Language of document : ECLI:EU:T:2014:1081

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

12 dicembre 2014 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi – Prova dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende – Periodo di riferimento – Calcolo del valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Concentrazione durante il periodo dell’infrazione – Parità di trattamento – Proporzionalità»

Nella causa T‑551/08,

H&R ChemPharm GmbH, con sede in Salzbergen (Germania) rappresentata inizialmente da M. Klusmann, avvocato, e S. Thomas, professore, successivamente da M. Klusmann,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Antoniadis e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1º ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nella parte che riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla medesima,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1.     Procedimento amministrativo e adozione della decisione impugnata

1        Con la decisione C (2008) 5476 definitivo, del 1º ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che la ricorrente, H&R ChemPharm GmbH, unitamente ad altre imprese, aveva violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), partecipando a un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco delle paraffine molli.

2        Le destinatarie della decisione impugnata sono le seguenti società: la Eni SpA, la Esso Deutschland GmbH, la Esso Société anonyme française, la ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA e la Exxon Mobil Corp. (in prosieguo, congiuntamente: la «ExxonMobil»), la H&R ChemPharm, la H&R Wax Company Vertrieb GmbH e la Hansen & Rosenthal KG (in prosieguo, congiuntamente: la «H&R»), la Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (in prosieguo: la «Tudapetrol»), la MOL Nyrt., la Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, la Repsol Petróleo SA e la Repsol YPF SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Repsol»), la Sasol Wax GmbH, la Sasol Wax International AG, la Sasol Holding in Germany GmbH e la Sasol Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Sasol»), la Shell Deutschland Oil GmbH, la Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, la Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, la The Shell Petroleum Company Ltd, la Shell Petroleum NV e la The Shell Transport and Trading Company Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Shell»), la RWE Dea AG e la RWE AG (in prosieguo, congiuntamente: la «RWE»), nonché la Total SA e la Total France SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Total») (punto 1 della decisione impugnata).

3        Le cere di paraffina vengono prodotte nelle raffinerie a partire dal petrolio greggio. Esse vengono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché per i settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione impugnata).

4        La paraffina molle è la materia prima necessaria alla fabbricazione di cere di paraffina. Essa viene prodotta nelle raffinerie come sottoprodotto della produzione di oli di base a partire dal petrolio greggio. Viene altresì venduta ai consumatori finali, ad esempio ai produttori di pannelli di truciolato (punto 5 della decisione impugnata).

5        La Commissione ha avviato la sua indagine dopo che la Shell Deutschland Schmierstoff l’ha informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa, presentandole una domanda di immunità a norma della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione») (punto 72 della decisione impugnata).

6        Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi della «H&R/Tudapetrol», dell’ENI, della MOL e in quelle delle società dei gruppi Sasol, ExxonMobil, Repsol e Total (punto 75 della decisione impugnata).

7        Fra il 25 e il 29 maggio 2007 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle società menzionate nel precedente punto 2, tra cui la ricorrente (punto 85 della decisione impugnata). Con lettera del 14 agosto 2007, le società appartenenti al gruppo H&R, fra cui la ricorrente, e la Tudapetrol hanno inviato una replica congiunta alla comunicazione degli addebiti.

8        Il 10 e l’11 dicembre 2007, la Commissione ha organizzato un’audizione alla quale sono state rappresentate congiuntamente le società appartenenti al gruppo H&R, fra cui la ricorrente, e la Tudapetrol (punto 91 della decisione impugnata).

9        Nella decisione impugnata, in base alle prove di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che i destinatari, costituenti la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e delle paraffine molli nel SEE, avessero partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, che copriva il territorio del SEE. Tale infrazione consisteva in accordi o pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relative alle cere di paraffina (in prosieguo: la «parte principale dell’infrazione»). Per quanto concerne la RWE (in seguito Shell), la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la Sasol e la Total, l’infrazione riguardante le cere di paraffina verteva altresì sulla ripartizione dei clienti o dei mercati (in prosieguo: la «seconda parte dell’infrazione»). Inoltre, l’infrazione commessa dalla RWE, dalla ExxonMobil, dalla Sasol e dalla Total riguardava anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli») (punti 2, 95, 328 e articolo 1 della decisione impugnata).

10      Le pratiche illecite si sono concretizzate in occasione di riunioni anticoncorrenziali denominate dai partecipanti «riunioni tecniche» o talora riunioni «Blauer Salon», nonché in occasione delle «riunioni paraffine molli», dedicate specificamente alle questioni relative alle paraffine molli.

11      L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti alle società indicate nel precedente punto 2.

12      La decisione impugnata contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e – a partire dal 1º gennaio 1994 – l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1º gennaio 1994, nel SEE:

(…)

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG: dal 24 marzo 1994 al 30 giugno 2002;

H&R Wax Company Vertrieb GmbH: dal 1º gennaio 2001 al 28 aprile 2005;

Hansen & Rosenthal KG: dal 1º gennaio 2001 al 28 aprile 2005;

H&R ChemPharm GmbH: dal 1º luglio 2001 al 28 aprile 2005;

(…)

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

Eni SpA: EUR 29 120 000;

Esso Société anonyme française: EUR 83 588 400,

di cui in solido con:

ExxonMobil Petroleum and Chemical B.V.B.A. e ExxonMobil Corporation: EUR 34 670 400 di cui in solido con Esso Deutschland GmbH: EUR 27 081 600;

Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG: EUR 12 000 000;

Hansen & Rosenthal KG in solido con H&R Wax Company Vertrieb GmbH: EUR 24 000 000,

di cui in solido con:

H&R ChemPharm GmbH per EUR 22 000 000;

MOL Nyrt.: EUR 23 700 000;

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA in solido con Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA: EUR 19 800 000;

Sasol Wax GmbH: EUR 318 200 000,

di cui in solido con

Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH e Sasol [Ltd]: EUR 250 700 000;

Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV e The Shell Transport and Trading Company Limited: EUR 0;

RWE-Dea AG in solido con RWE AG: EUR 37 440 000;

Total France SA in solido con Total SA: EUR 128 163 000».

2.     Legami fra il gruppo H&R e la Tudapetrol

13      Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato quanto segue:

«(22) Il gruppo [H&R] opera su scala mondiale nei prodotti petroliferi. La Tudapetrol (…) era un’impresa che commercializzava e distribuiva cere di paraffina e paraffine molli per la H&R. L’indagine ha rivelato che la H&R e la Tudapetrol sono due imprese distinte e indipendenti. Tuttavia, a causa degli stretti legami personali esistenti (come illustrato in dettaglio in prosieguo, uno dei soci della Tudapetrol, [il sig. H.], era impiegato anche presso la H&R), nonché dei rapporti intrattenuti dalla H&R e dalla Tudapetrol in materia di distribuzione, le due imprese vengono designate di seguito come “H&R/Tudapetrol”. Il gruppo H&R/Tudapetrol è stabilito principalmente su due siti tedeschi, Amburgo e Salzbergen.

(23)      L’ingresso della H&R/Tudapetrol sul mercato della paraffina ha avuto luogo il 24 marzo 1994, allorché la Hansen & Rosenthal KG ha riacquistato, nell’ambito di un’acquisizione congiunta, una raffineria (SRS GmbH) di lubrificanti a Salzbergen (Germania) che apparteneva alla Wintershall AG, una controllata della BASF, e l’ha trasformata in un’impresa di produzione.

