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Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2012 - Würth e Fasteners (Shenyang) / Consiglio

(Causa T-162/09) 

("Ricorso di annullamento - Dumping - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Adolf Würth GmbH & Co. KG (Künzelsau, Germania); e Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd (Shenyang, Cina) (rappresentanti: M. Karl e M. Mayer, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avvocati, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e B. Martenczuk, agenti); e European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J. Bourgeois, Y. van Gerven ed E. Wäktare, poi J. Bourgeois, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1)

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

L'Adolf Würth GmbH & Co. KG e l'Arnold Fasteners (Shenyang) Co. Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dall'European Industrial Fasteners Institute AISBL.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 167 del 18.7.2009.