specie.

44      Ciò posto, e nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre esaminare anche la prima parte del settimo motivo, nei limiti in cui riguarda l’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, nonché il secondo motivo, vertente sulla determinazione del livello-obiettivo annuale.

 Sulla prima parte del settimo motivo, nella parte in cui riguarda l’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81

45      La ricorrente fa valere che un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE può solo precisare il quadro giuridico definito dal legislatore dell’Unione e non può modificare né integrare l’atto legislativo di cui trattasi, e ciò anche nei suoi elementi non essenziali. Orbene, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 non si limiterebbe a precisare il contenuto del regolamento n. 806/2014, ma integrerebbe quest’ultimo, in quanto modificherebbe la metodologia di calcolo dei contributi ex ante istituita dal medesimo regolamento.

46      Il SRB e il Consiglio contestano l’argomentazione della ricorrente. In particolare, dai considerando 14 e 15 del regolamento di esecuzione 2015/81, risulterebbe che l’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione si limita ad adattare il contesto definito dal regolamento n. 806/2014 e che esso non modifica né integra quest’ultimo regolamento. A loro avviso, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 mira ad assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni dell’articolo 103 della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, al fine di evitare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri. Secondo il SRB e il Consiglio, tali distorsioni sarebbero derivate dal notevole divario tra l’importo dei contributi ex ante fissato secondo la metodologia istituita dal regolamento n. 806/2014 e l’importo di tali contributi che gli enti avrebbero dovuto versare in forza delle normative nazionali di recepimento della direttiva 2014/59. Secondo il SRB, siffatte distorsioni potrebbero inoltre verificarsi in caso di divario tra, da un lato, i contributi ex ante fissati ai sensi del regolamento n. 806/2014 e, dall’altro, il finanziamento della risoluzione delle crisi potenzialmente accessibile agli enti interessati durante il periodo iniziale, in forza delle norme relative alla progressiva messa in comune del SRF, come risulterebbe dai considerando 13 e 14 del regolamento di esecuzione 2015/81.

47      A tale riguardo, occorre ricordare che il regolamento di esecuzione 2015/81 si basa sull’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, che abilita il Consiglio ad adottare atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dell’articolo 70, paragrafi 1, 2 e 3, di quest’ultimo regolamento, e che l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 applica l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (v. punto 29 supra).

48      In tali circostanze, la competenza di esecuzione conferita al Consiglio è delimitata al contempo dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 marzo 2023, Tazzetti/Commissione, T‑825/19 e T‑826/19, EU:T:2023:148, punto 155).

49      Per quanto riguarda i limiti delle competenze di esecuzione derivanti dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, dalla giurisprudenza risulta che tali competenze comportano, in sostanza, la facoltà di adottare misure che siano necessarie o utili per l’attuazione uniforme delle disposizioni dell’atto legislativo sul cui fondamento sono adottate e che si limitino a precisarne il contenuto, nel rispetto degli obiettivi generali essenziali perseguiti da tale atto, senza modificarlo o integrarlo, nei suoi elementi essenziali o non essenziali (sentenza del 28 febbraio 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, punto 49).

50      In particolare, una misura di esecuzione si limita a precisare le disposizioni dell’atto legislativo interessato quando mira unicamente, in generale o per taluni casi specifici, a chiarire la portata di tali disposizioni o a determinarne le modalità di applicazione, a condizione tuttavia che, così facendo, tale misura eviti qualsiasi contraddizione rispetto agli obiettivi di dette disposizioni e non alteri, in alcun modo, il contenuto normativo di tale atto o il suo ambito di applicazione (sentenza del 28 febbraio 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, punto 50).

51      Pertanto, al fine di determinare se, adottando una misura di esecuzione, la Commissione o il Consiglio abbiano rispettato i limiti delle competenze di esecuzione che sono state loro conferite, in applicazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, da un atto legislativo, occorre verificare se una siffatta misura, in primo luogo, rispetti gli obiettivi generali essenziali di detto atto legislativo e, in particolare, gli obiettivi della disposizione di tale atto interessata da detta misura di esecuzione, in secondo luogo, se sia necessaria o utile per facilitare l’attuazione uniforme di tale disposizione, e, in terzo luogo, se non integri né modifichi in alcun modo quest’ultima (sentenza del 28 febbraio 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, punto 51).

52      Nel caso di specie, la ricorrente non sostiene che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 viola la prima e la seconda condizione menzionate al precedente punto 51. Per contro, essa fa valere che tale disposizione non soddisfa la terza condizione ivi menzionata, in quanto detta disposizione non si limiterebbe a precisare il contenuto del regolamento n. 806/2014, ma lo integrerebbe. Pertanto, occorre esaminare se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 soddisfi tale terza condizione.

53      Per quanto riguarda la portata di tale esame, occorre constatare che le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 non mirano a determinare le condizioni di esecuzione dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, relativo agli impegni di pagamento irrevocabili, cosicché occorre limitare l’esame della presente eccezione di illegittimità alla questione di stabilire se, adottando l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, il Consiglio abbia ecceduto i limiti della competenza di esecuzione conferitagli ai fini dell’attuazione dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014.

54      Di conseguenza, occorre esaminare se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 si limiti a precisare il contenuto dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014 o se integri tale disposizione, come sostiene la ricorrente.

55      In primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il contributo ex ante dovuto da ciascun ente è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività nette in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

56      L’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 806/2014 enuncia che il calcolo del contributo ex ante di ciascun ente si basa su due componenti, ossia, da un lato, il contributo annuale di base, che è proporzionale all’importo delle passività nette dell’ente in relazione alle passività nette totali di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti e, dall’altro, il contributo ponderato in funzione del profilo di rischio, che è basato sui criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

57      L’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81 prevede quanto segue:

«Per ogni periodo di contribuzione, il [SRB] calcola il contributo annuale a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale del [SRF] (…). Il livello-obiettivo annuale è stabilito in funzione del livello-obiettivo del [SRF] previsto agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 del regolamento (…) n. 806/2014 e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato (…) 2015/63».