(24)      La raffineria di Salzbergen (SRS GmbH) è gestita dalla H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, una controllata al 100% della H&R ChemPharm GmbH. La H&R ChemPharm GmbH è, a sua volta, una controllata al 100% della H&R Wasag AG. Il principale azionista della H&R Wasag AG è la H&R Beteiligung GmbH (il resto delle azioni è stato ripartito fra diversi azionisti). La H&R Beteiligung GmbH è, a sua volta, detenuta dalla H&R Wax Company Vertrieb GmbH, una controllata detenuta al 100% dalla Hansen & Rosenthal KG (la società holding della H&R).

(25)      All’inizio, le cere di paraffina e le paraffine molli erano distribuite dalla Tudapetrol, un’impresa indipendente (i “Komplementäre” [accomandatari] sono [i sigg. HA., HAN. e H.], e il “Kommanditist” [accomandante] è [il sig. HANS.]). Il 1º maggio 2000, la distribuzione è stata trasferita alla H&R Wax Company Vertrieb Komplementär GmbH & Co. KG e, a partire dal 1º gennaio 2001, la distribuzione è gestita dalla H&R Wax Company Vertrieb (…) Si evince tuttavia dall’indagine che, anche se la Tudapetrol ha lasciato in gran parte il settore della paraffina il 1º maggio 2000, essa ha mantenuto alcuni clienti [acquirenti dei prodotti della paraffina].

(…)

(28)      Le persone responsabili della gestione delle attività del gruppo H&R/Tudapetrol nel settore delle cere di paraffina e delle paraffine molli, che rappresentavano la H&R/Tudapetrol o erano al corrente degli accordi descritti della presente decisione impugnata sono (…):

[il sig. H.]: stagista presso la SRS GmbH, 1994-1997; dipartimento delle vendite e del marketing della Tudapetrol (…), 1997-2002; responsabile delle vendite presso la H&R Wax Company Vertrieb GmbH dal 2001 ad oggi; [Geschäftsführer (manager)] dal 2002 della H&R Wax Company Vertrieb GmbH;

[il sig. G.]: responsabile della produzione presso la SRS GmbH, 1994-2001; responsabile della produzione presso la H&R Management & Service GmbH/H&R ChemPharm GmbH dal 2001 ad oggi (nel 2002, la H&R Management & Service GmbH è stata ribattezzata H&R ChemPharm GmbH); responsabile delle vendite per la Tudapetrol[…], 1999-2000; responsabile delle vendite per la H&R Wax Company Vertrieb GmbH dal 2001 ad oggi;

[il sig. W.]: responsabile delle vendite per la Tudapetrol (…), 1994‑1998; consulente per la Tudapetrol (…), 1999; responsabile delle vendite per la SRS GmbH (a partire dal luglio 2001, impiegato presso la H&R Management & Service GmbH, che è stata ribattezzata H&R Chem-Pharm GmbH nel 2002), 2000-2001; prima del 1994, responsabile delle vendite presso la Wintershall AG.

(29)      Nella [decisione impugnata], e salvo indicazione contraria, per “H&R/Tudapetrol” si intendono le imprese del gruppo Hansen & Rosenthal/Tudapetrol che hanno partecipato all’intesa».

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2008, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2009, la ricorrente ha presentato una domanda incidentale ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, intesa ad ottenere il ritiro dal fascicolo del corrigendum del controricorso depositato dalla Commissione il 28 luglio 2009.

16      Con ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 ottobre 2009, la domanda incidentale è stata unita al merito.

17      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura, esso ha invitato le parti a rispondere per iscritto a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno risposto ai quesiti nel termine impartito e hanno prodotto alcuni documenti. Tuttavia, la Commissione ha indicato di non poter produrre né la copia né la trascrizione di talune dichiarazioni riservate depositate nell’ambito del suo programma di trattamento favorevole.

18      Con ordinanza del 12 giugno 2012, adottata, da un lato, in forza dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 65, lettera b), e dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale (Terza Sezione) ha ordinato alla Commissione di produrre le trascrizioni o le copie delle dichiarazioni riservate menzionate al punto 17 supra. Tali documenti potevano essere consultati dagli avvocati della ricorrente presso la cancelleria del Tribunale prima dell’udienza.

19      Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 10 luglio 2012.

20      In considerazione dei nessi materiali con le cause T‑540/08, Esso e a./Commissione, T‑541/08, Sasol e a./Commissione, T‑543/08, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑544/08, Hansen & Rosenthal e H&R Wax Company Vertrieb/Commissione, T‑548/08, Total/Commissione, T‑550/08, Tudapetrol/Commissione, T‑558/08, Eni/Commissione, T‑562/08, Repsol YPF Lubricantes y especialidades e a./Commissione, e T‑566/08, Total Raffinage e Marketing/Commissione, nonché della somiglianza delle problematiche giuridiche sollevate, il Tribunale ha deciso di pronunciare la sentenza nella presente causa solo successivamente alle udienze in dette cause connesse, l’ultima delle quali si è svolta il 3 luglio 2013.

21      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte in cui la concerne;

–        in subordine, ridurre adeguatamente l’importo dell’ammenda inflittale nella decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in toto, inclusa la domanda presentata in subordine;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

1.     Sulla domanda di ritiro di un documento dal fascicolo

23      Per quanto attiene alla domanda della ricorrente intesa al ritiro dal fascicolo del corrigendum della comparsa di risposta, depositato dalla Commissione il 28 luglio 2009, occorre rilevare che detto corrigendum corregge taluni errori redazionali presenti nel controricorso, per la maggior parte nelle note a piè di pagina, la cui natura erronea era facilmente riconoscibile sia da parte della ricorrente sia da parte del Tribunale sulla base della decisione impugnata e degli altri atti e documenti depositati dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

24      Per il resto, al punto 93 della versione originale del controricorso, la Commissione chiede al Tribunale di «dichiarare infondati i tre motivi della ricorrente», mentre, secondo il corrigendum, essa chiede il rigetto di quattro motivi. Il carattere erroneo della versione originale era tuttavia facilmente rilevabile sia dal Tribunale sia dalla ricorrente, dal momento che, al punto 94 della versione originale del controricorso, la Commissione chiede al Tribunale il rigetto del ricorso in toto.

25      Pertanto, occorre concludere che il corrigendum era semplicemente volto a facilitare il lavoro del Tribunale e che gli errori redazionali che esso mirava a correggere potevano essere facilmente scoperti sia dalla ricorrente che dal Tribunale. Inoltre, nessuna delle correzioni effettuate dalla Commissione toccava la sostanza della sua linea argomentativa, cosicché la ricorrente non può validamente sostenere che l’aggiunta del corrigendum al fascicolo poteva restringere i suoi diritti della difesa.

26      In ogni caso, il Tribunale ha rivolto un quesito scritto alla ricorrente affinché essa potesse illustrare le asserite conseguenze dannose di detto corrigendum sui suoi diritti della difesa. Nella sua risposta, la ricorrente non ha individuato conseguenze del genere.

27      Di conseguenza, la domanda di ritiro dal fascicolo del corrigendum del controricorso è respinta.

2.     Nel merito

28      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca quattro motivi. Il primo motivo attiene ad una violazione degli articoli 81 CE e 253 CE, nonché dei suoi diritti della difesa, dovuta al fatto che nella motivazione della decisione impugnata non si sarebbe asseritamente differenziato tra il gruppo H&R e la Tudapetrol. Il secondo motivo, dedotto in subordine, attiene alla violazione dell’articolo 81 CE a causa della mancata prova di un’infrazione commessa dalla ricorrente. Il terzo motivo, parimenti dedotto in subordine, è relativo alla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 risultante da una determinazione asseritamente errata del fatturato preso in considerazione in sede di calcolo dell’ammenda. Il quarto motivo, parimenti dedotto in subordine, attiene ad una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 dovuta ad errori di valutazione che inficiano il calcolo dell’importo dell’ammenda.

