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Sentenza del Tribunale di primo grado 29 marzo 2007 - Verheyden / Commissione

(Causa T-368/04)1

(Pubblico impiego - Domanda di riporto del congedo ordinario - Necessità di servizio - Congedo di malattia - Tutela del legittimo affidamento)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luc Verheyden (Angera, Italia) (Rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto della causa

Domanda volta ad ottenere, da un lato, l'annullamento delle decisioni del superiore del ricorrente del 4, 24 e 27 febbraio 2004, relative alla richiesta del ricorrente di riportare dal 2003 al 2004 i giorni di congedo ordinario non utilizzati oltre ai dodici previsti, nonché all'annullamento della decisione dell'amministrazione del 1° giugno 2004, ricevuta il 14 giugno 2004, con cui si respinge il reclamo del ricorrente e, dall'altro, la condanna della Commissione al pagamento di un'indennità compensatoria per i 32 giorni di congedo annuale non utilizzati e non pagati, unitamente agli interessi del 5,25% a decorrere dal giorno della proposizione del presente ricorso, nonché al risarcimento per danni morali, alla carriera e alla reputazione.

Dispositivo della sentenza

La decisione del superiore gerarchico del ricorrente 27 febbraio 2004, con la quale si rifiuta di valicare la sua domanda di riporto del congedo annuo dal 2003 al 2004, è annullata nella parte in cui rifiuta di accordare il riporto, oltre ai dodici giorni di diritto, degli otto giorni di congedo ordinario indicati dal direttore delle risorse del Centro comune di ricerche in un suo messaggio di posta elettronica dell'11 febbraio 2003.

La Commissione è condannata al pagamento al ricorrente dell'importo corrispondente agli otto trentesimi del suo salario mensile al momento della cessazione delle sue funzioni, unitamente agli interessi di mora a decorrere dal 13 settembre 2004. Il tasso degli interessi moratori da applicare va calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, aumentato di due punti.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione sosterrà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

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1 - GU C 300 del 4 dicembre 2004