58      Quanto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, intitolato «Adattamenti specifici nel periodo iniziale», esso dispone che durante il periodo iniziale, in deroga all’articolo 4 del medesimo regolamento, i contributi ex ante degli enti sono calcolati «adattando la metodologia». Detta disposizione determina, per sette degli otto anni del periodo iniziale, una parte dei contributi ex ante che è calcolata sulla base nazionale, ossia conformemente all’articolo 103 della direttiva 2014/59 e all’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63, e una parte di tali contributi che è calcolata sulla base dell’unione, ossia conformemente agli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81.

59      L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 prevede quindi, in sostanza, che, anno per anno, una parte sempre più ridotta dei contributi ex ante sia calcolata sulla base nazionale, mentre una parte sempre maggiore di tali contributi sia calcolata sulla base dell’unione.

60      Per quanto riguarda specificamente il periodo di contribuzione 2022, di cui trattasi nella presente causa, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/81 dispone, più concretamente, che, «[i]n deroga all’articolo 4 del [regolamento di esecuzione 2015/81]», gli enti versano «il 6,67% del contributo annuale calcolato a norma dell’articolo 103 della direttiva 2014/59 (...) e dell’articolo 4 del regolamento delegato (...) 2015/63 e il 93,33% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento (...) n. 806/2014 e dell’articolo 4 del [regolamento di esecuzione 2015/81]».

61      A tale riguardo, occorre constatare che, da un lato, dalla formulazione stessa dell’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014 risulta che la metodologia di calcolo del contributo annuale di base degli enti interessati, istituita da tale disposizione, si basa sulla determinazione della proporzione tra le passività nette di ciascun ente e le passività nette totali di tutti gli enti autorizzati «sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti». Pertanto, secondo tali disposizioni del regolamento n. 806/2014, sono presi in considerazione, ai fini del calcolo del contributo ex ante di ciascun ente, i dati di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, almeno per quanto riguarda la prima componente di tale contributo, ossia il contributo annuale di base.

62      Dall’altro lato, secondo queste stesse disposizioni, la metodologia di calcolo istituita dall’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014 e, in particolare, la regola che determina la base dei dati da prendere in considerazione ai fini di tale metodologia si applica, nella sua interezza, a ciascun anno del periodo iniziale, tra cui il periodo di contribuzione 2022.

63      Orbene, l’oggetto stesso della «metodologia adattata» introdotta dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 è di prevedere che una parte dei contributi ex ante sia calcolata, per la quasi totalità del periodo iniziale, secondo una base di dati diversa da quella prevista all’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014.

64      Pertanto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, in combinato disposto con l’articolo 103 della direttiva 2014/59, ai fini del calcolo di una parte dei contributi ex ante per tale periodo, sono presi in considerazione solo i dati comunicati da enti autorizzati sul territorio dello Stato membro partecipante interessato, ad esclusione dei dati comunicati da enti autorizzati sul territorio degli altri Stati membri partecipanti, mentre, nell’ambito della metodologia di calcolo istituita dall’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 806/2014, sono anche presi in considerazione ai fini del calcolo del contributo annuale di base proprio i dati relativi agli enti autorizzati sul territorio degli altri Stati membri partecipanti.

65      Ne consegue che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 modifica la metodologia di calcolo dei contributi ex ante, quale prevista dall’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014, e ciò in particolare per quanto riguarda la sua prima componente volta a calcolare il contributo annuale di base, alterando la base dei dati da prendere in considerazione nell’ambito di tale metodologia e, quindi, il fondamento stesso di quest’ultima.

66      La conseguenza è, come peraltro ammesso dal Consiglio in udienza, che gli importi dei contributi ex ante degli enti quali la ricorrente, calcolati secondo la «metodologia adattata» introdotta dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, sono necessariamente diversi da quelli che sarebbero risultati dall’applicazione della metodologia istituita all’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014.

67      L’ampiezza della modifica menzionata al precedente punto 65 è accentuata dal fatto che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 deroga alla metodologia prevista dall’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda sette degli otto anni del periodo iniziale, cosicché detta metodologia è privata della sua piena efficacia per la quasi totalità di tale periodo.

68      In secondo luogo, come risulta dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, il Consiglio è certamente abilitato ad attuare l’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale dispone, al suo secondo comma, lettera b), che il contributo ponderato in funzione del rischio deve essere basato sui criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

69      Tuttavia, l’obiettivo perseguito dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, di evitare le distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri, come quelle riassunte al precedente punto 46, riguarda la questione se l’atto di esecuzione di cui trattasi rispetti gli obiettivi generali essenziali dell’atto legislativo e se sia necessario o utile per facilitare l’attuazione uniforme di detto atto. Tale questione riguarda quindi la prima e la seconda condizione ricordate al precedente punto 51, al fine di determinare se, adottando una misura di esecuzione, il Consiglio abbia rispettato i limiti delle competenze di esecuzione che gli erano state conferite, in applicazione dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, da un atto legislativo. Orbene, come ricordato al precedente punto 52, la ricorrente non sostiene che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 viola tali condizioni in quanto mira ad evitare le distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri, ma sostiene che esso integra il contenuto normativo dell’atto legislativo, violando in tal modo la terza condizione ricordata al precedente punto 51.