 Sul primo motivo, attinente a violazioni degli articoli 81 CE e 253 CE, nonché dei diritti della difesa, a causa della motivazione asseritamente indifferenziata della decisione impugnata

29      Il primo motivo di ricorso si divide in due parti. La prima parte attiene ad una violazione degli articoli 81 CE e 253 CE. La seconda parte concerne la violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

 Sulla prima parte, attinente ad una violazione degli articoli 81 CE e 253 CE

30      La ricorrente osserva che la Commissione ha considerato il gruppo H&R e la Tudapetrol due imprese distinte e indipendenti (punto 22 della decisione impugnata). Tuttavia, nella decisione impugnata, in sede di esame delle prove dell’infrazione, la Commissione ha trattato in maniera indifferenziata queste due imprese, riferendosi alle medesime con il nome «H&R/Tudapetrol».

31      In primo luogo, essa fa valere che la Commissione, non presentando, nella decisione impugnata, una motivazione separata per quanto attiene al comportamento asseritamente illecito della Tudapetrol e quello delle società appartenenti al gruppo H&R, è incorsa in una violazione del suo obbligo di motivazione e dell’articolo 81 CE.

32      In particolare, essa ritiene che se la H&R e la Tudapetrol sono due imprese distinte, la Commissione deve dimostrare che ciascuna di queste imprese ha partecipato, in maniera individuale ed autonoma, alla totalità dell’infrazione all’articolo 81 CE oggetto di esame nella specie. Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe omesso di procedere ad una siffatta dimostrazione.

33      La ricorrente critica parimenti, quanto al periodo che va dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno 2002, l’accertamento, da parte della Commissione, di una responsabilità parallela della Tudapetrol, da un lato, e della Hansen & Rosenthal, oppure della controllata di quest’ultima, la H&R Wax Company Vertrieb, dall’altra, nonché della H&R ChemPharm a partire dal 1º luglio 2001.

34      La questione se e in che misura la ricorrente possa essere considerata responsabile di un’infrazione all’articolo 81 CE accanto alla Tudapetrol non emerge dalla motivazione della decisione impugnata a causa del «punto di vista unitario» adottato dalla Commissione.

35      In secondo luogo, la ricorrente ritiene che non sia suo compito cercare la motivazione della decisione impugnata nelle informazioni in essa contenute, e di ricostruire la logica che ha portato la Commissione ad imputarle la responsabilità per talune riunioni tecniche e taluni periodi. La decisione impugnata dovrebbe contenere una motivazione esplicita a tal riguardo.

36      In terzo luogo, la sola presenza del sig. G. a talune riunioni tecniche non può bastare a dimostrare la partecipazione della H&R ChemPharm all’intesa, cosicché il mero rinvio a tale fatto non costituirebbe una motivazione sufficiente ai sensi dell’articolo 253 CE. Il sig. G. non sarebbe stato occupato presso la divisione commerciale della ricorrente e lavorava per quest’ultima solo per il 30% del suo tempo. Il suo compito, in qualità di uno dei tre responsabili della produzione della ricorrente, sarebbe consistito nello sviluppo di prodotti di paraffina e di emulsione di cera con nuovi composti chimici, il che non implicava dunque alcun compito e alcuna responsabilità legata all’attività commerciale della parte ricorrente. Inoltre, nel corso del periodo in questione, la H&R ChemPharm sarebbe stata una società holding e non avrebbe pertanto svolto essa stessa alcuna attività di produzione.

37      Di conseguenza, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto spiegare, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali la presenza del sig. G. implicava la partecipazione della H&M ChemPharm all’intesa sui prezzi delle cere di paraffina, alla luce del fatto che, nella sua qualità di responsabile della produzione, egli non poteva adottare decisioni a tal riguardo per quanto concerneva la H&M ChemPharm, e che quest’ultima non produceva né vendeva alcunché.

38      In primo luogo, occorre esaminare la censura della ricorrente attinente ad un’insufficienza di motivazione.

39      Occorre rammentare, a tal riguardo, che la motivazione richiesta dall’articolo 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo (sentenze della Corte del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, Racc. pag. I‑2481, punto 35, e del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 145).

40      In tal senso, si evince da una giurisprudenza costante che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (v., in tal senso, sentenze della Corte del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc. pag. I‑11177, punto 145, e del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 462).

41      La motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento che lo riguarda dinanzi ai giudici dell’Unione (sentenze della Corte del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Racc. pag. 2861, punto 22; Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punto 463, e del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, punto 39 supra, punto 149).

42      Secondo giurisprudenza costante, la necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Racc. pag. I‑4951, punti 166 e 178).

43      Quando, come nella fattispecie, una decisione in applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della decisione impugnata, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, punto 39 supra, punto 152, e la giurisprudenza citata).

44      Anzitutto, nella specie, occorre rilevare che, al punto 22 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che l’utilizzazione della denominazione comune «H&R/Tudapetrol» era giustificata a causa degli stretti legami personali fra la Tudapetrol e il gruppo H&R, nonché dei rapporti da esse intrattenuti in materia di distribuzione.

45      Per quanto attiene ai legami personali, si evince dal punto 28 della decisione impugnata che ciascuna delle tre persone che hanno partecipato alle riunioni anticoncorrenziali, ossia i sigg. H., G. e W., era occupata, nel corso dei diversi periodi in questione, presso la Tudapetrol e il gruppo H&R. Inoltre, il sig. H. era al contempo accomandatario della Tudapetrol e, a partire dal 2001 e ancora al momento dell’adozione della decisione impugnata, responsabile delle vendite per la H&R Wax Company Vertrieb. Inoltre, il sig. G., fra il 1999 e il 2000, era contemporaneamente responsabile della produzione presso la SRS GmbH (una società appartenente al gruppo H&R, detenuta indirettamente dalla H&R ChemPharm) e responsabile delle vendite per la Tudapetrol.

46      Per quanto attiene ai legami commerciali fra la H&R e la Tudapetrol, la Commissione ha precisato, al punto 22 della decisione impugnata, che quest’ultima era un’impresa di commercializzazione e di distribuzione di cere di paraffina e di paraffine molli per la H&R.

47      Di conseguenza, occorre rilevare che i motivi per i quali la Commissione ha preso spesso in considerazione la Tudapetrol insieme al gruppo H&R, impiegando la denominazione comune «H&R/Tudapetrol», emergono chiaramente dalla decisione impugnata.

48      Occorre, poi, verificare se la decisione impugnata contenga una motivazione sufficiente quanto al comportamento addebitato rispettivamente alle società del gruppo H&R e alla Tudapetrol.

49      Al punto 106 della decisione impugnata, la Commissione ha descritto il funzionamento delle parti dell’infrazione concernenti le cere di paraffina (la parte principale e la seconda parte dell’infrazione). In tal senso, i rappresentanti delle imprese partecipanti si sono regolarmente incontrati nell’ambito di «riunioni tecniche». Tali riunioni «si componevano sempre di due parti: une parte iniziale che consisteva in discussioni su questioni tecniche, seguita da discussioni su argomenti di natura anticoncorrenziale concernenti, inter alia, la fissazione dei prezzi, la ripartizione di mercati e clienti (in taluni casi) nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale come le politiche di fissazione dei prezzi presenti e future, i clienti, le capacità di produzione e i volumi delle vendite».

