Language of document : ECLI:EU:T:2010:532





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 – Ilink Kommunikationssysteme / UAMI (ilink)

(causa T‑161/09)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo ilink – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 27, 36‑37, 48)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 febbraio 2009 (procedimento R 1849/2007‑4), relativa alla registrazione come marchio comunitario del segno denominativo ilink.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Ilink Kommunikationssysteme GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo ilink, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 38 e 42 – domanda n. 5120911

Decisione dell’esaminatore:

Parziale diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ilink Kommunikationssysteme GmbH è condannata alle spese.