70      Per quanto riguarda tale terza condizione menzionata al precedente punto 51, dalle considerazioni ricordate ai precedenti punti 49 e 50 risulta che, quando l’istituzione interessata adotta misure di esecuzione sul fondamento dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, deve limitarsi a precisare l’atto di base senza alterarne il contenuto normativo. Pertanto, anche supponendo che il Consiglio abbia inteso, con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, evitare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri, esso era tenuto a rispettare i limiti che si imponevano alla competenza di esecuzione che gli era stata concessa, limitandosi a precisare la metodologia di calcolo dei contributi ex ante prevista dall’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014 e astenendosi dall’alterare il contenuto normativo di tale disposizione in relazione a tale metodo.

71      Orbene, nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti da 55 a 67, la «metodologia adattata» derivante dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 modifica la metodologia di calcolo dei contributi ex ante, quale prevista dall’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014. In tali circostanze, l’introduzione di una siffatta metodologia non può essere giustificata dall’obiettivo legittimo di evitare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

72      Di conseguenza, l’obiettivo posto dal legislatore dell’Unione, quale espresso all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014, di evitare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri non può essere inteso nel senso che autorizza il Consiglio a modificare, in un atto di esecuzione, il fondamento stesso della metodologia di calcolo di tali contributi, quale risulta segnatamente dall’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di detto regolamento.

73      In terzo luogo, nei limiti in cui il SRB e il Consiglio invocano, più in particolare, la necessità di assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni dell’articolo 103 della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 al fine di consentire, durante il periodo iniziale, la transizione tra il calcolo basato sulla metodologia prevista dalla direttiva 2014/59 e la metodologia fondata sul regolamento n. 806/2014, occorre ricordare che il calcolo dei contributi ex ante che alimentano il SRF e che devono essere versati dagli enti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, come la ricorrente, è disciplinato dall’articolo 70 di tale regolamento, e non dall’articolo 103 della direttiva 2014/59, che verte sui contributi ex ante che alimentano i meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione.

74      Il Consiglio ha peraltro riconosciuto in udienza che, in assenza di adozione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, il contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2022 degli enti quali la ricorrente avrebbe dovuto essere calcolato soltanto sulla base della metodologia prevista dall’articolo 70, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 806/2014 e, pertanto, tenendo conto dei dati di tutti gli enti riconosciuti sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

75      Vero è che, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 806/2014, l’adattamento in funzione del profilo di rischio dei contributi ex ante ai sensi di tale disposizione deve avvenire «sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, [di tale] direttiva». Inoltre, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 7, di tale regolamento, il Consiglio adotta gli atti di esecuzione «nell’ambito degli atti delegati» adottati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente. Tuttavia, tali disposizioni del regolamento n. 806/2014 fanno riferimento soltanto al concetto di correzione dei contributi ex ante in funzione del profilo di rischio di cui all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. Pertanto, l’articolo 70, paragrafi 2 e 7, del regolamento n. 806/2014 non rinvia in particolare all’articolo 103, paragrafo 2, di tale direttiva né alla metodologia di calcolo in quanto tale di detti contributi istituita all’articolo 103, paragrafo 2, della stessa direttiva, che consiste nella presa in considerazione dei soli dati degli enti autorizzati sul territorio dello Stato membro interessato.

76      In tali circostanze, anche se il Consiglio avesse dovuto tener conto, in sede di adozione del regolamento di esecuzione 2015/81, del concetto di correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio previsto all’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59 e degli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi di tale disposizione per precisare detto concetto, non risulta né dall’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, né dall’articolo 103 della direttiva 2014/59, né da detti atti delegati che esso fosse abilitato a introdurre, in tale regolamento di esecuzione, una metodologia di calcolo adattata, nell’ambito della quale una parte dei contributi annuali di base era calcolata sulla base nazionale, ossia sulla base di dati definita all’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59.

77      In quarto luogo, si deve necessariamente constatare che nessuna disposizione del regolamento n. 806/2014, né del resto della direttiva 2014/59, prevede né autorizza il Consiglio ad istituire una metodologia di calcolo dei contributi ex ante basata su un’eliminazione graduale della metodologia di calcolo fondata sulla base nazionale e sulla sua sostituzione progressiva con la metodologia fondata sulla base dell’unione.

78      Se è vero che, adottando l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, il Consiglio poteva certamente perseguire un obiettivo legittimo volto a evitare le distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri e che non è escluso che la metodologia adattata di calcolo dei contributi ex ante prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 sia necessaria a tal fine, resta il fatto che spettava al legislatore dell’Unione prevedere un’eventuale eliminazione graduale della metodologia di calcolo fondata sulla base nazionale e la sua sostituzione progressiva con la metodologia fondata sulla base dell’unione e, se del caso, abilitare il Consiglio a precisarne le modalità di applicazione in un atto di esecuzione. Il Consiglio non poteva quindi prevedere una siffatta transizione, in luogo del legislatore dell’Unione, nell’ambito di un atto di esecuzione, senza eccedere i limiti che si imponevano alla sua competenza di esecuzione.

79      Analogamente, né l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 né alcun’altra disposizione di quest’ultimo abilitano il Consiglio ad adottare atti di esecuzione aventi ad oggetto la riduzione del divario tra, da un lato, i contributi ex ante fissati ai sensi di tale regolamento e, dall’altro, il finanziamento della risoluzione delle crisi potenzialmente accessibile agli enti interessati durante il periodo iniziale, in forza delle norme relative alla progressiva messa in comune del SRF.

80      Una siffatta abilitazione non deriva, in particolare, dall’articolo 77 del regolamento n. 806/2014, che prevede le modalità di ricorso al SRF.

81      A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 77, primo comma, del regolamento n. 806/2014, il «ricorso al [SRF] è subordinato all’Accordo in base al quale gli Stati membri partecipanti concordano nel trasferire al [SRF] i contributi raccolti a livello nazionale a norma del [regolamento n. 806/2014] e della direttiva 2014/59». Inoltre, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, di tale regolamento, nel corso del periodo iniziale, il SRB ricorre al SRF «conformemente ai principi basati su una divisione del [SRF] in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante, come pure su una progressiva unificazione dei diversi fondi raccolti a livello nazionale assegnati ai comparti nazionali del [SRF], secondo quanto stabilito [in detto] accordo». È l’articolo 5 dell’accordo del 21 maggio 2014 che prevede le norme secondo le quali il SRB ha il potere di disporre dei comparti del SRF, determinando il ritmo della progressiva messa in comune di quest’ultimo.

