Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 – Ilink Kommunikationssysteme / UAMI (ilink)
(causa T‑161/09)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo ilink – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 27, 36‑37, 48)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 febbraio 2009 (procedimento R 1849/2007‑4), relativa alla registrazione come marchio comunitario del segno denominativo ilink. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Ilink Kommunikationssysteme GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo ilink, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38 e 42 – domanda n. 5120911 |
Decisione dell’esaminatore: | Parziale diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | L’Ilink Kommunikationssysteme GmbH è condannata alle spese. |