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Ricorso proposto il 21 aprile 2009 - Ilink Kommunikationssysteme / UAMI (ilink)

(Causa T-161/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: B. Schütze, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'impugnata decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 5 febbraio 2009, procedimento R 1849/2007-4, e

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ilink", per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38 e 42

Decisione dell'esaminatore: parziale diniego della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 1), poiché il marchio richiesto possiederebbe il carattere distintivo necessario e non sussisterebbe alcun imperativo di disponibilità.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)