82      Tuttavia, poiché l’articolo 77 del regolamento n. 806/2014 non abilita il Consiglio ad adottare atti di esecuzione e il regolamento di esecuzione 2015/81 è fondato unicamente sull’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, neppure l’articolo 77 del regolamento n. 806/2014 può giustificare l’introduzione della «metodologia adattata» derivante dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81. Lo stesso vale, a fortiori, per quanto riguarda l’accordo del 21 maggio 2014.

83      In quinto luogo, nei limiti in cui il SRB e il Consiglio sostengono che quest’ultimo disponeva di un ampio margine di discrezionalità riguardo al modo in cui occorreva precisare l’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014, occorre rilevare quanto segue.

84      È vero che dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito del suo potere di esecuzione, i cui limiti vanno valutati, segnatamente, con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell’atto legislativo in questione, il Consiglio è autorizzato ad adottare tutte le misure di esecuzione necessarie o utili per l’attuazione di tale atto, purché esse non siano contrastanti con quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione, C‑65/13, EU:C:2014:2289, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, tale margine di discrezionalità di cui dispone l’istituzione interessata riguarda la questione se la misura di esecuzione sia utile o necessaria per l’attuazione dell’atto legislativo di cui trattasi, e non il divieto per una misura di esecuzione di integrare tale atto, essendo queste due condizioni distinte (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione, C‑65/13, EU:C:2014:2289, punti 44 e 45).

85      Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve constatare che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 altera il contenuto normativo dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda la base dei dati da prendere in considerazione nell’ambito della metodologia di calcolo dei contributi ex ante. Ne consegue che, adottando l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, il Consiglio ha ecceduto le competenze di esecuzione conferitegli dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014, letto in combinato disposto con l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

86      Poiché la portata di un’eccezione di illegittimità deve essere limitata a quanto è indispensabile per la definizione della lite (sentenza del 25 ottobre 2018, KF/SATCEN, T‑286/15, EU:T:2018:718, punto 156) e dato che la decisione impugnata verte sul periodo di contribuzione 2022 e applica quindi l’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/81, che riguarda tale periodo, occorre accogliere la presente eccezione di illegittimità nei limiti in cui si riferisce all’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento di esecuzione e dichiarare quest’ultima disposizione inapplicabile al caso di specie in forza dell’articolo 277 TFUE.

87      Tale illegittimità è sufficiente per accogliere la prima parte del settimo motivo, senza che sia necessario esaminare la legittimità dell’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione 2015/81.

88      Inoltre, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre esaminare il secondo motivo vertente sulla determinazione del livello-obiettivo annuale.

 Sul secondo motivo, vertente sul fatto che il SRB ha determinato il livello-obiettivo annuale in violazione dellarticolo 102 della direttiva 2014/59, dellarticolo 69, paragrafi 1 e 2, e dellarticolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 nonché dellarticolo 3 e dellarticolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63

89      La ricorrente sostiene che, fissando il livello-obiettivo annuale in EUR 14 253 573 821,46, che corrisponde a un ottavo dell’1,6% dei depositi protetti nel 2021, il SRB ha violato l’articolo 102 della direttiva 2014/59, l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 nonché l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63.

90      Secondo la ricorrente, dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 risulta che l’importo globale dei contributi annuali non deve in nessun caso superare il 12,5% del livello-obiettivo finale (in prosieguo: il «massimale del 12,5%»). Nel caso di un livello-obiettivo finale pronosticato di EUR 80 miliardi, come nel caso di specie, il SRB non avrebbe quindi potuto riscuotere, nel 2022, più di EUR 10 miliardi.

91      Il SRB sostiene, in via principale, che la regola di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, relativa al non superamento del massimale del 12,5%, non si applica durante il periodo iniziale. A suo avviso, la regola prevista all’articolo 69, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo cui i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo, prevale sul requisito derivante dall’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento, in quanto la prima regola costituisce una lex specialis ratione temporis rispetto al secondo requisito che, al contrario, è solo una lex generalis.

92      In subordine, il SRB sostiene, come ha in particolare precisato in udienza, che la regola di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, relativa al non superamento del massimale del 12,5%, non è assoluta. A suo avviso, sarebbe impossibile applicare detta regola contemporaneamente a quella sancita all’articolo 69, paragrafo 1, del menzionato regolamento, che gli impone di garantire che il SRF raggiunga il suo livello‑obiettivo finale, pari ad almeno l’1% dei depositi protetti, alla fine del periodo iniziale. Tale impossibilità sarebbe dovuta principalmente alla natura dinamica del livello‑obiettivo finale, nel senso che quest’ultimo potrebbe aumentare durante il periodo iniziale. Infatti, in caso di aumento dei depositi protetti, che comporterebbe un aumento del livello‑obiettivo finale, e di sottostima da parte del SRB dell’ammontare di detto livello‑obiettivo al decorrere del periodo iniziale, l’applicazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 impedirebbe al SRB di effettuare qualsiasi adeguamento successivo dei mezzi finanziari da raccogliere nel SRF per porre rimedio a tale sottostima. Orbene, sarebbe difficile, se non impossibile, per il SRB prevedere esattamente quale sarà il livello‑obiettivo finale, a motivo delle contingenze che potrebbero verificarsi durante il periodo iniziale, le quali influirebbero sull’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti. Tenuto conto di tali circostanze, e in considerazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito dal SRF – ossia contribuire alla stabilità finanziaria dell’Unione europea –, il SRB doveva dare priorità allo scopo di raggiungere il livello‑obiettivo finale al termine del periodo iniziale, cosicché il requisito di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 dovrebbe essere ignorato o interpretato in modo flessibile.

