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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Coopérative d'Exportation du Livre Français (C.E.L.F.) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 settembre 2004.

    (Causa T-372/04)

    Lingua processuale: il francese

Il 15 settembre 2004 la Coopérative d'Exportation du Livre Français, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. Olivier Schmitt, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 20 aprile 2004, n. C(2004)1361 def., relativa all'aiuto concesso dalla Francia a favore della Coopérative d'exportation du livre français (in prosieguo: la "C.E.L.F."), laddove il suo art. 1, prima frase, ha qualificato l'aiuto accordato alla C.E.L.F. per il trattamento di piccoli ordinativi di libri in lingua francese, concesso dalla Francia tra il 1980 ed il 2001, come un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;

-    condannare la Commissione delle Comunità europee ad un importo di 5 000 euro a titolo di spese.

Motivi e principali argomenti

L'attività della ricorrente consiste nel provvedere direttamente al disbrigo degli ordinativi, destinati all'estero, di libri, opuscoli ed ogni altro supporto informativo e, più in generale, nell'eseguire qualsiasi operazione diretta a promuovere la cultura francese nel mondo. La ricorrente afferma che, nell'esercizio di tale attività d'interesse generale, essa ha beneficiato di diversi aiuti accordati dallo Stato francese. L'aiuto di cui trattasi nella presente causa è un aiuto al funzionamento accordato alla ricorrente al fine di compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi provenienti dalle librerie stabilite all'estero.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente lamenta, innanzi tutto, un'insufficienza di motivazione della decisione impugnata. In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione degli artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE.

La ricorrente sostiene che, essendo un'impresa che gestisce un servizio d'interesse economico generale, essa è stata incaricata di adempiere ad obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti. Quindi, le somme versate dallo Stato sono escluse dalla categoria degli aiuti di Stati di cui all'art. 87, n. 1, CE.

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