50      Ai punti 381 e 610 e alla nota a piè di pagina n. 625 della decisione impugnata, la Commissione ha accertato separatamente, nei confronti della Tudapetrol, da un lato, e delle società appartenenti al gruppo H&R, dall’altro, l’inizio, la fine e la durata della partecipazione all’infrazione. Ai sensi della decisione impugnata, la H&R ChemPharm ha dunque partecipato all’infrazione dal 1º luglio 2001 al 28 aprile 2005, ossia per tre anni e nove mesi, e la SRS dal 22 febbraio 2001 al 1º luglio 2001, ossia per tre mesi. La partecipazione della Hansen & Rosenthal e della H&R Wax Company Vertrieb è durata dal 1º gennaio 2001 al 28 aprile 2005, ossia per quattro anni e tre mesi. La Tudapetrol ha partecipato all’infrazione dal 24 marzo 1994 al 30 giugno 2002, ossia per otto anni e tre mesi. La Commissione ha parimenti precisato che, in occasione dell’esame della durata della partecipazione all’infrazione, l’elemento determinante erano i periodi durante i quali i sigg. W., H. e G. svolgevano funzioni nelle società considerate responsabili della medesima, nonché la presenza nota di dette persone alle riunioni tecniche. La Commissione ha rimandato a tal riguardo all’allegato alla decisione impugnata.

51      Nell’allegato alla decisione impugnata, la Commissione ha indicato le quattordici riunioni tecniche alle quali, stando alle prove disponibili, la «H&R/Tudapetrol» aveva preso parte nel corso del periodo di partecipazione all’infrazione acclarata nei confronti della H&R ChemPharm (dal 1º luglio 2001 al 28 aprile 2005). Nelle note a piè di pagina che fanno riferimento a tali riunioni, la Commissione ha individuato il dipendente della H&R ChemPharm partecipante alla riunione, nella specie il sig. G., e ha precisato l’elemento di prova che ne dimostra la presenza.

52      Risulta pertanto chiaramente dalla decisione impugnata, letta nel contesto della sua adozione, che solo le riunioni tecniche in cui la presenza della «H&R/Tudapetrol» era indicata nella documentazione a disposizione della Commissione e alle quali partecipava il sig. G., dipendente della ricorrente, sono state poste a carico di quest’ultima.

53      Inoltre, occorre cionondimeno esaminare il periodo che va dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002, in relazione al quale la Commissione ha ritenuto sussistente sia la responsabilità della H&R ChemPharm sia quella della Tudapetrol.

54      A tal riguardo, occorre rammentare (v. punto 50 supra) che, in sede di definizione della durata della partecipazione all’infrazione, l’elemento determinante preso in considerazione dalla Commissione consisteva nei periodi durante i quali i sigg. W., H. e G. svolgevano funzioni nelle società considerate responsabili dell’infrazione. Orbene, la Commissione ha indicato, nell’allegato alla decisione impugnata, che, in occasione delle riunioni tecniche durante il periodo che va dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002, l’entità «H&R/Tudapetrol» era rappresentata dai sigg. G. e H. Essa ha parimenti precisato, al punto 28 della decisione impugnata, che il sig. G. era, in tale periodo, responsabile delle vendite per la H&R Wax Company Vertrieb e responsabile della produzione presso la H&R ChemPharm, mentre il sig. H. era contestualmente occupato presso il dipartimento delle vendite e del marketing della Tudapetrol (1997-2002) e responsabile delle vendite presso la H&R Wax Company Vertrieb (dal 2001 e ancora al momento dell’adozione della decisione impugnata).

55      Di conseguenza, emerge chiaramente dalla decisione impugnata che la Commissione si è limitata ad addebitare alle società di cui trattasi i periodi dell’infrazione durante i quali i loro rispettivi dipendenti prendevano parte alle riunioni tecniche, e che la ragione dell’accertamento di una responsabilità parallela nel periodo che va dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002 risiedeva nel fatto che le persone partecipanti a tali riunioni svolgevano funzioni sia presso la Tudapetrol sia presso le società appartenenti al gruppo H&R, in particolare presso la ricorrente.

56      Oltre a ciò, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente, fatti valere nella replica, con i quali essa afferma che il mero riferimento al rapporto di lavoro fra il sig. G. e la medesima non può costituire una motivazione sufficiente, dal momento che essa «non produce[va] [né] vende[va] alcunché», che il sig. G. era un responsabile della produzione e non un responsabile commerciale, e che egli lavorava presso la ricorrente solo per il 30% del suo tempo.

57      A tal riguardo, occorre rilevare che l’affermazione della ricorrente, secondo la quale essa «non produce[va] [né] vende[va] alcunché» è in contraddizione con le sue proprie dichiarazioni effettuate nel corso del procedimento amministrativo. La lettera dell’8 dicembre 2005 della ricorrente è accompagnata da un elenco di «produttori di paraffine/microcere in Europa», nel quale figura anche la medesima, insieme ad altri. Nella sua lettera del 15 dicembre 2006, essa dichiarava che la «H&R ChemPharm [era] unicamente un’impresa di produzione e non vende[va] pertanto paraffine a terzi». Inoltre, nella sua lettera del 31 gennaio 2008, essa espone che i fatturati della Hansen & Rosenthal e della H&R Wax Company Vertrieb GmbH sono «in modo predominante realizzati tramite la distribuzione dei prodotti della H&R ChemPharm».

58      Quanto alle funzioni del sig. G., la ricorrente ha precisato, nella sua lettera del 19 gennaio 2007, che egli era «l’interfaccia fra la produzione e la distribuzione», in quanto esercitava una doppia funzione, ossia quella di un responsabile della produzione e quella di un responsabile delle vendite. Stando alla medesima lettera, questa doppia funzione era prevista nel contratto di lavoro concluso con la ricorrente.

59      Ne consegue che le affermazioni della ricorrente quanto all’assenza di produzione da parte della H&R ChemPharm e all’assenza di coinvolgimento del sig. G. nella distribuzione delle cere di paraffina sono infondate in punto di fatto. Inoltre, la circostanza che quest’ultimo trascorresse solo il 30% del suo tempo lavorativo presso la ricorrente non poteva impedirgli di influire sul comportamento commerciale della medesima, alla luce delle informazioni acquisite in occasione delle riunioni tecniche. La motivazione della decisione impugnata è pertanto compatibile con le spiegazioni fornite dalla ricorrente nel procedimento amministrativo e consente di comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha collegato la responsabilità della ricorrente basata sull’infrazione al rapporto di lavoro fra quest’ultima e il sig. G.

60      Alla luce di quanto precede, occorre concludere nel senso che la decisione impugnata, letta nel suo insieme e nel contesto della sua adozione, contiene una motivazione sufficiente in relazione ai fatti costitutivi dell’infrazione che sono stati posti a carico della ricorrente, e consente di distinguerli dai fatti posti a carico della Tudapetrol.

61      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale non si può esigere che essa ricerchi i motivi della decisione impugnata nelle note a piè di pagina e negli allegati alla medesima, e che ricostruisca in tal modo l’iter logico che ha portato la Commissione a considerarla responsabile per taluni periodi.