93      A questo proposito il SRB sostiene inoltre che, se la regola relativa al non superamento del massimale del 12,5% prevista all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 fosse applicabile durante il periodo iniziale e dovesse essere applicata in modo rigoroso, gli sarebbe impossibile rispettare l’articolo 69, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale richiede, da un lato, che i contributi ex ante siano scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile e, dall’altro, che esso tenga conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti. Al fine di risolvere la tensione tra le due disposizioni in questione, occorrerebbe, in particolare, interpretare il massimale del 12,5% nel senso che mira solo a tradurre indicativamente in pratica il requisito secondo cui i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile.

94      Il Parlamento e il Consiglio considerano che, contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal SRB, il requisito derivante dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 relativo al non superamento del massimale del 12,5% si applica nel periodo iniziale. Tuttavia, essi concordano con la posizione assunta in subordine dal SRB secondo la quale detto requisito non è assoluto e deve essere letto e applicato in modo flessibile alla luce dell’obiettivo principale secondo cui il SRF deve raggiungere il livello‑obiettivo finale al termine del periodo iniziale.

95      A tale proposito, occorre rammentare che l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 dispone che, al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili nel SRF devono raggiungere il livello‑obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti.

96      Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, nel periodo iniziale i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo finale menzionato al precedente punto 95, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti.

97      Peraltro, l’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 806/2014 prevede che «[o]gni anno il [SRB] (...) calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello‑obiettivo». L’articolo 70, paragrafo 2, quarto comma, di tale regolamento aggiunge che, «[i]n ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti (...) non supera annualmente il 12,5% del livello‑obiettivo».

98      In primo luogo, per quanto riguarda l’applicazione nel tempo del requisito relativo al massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, occorre rammentare che il Tribunale ha già dichiarato che detto requisito si applica durante il periodo iniziale (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU, T‑758/18, EU:T:2021:28, punti 68, 69 e 100).

99      Ciò deriva, anzitutto, dalla chiara formulazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il quale prevede che, «[n]el periodo iniziale», i contributi ex ante sono calcolati «conformemente all’articolo 70» di detto regolamento, rinvio questo che indica, senza ambiguità, che tutti i requisiti previsti in quest’ultima disposizione, compreso quello di cui al suo paragrafo 2, primo e quarto comma, si applicano durante il periodo iniziale.

100    Inoltre, l’articolo 70, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 806/2014 precisa che il SRB deve rispettare il requisito del massimale del 12,5% «[o]gni anno», senza limitare in alcun modo la sua applicazione nel tempo al periodo successivo a quello iniziale.

101    Analogamente, nessun’altra disposizione del regolamento n. 806/2014 indica che il requisito relativo al massimale del 12,5% non si applichi durante il periodo iniziale o che il SRB possa derogarvi durante tale periodo.

102    Infine, l’interpretazione secondo cui detto requisito si applica nel periodo iniziale è confermata dalla genesi del regolamento n. 806/2014.

103    Infatti, dal punto 4.3.2 della relazione e dall’articolo 65, paragrafo 1, della proposta COM(2013) 520 final della Commissione europea, del 10 luglio 2013, che ha portato all’adozione del regolamento n. 806/2014, risulta che la Commissione aveva proposto, nella sua proposta legislativa, che il periodo iniziale per la costituzione del SRF fosse di dieci anni.

104    Durante le fasi successive della procedura legislativa, il Consiglio aveva proposto, come risulta dal documento interistituzionale del 27 marzo 2014 (8078/1/14 REV 1), che è stato discusso in udienza, che i contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti fossero limitati, ogni anno, al 10% del livello‑obiettivo finale. Orbene, quando il Parlamento e il Consiglio si sono accordati, durante la procedura legislativa, sulla riduzione del periodo iniziale a otto anni, essi hanno deciso, nel contempo, di aumentare al 12,5% il massimale previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/201.

105    Ne consegue, come peraltro confermato dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento, che il legislatore dell’Unione ha stabilito un nesso tra il numero di anni compresi nel periodo iniziale e la percentuale del massimale fissato all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014.

106    Da tutto quanto precede risulta che il massimale del 12,5%, previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, si applica nel periodo iniziale.

107    Del resto, ciò è quanto il medesimo SRB ha riconosciuto al punto 106 dell’allegato III della decisione impugnata, che contiene la sua valutazione delle osservazioni degli enti che hanno partecipato alla consultazione relativa ai contributi ex ante al SRF per il 2022, precisando che, «[m]ediante l’applicazione [di un] coefficiente a [un ottavo] dell’ammontare complessivo dei depositi in questione, [esso] rispetta[va] il massimale del 12,5%».

108    In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto del requisito del massimale del 12,5%, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, il SRB deve assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello‑obiettivo finale, quale previsto dall’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

109    A tale proposito si deve rilevare che, come confermano i lavori preparatori del regolamento n. 806/2014, l’articolo 69, paragrafo 1, di detto regolamento si basa su un approccio dinamico al livello‑obiettivo finale, nel senso che quest’ultimo deve essere determinato con riferimento all’ammontare dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Infatti, al punto 4.3.2 della relazione della sua proposta COM(2013) 520 final, del 10 luglio 2013, che ha portato all’adozione di tale regolamento, la Commissione ha spiegato che il livello‑obiettivo finale era un livello dinamico che sarebbe aumentato in caso di crescita del settore bancario.

