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Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 2007 - Germania / Commissione

(Causa T-374/04) 1

(Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni della Germania - Misure di adeguamento a posteriori del numero di quote assegnate agli impianti - Decisione di rigetto della Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente C.D. Quassowski, A. Tiemann e C. Schulze-Bahr, successivamente C. Schulze-Bahr e M. Lumma, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Sellner e U. Karpenstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: U. Wölker, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C (2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), nella parte in cui la Commissione respinge alcune misure di adeguamento a posteriori di determinate assegnazioni in quanto incompatibili con i criteri nn. 5 e 10 dell'allegato III della citata direttiva.

Dispositivo

L'art. 1 della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C (2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullato.

L'art. 2, lett. a)-c), della detta decisione è annullato nella parte in cui ingiunge alla Repubblica federale di Germania, da una parte, la soppressione delle misure di adeguamento a posteriori ivi contemplate e, dall'altra, la comunicazione alla Commissione della detta soppressione.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 - GU C 284 del 20.11.2004.