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Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 - Ilink Kommunikationssysteme / UAMI (ilink)

(Causa T-161/09) 1

["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo ilink - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. B. Schütze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 febbraio 2009 (procedimento R 1849/2007-4), relativa alla registrazione come marchio comunitario del segno denominativo ilink

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L'Ilink Kommunikationssysteme GmbH è condannata alle spese.

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1 - GU C 153 del 4.7.2009.