62      Infatti, alla luce dell’ampio volume di informazioni e di valutazioni a sostegno della decisione di infliggere ammende ad una pluralità di società ciascuna delle quali ha il diritto a disporre di una motivazione sufficiente per quanto attiene agli elementi che la riguardano, alla Commissione non può essere addebitato di avere strutturato la motivazione della decisione in più livelli. In particolare, la Commissione, limitandosi a riprendere, nel corpo del testo, le considerazioni principali alla base della sua decisione, nonché le considerazioni svolte nei confronti degli argomenti specifici sollevati dalle imprese in questione nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, e presentando le informazioni o considerazioni esplicative e i rinvii alle prove nelle note a piè di pagina o nell’allegato alla decisione, non è incorsa in una violazione di alcuna norma di diritto.

63      Occorre aggiungere che la Commissione ha già impiegato la denominazione comune «H&R/Tudapetrol» nella comunicazione degli addebiti, segnatamente nel contesto dell’esame delle prove e nella tabella riassuntiva indicante la presenza alle riunioni tecniche particolari delle imprese partecipanti, mentre la durata della partecipazione all’infrazione è stata dimostrata separatamente per la H&R e la Tudapetrol. Tuttavia, la ricorrente non ha rimesso in discussione tale approccio nella risposta alla comunicazione degli addebiti da essa depositata congiuntamente alla Tudapetrol e alle altre società appartenenti al gruppo H&R, malgrado il fatto che la comunicazione degli addebiti fosse indirizzata separatamente a ciascuna società. Inoltre, in detta risposta, la H&R e la Tudapetrol hanno parimenti utilizzato in maniera sistematica la denominazione «H&R/Tudapetrol» nella loro argomentazione, ad eccezione del punto 2.7.2 che contiene un passaggio nel quale si deduceva che l’infrazione commessa dalla Tudapetrol era prescritta, poiché essa aveva asseritamente cessato le proprie attività relative alle cere di paraffina il 1º maggio 2000. In tali condizioni, la ricorrente non può validamente addebitare alla Commissione la mancata produzione di una motivazione più esplicita con riferimento agli aspetti controversi.

64      In secondo luogo, occorre esaminare la censura attinente ad una violazione dell’articolo 81 CE.

65      In primis, occorre esaminare l’utilizzazione della denominazione comune «H&R/Tudapetrol» da parte della Commissione nella decisione impugnata.

66      A tal riguardo, occorre osservare, anzitutto, che la Commissione ha richiamato, nella decisione impugnata, i legami personali fra la Tudapetrol e la H&R, i quali non vengono contestati dalla ricorrente.

67      Inoltre, si evince dagli estratti degli appunti e dei resoconti di cui disponeva la Commissione e dalle dichiarazioni dei partecipanti all’intesa, ripresi nella decisione impugnata, nonché dal fascicolo contenente l’insieme delle prove al quale la ricorrente aveva accesso prima dell’adozione della decisione impugnata, che gli altri partecipanti all’infrazione si sono spesso riferiti ad un’entità comune «SRS/Tudapetrol» o «H&R/Tudapetrol», oppure hanno altrimenti associato la Tudapetrol e le società appartenenti al gruppo H&R nel contesto del comportamento illecito. Di conseguenza, occorre rilevare che l’utilizzazione frequente, da parte della Commissione, della denominazione comune «H&R/Tudapetrol» corrisponde parimenti alla percezione degli altri partecipanti all’intesa.

68      La Commissione ha inoltre parimenti richiamato il rapporto verticale fra il gruppo H&R e la Tudapetrol.

69      La ricorrente non contesta che la Tudapetrol fosse «un’impresa di commercializzazione e di distribuzione di cere di paraffina e di paraffine molli per la H&R», cosicché esisteva un legame verticale fra le due imprese. Si evince da tale legame verticale che le due imprese hanno condiviso un interesse commerciale inteso a massimizzare i profitti sui prodotti in cera di paraffina prodotti o commercializzati dalle medesime. Tale interesse era perseguito attraverso la partecipazione all’infrazione in questione, la quale aveva segnatamente ad oggetto la fissazione dei prezzi, consentendo in tal modo di realizzare margini di profitto eccedenti quelli che sarebbero potuti risultare in una situazione di libera concorrenza. Inoltre, poiché le cere di paraffina vendute dalla Tudapetrol erano state prodotte dal gruppo H&R, detto legame verticale poteva rafforzare l’impressione degli altri partecipanti all’intesa che queste due imprese fossero strettamente legate, cosicché essi le percepivano come una sola entità, circostanza che si evince peraltro dai documenti a disposizione della Commissione.

70      Ne consegue che la Commissione ha giustamente potuto menzionare il legame verticale fra la Tudapetrol e il gruppo H&R fra gli elementi che giustificano l’utilizzazione della denominazione comune «H&R/Tudapetrol» in talune parti della decisione impugnata.

71      Infine, occorre rammentare che le società appartenenti al gruppo H&R e la Tudapetrol hanno presentato congiuntamente la loro risposta alla comunicazione degli addebiti. Pertanto, la Commissione ha proceduto in modo logico allorché ha presentato gli argomenti fatti valere da queste ultime attribuendoli alla «H&R/Tudapetrol».

72      Di conseguenza, alla luce dei legami personali fra le due imprese, della percezione degli altri partecipanti all’intesa, nonché del rapporto verticale fra la Tudapetrol e la H&R e della risposta congiunta alla comunicazione degli addebiti, si deve concludere che la Commissione non ha violato l’articolo 81 CE quando ha utilizzato la denominazione comune «H&R/Tudapetrol» in occasione dell’esame di taluni aspetti dell’infrazione.

73      In secundis occorre ricordare che la Commissione ha addebitato alla ricorrente unicamente le riunioni tecniche alle quali aveva partecipato una persona che svolgeva una funzione presso la H&R ChemPharm, stando alla sua valutazione della documentazione a sua disposizione (v. punti da 45 a 52 supra). Orbene, la presenza di un dipendente o di altri rappresentanti alle riunioni anticoncorrenziali è un elemento di fatto che consente alla Commissione di dimostrare la responsabilità di un’impresa per una violazione dell’articolo 81 CE. Infatti, secondo la giurisprudenza, il potere della Commissione di sanzionare un’impresa quando questa abbia commesso un’infrazione presuppone solamente l’azione illecita di una persona che sia generalmente autorizzata ad agire per conto dell’impresa (sentenze del Tribunale del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc. pag. II‑1181, punto 277; del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/Commissione, T‑141/08, Racc. pag. II‑5761, punto 258; v. parimenti, in tal senso, sentenza della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 97).

74      Di conseguenza, utilizzando la denominazione comune «H&R/Tudapetrol» in talune parti della valutazione figurante nella decisione impugnata, ma avendo tuttavia indicato che la partecipazione alle riunioni tecniche era addebitata alla ricorrente a causa della presenza di uno dei suoi dipendenti a dette riunioni, la Commissione non ha violato l’articolo 81 CE.

75      Poiché la ricorrente non ha dimostrato né una violazione dell’obbligo di motivazione né una violazione dell’articolo 81 CE, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

 Sulla seconda parte, attinente ad una violazione dei diritti della difesa

76      La ricorrente sostiene che, poiché la motivazione della decisione impugnata non distingue gli atti addebitatele da quelli imputati alla Tudapetrol, essa non le consente di individuare il comportamento materiale che le viene contestato. Le sue possibilità di produrre prove a discarico sarebbero dunque limitate. Essendo considerata corresponsabile di tutti i comportamenti della Tudapetrol, essa, al fine di dimostrare la propria innocenza, dovrebbe pertanto contestare tutte le censure materiali dedotte nei confronti della Tudapetrol in relazione al periodo della sua partecipazione all’intesa.

