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Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2006 - Hensotherm / UAMI - Hensel (HENSOTHERM)

(Causa T-366/04) 1

("Marchio comunitario - Procedimento di annullamento - Marchio comunitario figurativo e denominativo HENSOTHERM - Marchio nazionale denominativo HENSOTHERM - Irricevibilità del ricorso contro la decisione che dichiara la nullità - Termine - Restituito in integrum")

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Hensotherm AB (Trelleborg, Svezia) (rappresentante: avv. S. Hallbäck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Laitinen, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Rudolf Hensel GmbH (Börnsen, Germania) (rappresentante: avv. M. Zöbisch)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 luglio 2004 (pratica R 614/2003-1), concernente un procedimento di annullamento del marchio comunitario figurativo HENSOTHERM

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

L'interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 31 del 5.2.2005