110    La necessità di tenere conto dell’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti si spiega, inoltre, con l’obiettivo della riscossione dei contributi ex ante, che consiste, in particolare, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al SRM (MRU) affinché esso possa adempiere le sue funzioni, come risulta dal considerando 41 del regolamento n. 806/2014 (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113). L’obiettivo del SRM consiste, in particolare, conformemente al considerando 12 di detto regolamento, nel rafforzare a sua volta la stabilità degli enti negli Stati membri partecipanti e nell’impedire alle eventuali crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti.

111    A tale proposito, dal punto 4.3.2 della relazione della proposta COM(2013) 520 final risulta che più le dimensioni del settore bancario crescono nel tempo, più dovrebbero aumentare le risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF. Una stima di tali dimensioni consente quindi di prevedere l’ammontare dei mezzi finanziari che dovrebbero essere forniti al SRF affinché quest’ultimo possa essere utilizzato, in caso di crisi del settore bancario, per finanziare gli strumenti di risoluzione e assicurarne in tal modo l’efficace applicazione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, letto alla luce del considerando 101 del medesimo regolamento.

112    Orbene, nel contesto dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il legislatore dell’Unione ha optato per un approccio secondo il quale l’ammontare dei depositi protetti è inteso a stimare le dimensioni del settore bancario e a calcolare quindi le risorse finanziarie che devono essere messe a disposizione del SRF. In quest’ottica, un eventuale aumento dell’ammontare dei depositi protetti tra l’inizio e la fine del periodo iniziale riflette un aumento delle dimensioni del settore bancario, il che implica un aumento dei mezzi finanziari necessari al SRF alla fine di tale periodo.

113    Da quanto precede deriva che l’importo del livello‑obiettivo finale, in relazione al quale si applica il massimale del 12,5%, deve essere determinato con riferimento all’ammontare dei depositi protetti quale si presenterà alla fine del periodo iniziale, restando inteso che detto ammontare può essere noto con certezza solo alla fine di tale periodo.

114    Ciò posto, atteso che, in applicazione degli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, il calcolo dei contributi ex ante è un esercizio annuale che si basa sulla definizione di un livello‑obiettivo finale che dovrà essere raggiunto al termine del periodo iniziale e, successivamente, di un livello‑obiettivo annuale da ripartire tra gli enti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113), spetta al SRB, per ciascun periodo di contribuzione, effettuare una stima il più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima (in prosieguo: il «livello‑obiettivo finale pronosticato»)

115    Ne deriva che è il livello‑obiettivo finale pronosticato ad essere determinante ai fini dell’applicazione del massimale del 12,5%.

116    Di conseguenza, quando calcola i contributi ex ante in un determinato periodo di contribuzione, il SRB deve assicurarsi, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, che l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superi il 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato.

117    Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento del SRB, del Parlamento e del Consiglio secondo cui il requisito del massimale del 12,5% dovrebbe essere ignorato o interpretato in modo «flessibile». A questo proposito, il SRB ha allegato, in sostanza, che gli sarebbe impossibile rispettare allo stesso tempo sia il suddetto massimale sia i requisiti derivanti dall’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014, secondo i quali, da un lato, esso deve assicurare che il SRF raggiunga il suo livello‑obiettivo finale di almeno l’1% dei depositi protetti al termine del periodo iniziale e, dall’altro, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo finale, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti. Il SRB ne ha in particolare dedotto, sostenuto dal Parlamento e dal Consiglio, che l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 doveva essere interpretato alla luce dell’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo il quale i contributi ex ante devono essere scaglionati «nel tempo nel modo più uniforme possibile», ciò che consentirebbe, a loro avviso, un’interpretazione flessibile del requisito relativo al massimale del 12,5%.

118    A tale proposito, si deve necessariamente constatare che il senso dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di tale disposizione.

119    Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce del suo contesto e della sua finalità non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione, a pena di essere contra legem e, quindi, incompatibile con i requisiti posti dal principio della certezza del diritto. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, il giudice dell’Unione non può discostarsi da tale interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2023, Mensing, C‑180/22, EU:C:2023:565, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 giugno 2021, Lucaccioni/Commissione, T‑316/19, EU:T:2021:367, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).

120    Ciò vale a maggior ragione per l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, in quanto tale disposizione è formulata in termini imperativi, come dimostra l’impiego delle espressioni «non superino il 12,5% del livello‑obiettivo» (primo comma) e «[i]n ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi (...) non supera annualmente il 12,5% del livello‑obiettivo» (quarto comma). Inoltre, detta disposizione fissa un limite massimo esattamente al 12,5%, ribadendolo a due riprese e senza alcuna eccezione, cosicché esso non può essere modulato o adeguato dall’autorità incaricata del calcolo dei contributi ex ante.

121    In tali circostanze, non si può sostenere che l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 possa essere interpretato, alla luce del requisito di cui all’articolo 69, paragrafo 1, di detto regolamento, nel senso che il massimale del 12,5% poteva essere ignorato o era solo indicativo, cosicché il SRB aveva facoltà di discostarsene nel raggiungimento del livello‑obiettivo finale.

122    Analogamente, l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, il quale prevede in particolare che i contributi ex ante debbano essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello‑obiettivo finale, non consente di interpretare il massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, di detto regolamento nel senso che esso sarebbe non vincolante o puramente indicativo. Infatti, a parte il fatto che una simile interpretazione sarebbe in contrasto con la formulazione chiara e precisa dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, di tale regolamento, da un lato, si deve sottolineare che, disponendo esplicitamente all’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento che i contributi ex ante siano «calcolati conformemente all’articolo 70», lo stesso legislatore dell’Unione ha previsto l’applicazione simultanea sia del massimale del 12,5% sia dell’obbligo di scaglionare nel tempo detti contributi ex ante nel modo più uniforme possibile. Dall’altro lato, l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 mira a scaglionare nel tempo e nel modo più uniforme possibile l’onere finanziario a carico degli enti al fine di evitare variazioni significative dello stesso da un anno all’altro e di tenere conto in tal modo della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria di tali enti. Per contro, l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del menzionato regolamento mira a porre un limite, per ogni anno considerato singolarmente, all’importo dei contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che l’articolo 69, paragrafo 2, e l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 perseguono finalità distinte, ancorché complementari. Pertanto, l’argomento secondo cui l’articolo 69, paragrafo 2, di tale regolamento imporrebbe un’interpretazione «flessibile» del requisito relativo al massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, di detto regolamento, deve essere respinto.