77      Secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze addotti, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione (sentenze della Corte Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 73 supra, punto 10; del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 66, e del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, Racc. pag. I‑829, punto 44).

78      Il regolamento n. 1/2003 prevede, al suo articolo 27, paragrafo 1, l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali su cui la Commissione si basa in tale fase del procedimento, per consentire agli interessati di venire effetivamente a conoscenza dei comportamenti loro contestati dalla Commissione e di far valere proficuamente la loro difesa prima che essa adotti una decisione definitiva. Una tale comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto dell’Unione che richiede il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento (sentenza della Corte del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Racc. pag. I‑7191, punto 35, e sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, Elf Aquitaine/Commissione, T‑299/08, Racc. pag. II‑2149, punto 135).

79      Tale principio richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione ad un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v. sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, punto 78 supra, punto 36, e la giurisprudenza citata).

80      In particolare, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende, dev’essere inviata a quest’ultima e deve indicare in che qualità a tale persona giuridica sono contestati i fatti addotti (sentenza del 17 maggio 2011, Elf Aquitaine/Commissione, punto 78 supra, punto 137; v. parimenti, in tal senso, sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, punto 78 supra, punti 37 e 38).

81      In primo luogo, al riguardo, occorre rilevare che, con lettera del 29 maggio 2007, la Commissione ha indirizzato una comunicazione degli addebiti alla ricorrente.

82      Al punto 104 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha già prodotto la tabella, figurante al punto 124 e all’allegato alla decisione impugnata, che precisava, stando alle sue informazioni, le riunioni alle quali l’entità «H&R/Tudapetrol» aveva partecipato.

83      La Commissione ha parimenti precisato, ai punti 2 e 257 della comunicazione degli addebiti, nonché alla nota a piè di pagina 493 relativa a detto punto 257, che essa intendeva ritenere la H&R ChemPharm responsabile, per il periodo dal 1º luglio 2001 al 28 aprile 2005, di un’infrazione all’articolo 81 CE consistente in accordi o pratiche concordate aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi e lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sul piano commerciale che interessavano il mercato delle cere di paraffina. La Commissione ha ivi parimenti indicato che, in occasione della definizione della durata della partecipazione all’infrazione, l’elemento determinante erano i periodi durante i quali i sigg. W., H. e G. svolgevano funzioni nelle società considerate responsabili dell’infrazione. Al punto 31 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha già precisato le durate dell’impiego e delle funzioni svolte da queste tre persone, come nel punto 28 della decisione impugnata. Inoltre, nelle considerazioni che figurano al titolo «4.2. Descrizione particolareggiata delle riunioni tecniche», vengono indicati gli elementi di prova presi in considerazione dalla Commissione in relazione a ciascuna delle riunioni tecniche.

84      Si evince dunque chiaramente dalla comunicazione degli addebiti che le sole riunioni tecniche prese in considerazione ed addebitate alla H&R ChemPharm erano quelle a cui aveva partecipato uno dei suoi dipendenti. Pertanto, la ricorrente non può validamente sostenere che la comunicazione degli addebiti non le consentiva di individuare il comportamento addebitatole e che essa, per dimostrare la propria innocenza, era tenuta a contestare tutte le censure materiali dedotte nei confronti della Tudapetrol.

85      Ad abundantiam, si deve ricordare che la Tudapetrol e le società del gruppo H&R hanno risposto congiuntamente alla comunicazione degli addebiti, nonostante una comunicazione degli addebiti fosse stata indirizzata separatamente a ciascuna delle società. Inoltre, la Tudapetrol e le società del gruppo H&R hanno utilizzato, nella loro risposta, la denominazione comune «H&R/Tudapetrol». La ricorrente non ha fatto valere che tale denominazione la metteva nell’impossibilità di difendersi a fronte delle censure sollevate solo nei suoi confronti.

86      Alla luce di quanto precede, si deve respingere la seconda parte del primo motivo e, pertanto, il primo motivo in toto.

 Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 81 CE a causa della mancata dimostrazione di un’infrazione commessa dalla ricorrente

87      Il secondo motivo, dedotto in subordine, consta di due parti. Nella prima parte, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha riunito prove sufficienti a dimostrare la sua responsabilità individuale. Nella seconda parte, essa fa valere che la sua responsabilità non può neanche essere desunta dalle prove contro le altre società appartenenti al gruppo H&R.

 Sulla prima parte, concernente l’assenza di prove che dimostrino la responsabilità diretta della ricorrente

88      Secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato che essa aveva commesso personalmente un atto illecito.

89      In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto, in sede di valutazione delle prove, del fatto che essa non ha considerato la ricorrente responsabile di due parti dell’infrazione unica, ossia della ripartizione dei clienti e dei mercati (seconda parte dell’infrazione) e della parte concernente il mercato tedesco delle paraffine molli (parte paraffine molli dell’infrazione). Solo la parte principale dell’infrazione, ossia la fissazione di prezzi e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sul mercato delle cere di paraffina, sarebbe stata acclarata nei suoi confronti, stando al punto 328 della decisione impugnata. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che la produzione della prova da parte della Commissione avrebbe dovuto essere elaborata in modo più preciso al fine di individuare le prove che la riguardavano e di evitare che venissero accolti nei suoi confronti gli elementi di prova idonei a dimostrare infrazioni commesse soltanto da terzi.

90      In secondo luogo, per quanto attiene al periodo dell’infrazione considerato, che va dal 1º luglio 2001 al 28 aprile 2005, nessun dipendente della ricorrente che lavorava attivamente per la stessa avrebbe partecipato alle riunioni anticoncorrenziali. Il sig. G., «responsabile della produzione» dal 2001 presso la medesima, non avrebbe svolto funzioni nella sua divisione commerciale. Egli avrebbe lavorato per la ricorrente fino al 30% del suo tempo. In qualità di uno dei tre responsabili della produzione, il suo compito presso la ricorrente sarebbe consistito nello sviluppo di prodotti di paraffina e di emulsione di cera con un nuovo composto chimico. Ciò non avrebbe implicato alcun compito o responsabilità collegate all’attività commerciale della ricorrente né, a fortiori, alla sua rappresentanza. A tal riguardo, la ricorrente offre come prova la testimonianza del suo amministratore, il sig. S.

91      Secondo la ricorrente, nella lettera del 19 gennaio 2007, sarebbe indicato che il sig. G. era «sales manager» (responsabile delle vendite) della H&R Wax Company Vertrieb, una società distinta dalla ricorrente. Essa contesta che la H&R Wax Company Vertrieb sia stata la sua società di distribuzione. Quest’ultima sarebbe stata autonoma sotto il profilo giuridico e la ricorrente non avrebbe detenuto quote sociali di tale società, né potere direttivo. Essa contesta parimenti che la H&R Wax Company Vertrieb abbia avuto la qualità di socio o che sia stata titolare di «diritti speciali di controllo» nei suoi confronti. Di conseguenza, la responsabilità della H&R Wax Company Vertrieb non può esserle imputata.

92      Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato che il sig. G. ha agito per la medesima allorché egli ha partecipato alle riunioni tecniche. Di conseguenza, non esisterebbe in generale alcuna prova di una partecipazione personale della ricorrente all’infrazione.

93      In terzo luogo, la ricorrente deduce che, anche qualora il Tribunale ritenesse che il sig. G. fosse il suo rappresentante alle riunioni tecniche, la Commissione non avrebbe in ogni caso fornito la prova di un’infrazione all’articolo 81 CE da parte della medesima. Essa fornisce a tal riguardo un’analisi dettagliata concernente ciascuna delle riunioni tecniche alle quali la H&R era presente, secondo la decisione impugnata.

