Language of document : ECLI:EU:T:2007:102

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

29 marzo 2007

Causa T‑368/04

Luc Verheyden

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Domanda di riporto del congedo ordinario – Esigenze di servizio – Congedo di malattia – Tutela del legittimo affidamento»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda volta ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni del superiore del ricorrente in data 4, 24 e 27 febbraio 2004, relative alla domanda del ricorrente di riportare dal 2003 al 2004 i giorni di congedo ordinario non goduti eccedenti la soglia di dodici giorni, nonché l’annullamento della decisione dell’amministrazione 1° giugno 2004, ricevuta il 14 giugno 2004, con cui si respinge il reclamo del ricorrente e, dall’altro, la condanna della Commissione al pagamento di un’indennità compensatoria per i 32 giorni di congedo annuale non goduti e non pagati, maggiorata di interessi al tasso del 5,25% a decorrere dal giorno della proposizione del presente ricorso, nonché al risarcimento dei danni morali, alla carriera e alla reputazione.

Decisione: La decisione del superiore gerarchico del ricorrente in data 27 febbraio 2004, che rifiuta di validare la domanda di quest’ultimo di riporto del congedo ordinario dal 2003 al 2004, è annullata nella parte in cui rifiuta di accordare il riporto, oltre ai dodici giorni di diritto, degli otto giorni di congedo ordinario indicati dal direttore delle risorse del Centro comune di ricerche in un suo messaggio di posta elettronica dell’11 febbraio 2003. La Commissione è condannata al pagamento al ricorrente dell’importo corrispondente agli otto trentesimi della sua retribuzione mensile al momento della cessazione dal servizio, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dal 13 settembre 2004. Il tasso degli interessi moratori da applicare va calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, aumentato di due punti. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Riporto

(Statuto dei funzionari, art. 57; allegato V, art. 4)

2.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Cessazione definitiva dal servizio – Indennità compensativa per congedo non goduto

(Statuto dei funzionari, art. 59, n. 1, primo comma; allegato V, art. 4)

3.      Funzionari – Congedi – Congedo ordinario – Cessazione definitiva dal servizio – Indennità compensativa per congedo non goduto

(Statuto dei funzionari, allegato V, art. 4)

1.      La condotta di un’amministrazione che esamina una domanda di riporto dei giorni di congedo ordinario da un anno civile al seguente, domanda presentata oltre il termine stabilito dalla sua normativa interna, accettando, in mancanza di qualsiasi indicazione che permetta di pensare che a tale termine non si possa derogare in nessuna circostanza, di non tener conto di tale vizio procedurale nell’ambito del procedimento amministrativo, è conforme ai principi di sollecitudine e di buona amministrazione che la devono guidare nelle relazioni con il personale. Nell’ambito di un ricorso contro il rigetto di una tale domanda, quindi, l’amministrazione non può tornare sulle decisioni prese nel corso del procedimento amministrativo facendo valere davanti al giudice, per la prima volta, che la domanda del funzionario è stata presentata oltre i termini. In tal modo, l’amministrazione chiederebbe al giudice comunitario di verificare la legittimità di una circostanza sulla quale essa non si è pronunciata nella decisione impugnata e rimetterebbe in discussione una situazione che essa stessa ha accettato.

(v. punti 41 e 42)

2.      Dall’art. 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto emerge che il riporto dei giorni di congedo non goduti può eccedere i dodici giorni soltanto se il funzionario non ha potuto usufruire del congedo ordinario durante l’anno civile in corso per ragioni imputabili ad esigenze di servizio. Del pari, l’art. 4, secondo comma, dell’allegato V dello Statuto estende il beneficio dell’indennità compensativa prevista da tale disposizione al funzionario che abbia cessato di prestare servizio unicamente nei limiti dei giorni di congedo ordinario non goduti per ragioni imputabili ad esigenze di servizio. L’espressione «esigenze di servizio» dev’essere interpretata nel senso che si riferisce ad attività professionali che impediscono al funzionario, in ragione dei doveri connessi alle proprie funzioni, di beneficiare del congedo ordinario al quale egli ha diritto.

Tale nozione non può essere interpretata in modo tale da includere l’ipotesi in cui il funzionario sia stato posto in congedo per malattia, neppure in caso di malattia prolungata. Infatti, come emerge dall’art. 59, n. 1, primo comma, dello Statuto, secondo cui il funzionario beneficia di un congedo di malattia solo ove «dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni», in tale situazione il funzionario è, per definizione, dispensato dall’esercizio delle sue funzioni e, quindi, non è in servizio nel senso di cui all’art. 4, primo comma, dell’allegato V allo Statuto.

Peraltro, il funzionario non può riferirsi al proprio carico di lavoro per giustificare una domanda di riporto del congedo qualora l’amministrazione abbia ritenuto che tale carico non gli impedisse di utilizzare i suoi giorni di congedo. Infatti, non spetta al funzionario valutare se l’interesse del servizio esiga che egli non usufruisca di un periodo di congedo per svolgere determinati compiti e riporti i giorni corrispondenti all’anno seguente, in quanto tale valutazione spetta solamente ai suoi superiori. L’amministrazione dispone a tale proposito di un ampio potere discrezionale ed il controllo del giudice comunitario si limita a stabilire se essa si sia tenuta entro limiti ragionevoli e non abbia utilizzato detto potere in modo manifestamente erroneo, evitando di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.

(v. punti 56, 61, 63 e 70-72)

Riferimento: Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 5); Tribunale 16 dicembre 1999, causa T‑143/98, Cendrowicz/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1341, punto 61); Tribunale 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑729, punti 28-30 e 33)

3.      L’amministrazione può a buon diritto stabilire previamente, nel corso dell’anno, come intende pronunciarsi, al termine dello stesso, sull’esistenza di «ragioni imputabili ad esigenze di servizio» ai sensi dell’art. 4 dell’allegato V allo Statuto, che possano giustificare le domande di riporto dei giorni di congedo ordinario da un anno civile al seguente. Tale possibilità, sotto forma di un «piano di riassorbimento dei giorni di congedo», presenta un evidente interesse per l’amministrazione, in quanto permette di indicare al funzionario che dispone di troppi giorni di congedo in che modo l’amministrazione intenda accettare le sue successive domande di riporto di congedo. Il funzionario ed il suo capo unità sono così in grado di sapere in anticipo, in modo prevedibile, cosa sia opportuno fare nel corso dell’anno di cui trattasi. Il funzionario, infatti, può usufruire dei suoi giorni di congedo senza temere che la sua assenza nuoccia all’interesse del servizio ed il capo unità può prospettarsi meglio i problemi connessi all’assenza di uno dei suoi sottoposti.

Un siffatto piano di riassorbimento dei giorni di congedo non è contrario all’interesse del servizio né alle disposizioni statutarie applicabili. Le indicazioni ivi contenute, relative alla valutazione dell’amministrazione circa le «ragioni imputabili ad esigenze di servizio» per l’anno seguente e, di conseguenza, circa i giorni di congedo che la stessa ritiene possano essere oggetto di riporto, costituiscono rassicurazioni precise tali da ingenerare un legittimo affidamento nel loro destinatario.

(v. punti 88-90)