123    Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal SRB, non è impossibile conciliare i requisiti ricordati al precedente punto 117.

124    È vero che, a motivo della durata del periodo iniziale e del rischio che si verifichino eventi imprevedibili nel corso dello stesso, la stima del livello obiettivo‑finale si basa su un’analisi prospettica dell’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti che è caratterizzata dalle incertezze relative a tale valutazione.

125    Tuttavia, la presa in considerazione di siffatte incertezze è inerente ai compiti affidati al SRB. Si deve ricordare a tale proposito che quest’ultimo è responsabile del funzionamento efficace e coerente del SRM, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. A tal fine, spetta al SRB assicurarsi che il livello‑obiettivo finale sia raggiunto al termine del periodo iniziale rispettando nel contempo il massimale del 12,5%. La natura prospettica della sua stima del livello‑obiettivo finale implica che esso debba stimare con sufficiente cautela l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti durante tutto il periodo iniziale al fine di disporre di fondi sufficienti per conciliare il rispetto del massimale del 12,5% con i requisiti ricordati al precedente punto 117.

126    Ciò vale a maggior ragione in quanto, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, il livello‑obiettivo finale deve raggiungere «almeno» l’1% dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Detta disposizione non impone quindi al SRB di verificare che tale livello‑obiettivo corrisponda esattamente all’1% dell’ammontare dei depositi protetti, ma gli consente di stimare, sulla base di proiezioni prudenti, l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti in modo che sia raggiunto detto livello‑obiettivo, rispettando nel contempo il massimale del 12,5%.

127    Si deve inoltre rilevare che, nell’elaborazione del regolamento delegato 2017/747, la Commissione ha parimenti previsto l’applicazione simultanea del massimale del 12,5% e dei requisiti derivanti dall’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014 che sono stati ricordati al precedente punto 117. Infatti, il regolamento delegato 2017/747, il cui oggetto, ai sensi del suo articolo 1, punto 1, è in particolare stabilire i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al SRF, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014, enuncia, all’articolo 3, paragrafo 4, che in ogni periodo di contribuzione il livello dei contributi annuali può essere relativamente inferiore alla media dei contributi annuali «calcolati ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (...) n. 806/2014» solo quando il SRB si accerti che, sulla base di proiezioni prudenti, il livello‑obiettivo finale può essere raggiunto alla fine del periodo iniziale.

128    In terzo luogo, occorre quindi esaminare se il SRB abbia rispettato, nella decisione impugnata, il requisito relativo al massimale del 12,5%, quale previsto dall’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014.

129    A tale proposito, anzitutto, dai punti 45 e 60 della decisione impugnata risulta che il SRB ha stimato il livello‑obiettivo finale pronosticato nell’importo di EUR 79 987 450 580.

130    Pertanto, il SRB, allorché ha calcolato i contributi ex ante relativi al periodo di contribuzione 2022, era tenuto ad assicurarsi, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 e sulla base della propria stima del livello‑obiettivo finale, che l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superasse l’importo di EUR 9 998 431 322,50.

131    Orbene, come risulta dal punto 62 della decisione impugnata, in combinato disposto con il punto 124 dell’allegato III di tale decisione e con la colonna «Ammontare finale notificato per il 2022 (iii)» della tabella inclusa nella prima pagina dell’allegato II di detta decisione, il SRB ha fissato il livello‑obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2022 in un importo di EUR 14 253 573 821,46, importo che è stato ridotto a EUR 13 675 366 302,18 dopo, tra l’altro, le detrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81.

132    Di conseguenza, si deve constatare, come peraltro riconosciuto dal SRB in udienza, che la decisione impugnata ha fissato l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti in un importo che superava il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato.

133    Ne consegue che il SRB ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014 e che il secondo motivo deve quindi essere accolto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla violazione da parte del SRB delle altre disposizioni invocate dalla ricorrente nell’ambito di tale motivo.

 Conclusione

134    Come risulta dai precedenti punti 43 e 86, il Tribunale ha accolto le eccezioni di illegittimità sollevate dalla ricorrente e ha dichiarato inapplicabili l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/81 nonché, ad abundantiam, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento di esecuzione.

135    Ne consegue che la decisione impugnata, la quale è fondata in particolare sul regolamento di esecuzione 2015/81 nonché, più specificamente, sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, deve essere annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente.

136    Inoltre, come risulta dal precedente punto 133, la decisione impugnata deve essere annullata anche per il motivo che viola l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento n. 806/2014, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e censure dedotti dalla ricorrente.

 Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

137    Il SRB chiede al Tribunale di mantenere, in caso di annullamento della decisione impugnata, gli effetti di quest’ultima fino alla sua sostituzione o, quanto meno, per un periodo di sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, in quanto tale annullamento avrebbe gravi conseguenze per la stabilità finanziaria nell’unione bancaria.

138    In udienza, il SRB ha precisato che, nell’ipotesi in cui il Tribunale annullasse la decisione impugnata a motivo dell’illegittimità del regolamento n. 806/2014 o del regolamento di esecuzione 2015/81, gli effetti di tale decisione dovrebbero essere mantenuti per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di adozione di una nuova normativa.