–       Sulle nozioni di accordo e di pratica concordata

94      Ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

95      Perché sussista un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze del Tribunale del 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, T‑7/89, Racc. pag. II‑1711, punto 256, e del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 199).

96      Un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può ritenersi concluso quando sussiste una comune volontà sul principio stesso della restrizione della concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione considerata costituiscono ancora oggetto di trattative (sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, T‑240/07, Racc. pag. II‑3355, punto 45; v. parimenti, in tal senso, sentenza HFB e a./Commissione, punto 95 supra, punti da 151 a 157 e 206).

97      La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 115, e Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 158).

98      A tal riguardo, l’articolo 81, paragrafo 1, CE osta a qualsivoglia contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso o ha intenzione di seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di limitare la concorrenza (sentenza Heineken Nederland e Heineken/Commissione, punto 96 supra, punto 47; v. parimenti, in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 97 supra, punti 116 e 117).

–       Sui principi di valutazione delle prove

99      Secondo la giurisprudenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenza della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58; v. sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Dresdner Bank e a./Commissione, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Racc. pag. II‑3567, punto 59, e la giurisprudenza citata).

100    Quanto alla portata del controllo giurisdizionale, secondo una costante giurisprudenza, allorché è adito con una domanda d’annullamento di una decisione emessa a norma dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, il Tribunale deve, in generale, esercitare un controllo completo al fine di verificare se ricorrano congiuntamente o meno i requisiti di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (v. sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2000, Bayer/Commissione, T‑41/96, Racc. pag. II‑3383, punto 62, e la giurisprudenza citata).

101    In siffatto contesto, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la Commissione abbia dimostrato in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenze del Tribunale Dresdner Bank e a./Commissione, punto 99 supra, punto 60, e del 12 luglio 2011, Hitachi e a./Commissione, T‑112/07, Racc. pag. II‑3871, punto 58).

102    In quest’ultima situazione, infatti, occorre tener conto del principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale fa parte dei diritti fondamentali che costituiscono principi generali del diritto dell’Unione europea. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi, nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica segnatamente ai procedimenti relativi a violazioni delle regole di concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di ammende o penalità di mora (sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 101 supra, punto 59; v. parimenti, in tal senso, sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, punto 99 supra, punto 61, e la giurisprudenza citata).

103    Pertanto, è necessario che la Commissione indichi elementi di prova precisi e concordanti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri per ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che la serie di indizi invocata dall’istituzione, complessivamente considerata, risponda a tale requisito (v. sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, punto 99 supra, punti 62 e 63, e la giurisprudenza citata).

104    Gli indizi addotti dalla Commissione nella decisione impugnata al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE da parte di un’impresa non devono essere valutati isolatamente, bensì nella loro globalità (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, Racc. pag. II‑1333, punto 185, e la giurisprudenza citata).

105    Occorre inoltre rilevare che, in pratica, la Commissione è spesso tenuta a provare l’esistenza di un’infrazione in condizioni poco favorevoli a tale compito, in quanto possono essere passati diversi anni dall’epoca dei fatti costitutivi dell’infrazione e diverse tra le imprese oggetto della verifica non hanno collaborato attivamente con la stessa. Anche se spetta necessariamente alla Commissione dimostrare che sia stato concluso un accordo illecito sulla fissazione dei prezzi, sarebbe eccessivo richiedere che essa fornisca inoltre la prova del meccanismo specifico mediante il quale tale scopo doveva essere raggiunto. Infatti, un’impresa colpevole di un’infrazione potrebbe sfuggire troppo facilmente a qualsiasi sanzione qualora potesse appellarsi alla vaghezza delle informazioni presentate quanto al funzionamento di un accordo illecito in una situazione in cui l’esistenza dell’accordo ed il suo scopo anticoncorrenziale risultino tuttavia sufficientemente dimostrati. Le imprese possono difendersi utilmente in una tale situazione, a condizione che abbiano la possibilità di commentare tutti gli elementi di prova dedotti a loro carico dalla Commissione (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 203).

106    Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’articolo 81 CE, in diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T‑50/00, Racc. pag. II‑2395, punto 72, e Hitachi e a./Commissione, punto 101 supra, punto 64).

107    Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, l’unico criterio pertinente per valutare le prove prodotte risiede nella loro attendibilità (sentenza Dalmine/Commissione, punto 106 supra, punto 72).

108    Secondo le regole generali in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenze del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR ea./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punti 1053 e 1838, e Hitachi e a./Commissione, punto 101 supra, punto 70).

109    Quando la Commissione si basa unicamente sul comportamento sul mercato delle imprese in questione per concludere per l’esistenza di un’infrazione, è sufficiente per queste ultime dimostrare l’esistenza di circostanze che mettono in una luce diversa i fatti dimostrati dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata da quest’ultima per concludere per l’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 105 supra, punto 186).

110    Per contro, nel caso in cui la Commissione si sia basata su prove documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla sua tesi, ma anche a sollevare l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 105 supra, punto 187). Siffatta produzione delle prove non contravviene al principio della presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Montecatini/Commissione, C‑235/92 P, Racc. pag. I‑4539, punto 181).

111    In considerazione della notorietà del divieto degli accordi anticoncorrenziali, non può imporsi alla Commissione di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici di cui essa potrebbe disporre dovrebbero in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostruire circostanze rilevanti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può dunque essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 77 supra, punti da 55 a 57; v., parimenti, sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, punto 99 supra, punti 64 e 65, e la giurisprudenza citata).

112    Nella valutazione del valore probatorio delle prove documentali, si deve attribuire grande importanza alla circostanza che un documento è stato redatto in immediata concomitanza con i fatti (sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Ensidesa/Commissione, T‑157/94, Racc. pag. II‑707, punto 312, e del 16 dicembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, T‑5/00 e T‑6/00, Racc. pag. II‑5761, punto 181) o da un testimone diretto degli stessi (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 105 supra, punto 207).

113    La mancanza di data o di firma su un documento o il fatto che esso sia scritto male non lo priva di qualsiasi validità probatoria, in particolare quando la sua origine, la sua data probabile e il suo contenuto possono essere determinati con sufficiente certezza (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, FNCBV/Commissione, T‑217/03 e T‑245/03, Racc. pag. II‑4987, punto 124; v. parimenti, in tal senso, sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, Shell/Commissione, T‑11/89, Racc. pag. II‑757, punto 86).

114    Dal principio della libertà di forma dei mezzi probatori deriva che la mancanza di prove documentali, pur potendo assumere rilevanza nella valutazione complessiva della serie di indizi invocati dalla Commissione, non implica di per sé che l’impresa interessata possa contestare le asserzioni della Commissione fornendo una spiegazione alternativa dei fatti. Ciò può avvenire soltanto quando le prove prodotte dalla Commissione non consentono di dimostrare l’esistenza dell’infrazione inequivocabilmente e senza che sia necessaria un’interpretazione (sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 101 supra, punto 65; v. parimenti, in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Coats Holdings e Coats/Commissione, T‑36/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).

115    Inoltre, nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla Commissione di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese alle quali viene addebitata la partecipazione all’intesa. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari all’articolo 81 CE, che incombe alla Commissione, sarebbe insostenibile e incompatibile con il suo compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa attribuito (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 105 supra, punto 192, e Hitachi e a./Commissione, punto 101 supra, punto 67).