139    A quest’ultimo riguardo, il Parlamento ha affermato, sempre in udienza, che il legislatore dell’Unione necessitava, in generale, mediamente, di un periodo tra i 15 e i 20 mesi per adottare un atto legislativo una volta depositata la proposta della Commissione.

140    La ricorrente si oppone alle domande del SRB, sostenendo, in particolare, che il SRB non ha fornito alcun motivo che possa giustificare che su di essa gravino le conseguenze negative di un atto annullato in attesa dell’adozione di una nuova decisione.

141    In base all’articolo 264, secondo comma, TFUE, il giudice dell’Unione, ove lo reputi necessario, può precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi. Per esercitare il potere conferitogli da detto articolo, il giudice dell’Unione prende in considerazione il rispetto del principio della certezza del diritto e degli altri interessi pubblici o privati (v. sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Svezia, C‑389/19 P, EU:C:2021:131, punto 72 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 122).

142    Così, l’articolo 264, secondo comma, TFUE, è stato interpretato, in particolare, nel senso che consente, per ragioni di certezza del diritto, ma anche per ragioni dirette a evitare una discontinuità o una regressione nell’attuazione delle politiche condotte o sostenute dall’Unione, di mantenere per un periodo ragionevole gli effetti di un atto annullato (v. sentenza del 27 gennaio 2021, Polonia/Commissione, T‑699/17, EU:T:2021:44, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

143    Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti 43, 86 e 133, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata senza essere chiamato a constatare, nel presente procedimento, errori che incidano sull’obbligo stesso della ricorrente di versare un contributo ex ante per il periodo di contribuzione 2022, quale risulta dall’articolo 2, dall’articolo 67, paragrafo 4, e dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

144    In tali circostanze, e al pari di quanto statuito dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 177), l’annullamento della decisione impugnata senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti potrebbe pregiudicare l’attuazione della direttiva 2014/59, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2015/63, che costituiscono una parte essenziale dell’unione bancaria, la quale contribuisce alla stabilità della zona euro nonché alla stabilità finanziaria dell’Unione nel suo complesso. Infatti, se il SRB fosse tenuto a rimborsare, con effetto immediato, l’importo del contributo ex ante della ricorrente e gli importi dei contributi ex ante di altri enti, come quelli che hanno proposto un ricorso analogo sollevando i medesimi motivi accolti nel presente procedimento, mentre in linea di principio tali enti restano soggetti all’obbligo di versare i contributi ex ante, un tale rimborso rischierebbe di privare il SRF dei mezzi finanziari che possono risultare necessari per assicurare la stabilità della zona euro e la stabilità finanziaria dell’Unione.

145    Di conseguenza, il rigetto della domanda di mantenimento degli effetti della decisione impugnata rischierebbe di pregiudicare l’obiettivo della stabilità finanziaria e l’obiettivo dell’istituzione di un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, TUE.

146    In tali circostanze, e tenuto conto del fatto che uno dei motivi di annullamento constatati dal Tribunale riguarda l’illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione 2015/81, occorre mantenere gli effetti della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente, fino a che siano presi i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento riguardante la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

147    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 marzo 2024, la ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento. In tale domanda, essa indica di essere venuta a conoscenza, dopo lo svolgimento dell’udienza l’8 febbraio 2024, di un comunicato stampa del SRB del 15 febbraio 2024, nel quale quest’ultimo indica che, alla data del 31 dicembre 2023, l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF ammontava a EUR 78 miliardi, mentre il livello-obiettivo finale corrispondente all’1% dei depositi protetti era di EUR 75 miliardi. Secondo la ricorrente, il SRF presenta quindi un’eccedenza di EUR 3 miliardi, il che sarebbe rilevante per l’eventuale decisione del Tribunale di mantenere gli effetti della decisione impugnata in caso di annullamento di quest’ultima. Per quanto riguarda gli enti che hanno proposto un ricorso avverso tale decisione deducendo un motivo corrispondente al secondo motivo del presente ricorso, detta eccedenza consentirebbe infatti di rimborsare la quota dei contributi ex ante di tali enti che supera il massimale del 12,5%, senza che i mezzi finanziari disponibili nel SRF scendano al di sotto del livello-obiettivo finale di EUR 75 miliardi.

148    Ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura, il Tribunale dispone la riapertura della fase orale del procedimento quando lo richieda una parte principale, basandosi su fatti tali da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale e che non le era stato possibile dedurre prima della chiusura della fase orale.

149    A tale riguardo, si deve necessariamente constatare che il fatto nuovo invocato dalla ricorrente non può, in ogni caso, influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale.

150    Infatti, da un lato, come ammesso dalla stessa ricorrente, il comunicato stampa del SRB menzionato al precedente punto 147 è irrilevante per valutare la legittimità della decisione impugnata e statuire sulle conclusioni del ricorso. Dall’altro lato, tale comunicato stampa non è decisivo neppure per quanto riguarda il mantenimento degli effetti della decisione impugnata. Su tale punto, è sufficiente rilevare che l’importo del contributo ex ante della ricorrente e quelli dei contributi ex ante di altri enti come quelli che hanno proposto un ricorso simile sollevando gli stessi motivi accolti nel presente ricorso rischiano di superare, in ogni caso, l’importo di EUR 3 miliardi da essa menzionato.

151    Di conseguenza, occorre respingere la domanda della ricorrente volta alla riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulle spese

152    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il SRB è rimasto soccombente, occorre condannarlo a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.

153    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dal Parlamento e dal Consiglio restano a loro carico.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF), è annullata nella parte in cui riguarda la Hypo Vorarlberg Bank AG.

2)      Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18, sono mantenuti nella parte in cui riguarda la Hypo Vorarlberg Bank, fino a che siano presi i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva.

3)      Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Hypo Vorarlberg Bank.

4)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 maggio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

T. Henze, cancelliere aggiunto



*      Lingua processuale: il tedesco.