116    Può essere riconosciuto un valore probatorio particolarmente elevato alle dichiarazioni che, in primo luogo, siano attendibili, in secondo luogo, vengano rese a nome di un’impresa, in terzo luogo, provengano da una persona soggetta all’obbligo professionale di agire nell’interesse dell’impresa, in quarto luogo, vadano contro gli interessi del dichiarante, in quinto luogo, provengano da un testimone diretto dei fatti cui le dichiarazioni fanno riferimento e, in sesto luogo, siano state fornite per iscritto, deliberatamente e dopo un’attenta riflessione (sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 101 supra, punto 71; v. parimenti, in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 105 supra, punti da 205 a 210).

117    Tuttavia, la dichiarazione di un’impresa accusata di avere partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese interessate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova, restando inteso che il grado di corroborazione richiesto può essere minore, a causa dell’attendibilità delle dichiarazioni di cui trattasi (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 105 supra, punti 219 e 220, e Hitachi e a./Commissione, punto 101 supra, punto 68).

118    Inoltre, benché una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia generalmente opportuna, vista la possibilità che tali soggetti tendano a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e ad esagerare quella del contributo degli altri, ciò non toglie che il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione al fine di ottenere un’immunità o una riduzione dell’importo dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sulla partecipazione degli altri membri dell’intesa. Infatti, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (sentenza Hitachi e a./Commissione, punto 101 supra, punto 72; v. parimenti, in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc. pag. II‑4441, punto 70).

119    In particolare, occorre considerare che il fatto che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in tal modo l’esistenza di fatti che oltrepassano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti di cui trattasi implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che tale persona si sia decisa a dire la verità. In tal senso, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./Commissione, punto 104 supra, punti 211 e 212; del 26 aprile 2007, Bolloré e a./Commissione, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Racc. pag. II‑947, punto 166, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 59).

120    Questa stessa giurisprudenza è applicabile, per analogia, all’articolo 53 dell’accordo SEE.

–       Sulla decisione impugnata

121    Anzitutto, si deve ricordare che la Commissione ha ritenuto, al punto 2 della decisione impugnata, sotto il titolo «Sintesi dell’infrazione», che i destinatari di detta decisione avessero partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. La parte principale di detta infrazione consisteva in «accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi, a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale» riguardanti le cere di paraffina. Questa parte principale era l’unica componente dell’infrazione cui la ricorrente ha partecipato secondo la decisione impugnata. Talune altre imprese interessate dalla decisione impugnata partecipavano parimenti alle altre parti dell’infrazione, ossia «la ripartizione di clienti e/o di mercati» per quanto attiene alle cere di paraffina (la seconda parte dell’infrazione), nonché «le paraffine molli vendute ai clienti finali tedeschi» (la parte paraffine molli dell’infrazione).

122    Nella decisione impugnata, al titolo «4. Descrizione degli eventi» e «4.1. Principi di base e funzionamento dell’intesa», la Commissione ha così descritto, ai punti 106 e seguenti di detta decisione, il contenuto delle pratiche di fissazione dei prezzi:

«(…)

(106) Le riunioni tecniche si componevano sempre di due parti: una parte iniziale che consisteva in discussioni su questioni tecniche, seguita da discussioni su argomenti di natura anticoncorrenziale quali la fissazione dei prezzi, la ripartizione di mercati e clienti (in taluni casi) nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale riguardanti in particolare le politiche di fissazione dei prezzi presenti e future, i clienti, le capacità di produzione e i volumi delle vendite.

(107) Le discussioni relative ai prezzi e ai possibili aumenti di prezzo si svolgevano di norma alla fine delle riunioni tecniche. Se di solito era la Sasol ad esaminare le discussioni sui prezzi, seguiva poi un giro di interventi in cui tutti i partecipanti finivano per discutere tanto dei prezzi che delle strategie di fissazione dei prezzi (…) Le discussioni vertevano tanto sugli aumenti e sugli obiettivi di prezzo per clienti specifici quanto sugli aumenti di prezzo generali, sui prezzi minimi e sugli obiettivi di prezzo da applicare per l’intero mercato (…) Gli aumenti di prezzo di solito venivano concordati in termini di numeri assoluti e non di percentuali (ad esempio: [EUR] 60/tonnellata per le cere di paraffina completamente raffinata) (…) I prezzi minimi venivano concordati non solo quando veniva concluso un accordo su un aumento di prezzo ma anche quando un simile aumento non era applicabile (ad esempio nei periodi in cui i prezzi erano in calo) (…)

(…)

(109) I rappresentanti delle imprese si scambiavano inoltre informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e si comunicavano l’un l’altra le rispettive strategie complessive.

(110) Le società ‑ ad eccezione della MOL ‑ erano rappresentate da dirigenti abilitati a decidere la strategia di fissazione dei prezzi per le rispettive imprese, come pure a stabilire i prezzi da applicare a singoli clienti (…)

(111) La maggior parte delle discussioni sui prezzi che si svolgevano durante le riunioni tecniche erano incentrate sulle cere di paraffina in generale (…), e solo di rado sui diversi tipi di cera di paraffina (quali le cere di paraffina completamente raffinata, le cere di paraffina semiraffinata, le miscele di cere/paraffine speciali, le cere di paraffina dura o le cere di paraffina sottoposte a idrofinitura). L’intesa tra tutte le società era inoltre che si sarebbe provveduto ad aumentare i prezzi di tutti i tipi di cera di paraffina in ragione dello stesso importo o della stessa percentuale (…).

(…)

(113) Il risultato delle riunioni tecniche veniva generalmente attuato mediante annunci ai clienti di aumenti di prezzo o abolendo i sistemi di fissazione dei prezzi in vigore (…) Quando capitava che un’impresa ingannasse gli altri concorrenti o non attuasse le decisioni prese, il caso veniva discusso nelle riunioni successive [v., ad esempio, i punti (149) e (157)]. Di norma una delle imprese rappresentate iniziava ad applicare per prima l’aumento di prezzo. Di solito era Sasol a farlo, anche se essa talvolta chiedeva a un’altra impresa partecipante di applicare il rialzo per prima. Se una delle società aveva annunciato ai suoi clienti l’intenzione di aumentare i suoi prezzi, poco tempo dopo gli altri fornitori la imitavano e annunciavano a loro volta aumenti di prezzo (…) I rappresentanti delle imprese alle riunioni tecniche si informavano reciprocamente delle misure adottate per applicare le decisioni prese nel corso delle riunioni tecniche. La comunicazione avveniva oralmente (…) o con l’invio di una copia dell’annuncio dell’aumento di prezzo o dell’abolizione del sistema di prezzi in questione a una o a tutte le altre imprese [partecipanti]. La Commissione ha accertato che le parti si sono effettivamente spedite l’un l’altra annunci di questo tipo e ha individuato un campione di circa 150 lettere contenenti tali annunci, che le imprese coinvolte si sono inviate reciprocamente nelle sei settimane successive allo svolgimento di una riunione tecnica (…) È stato inoltre dichiarato che le società rappresentate avevano stretto un patto in base al quale nessuna di loro avrebbe approfittato dell’attuazione di un accordo di prezzo concordato per incrementare la propria quota di mercato (…) Tale dichiarazione non è stata contestata nelle risposte alla comunicazione degli addebiti».

123    Al Capitolo «4.2. Descrizione particolareggiata delle riunioni tecniche», la Commissione ha anzitutto presentato, nella decisione impugnata, una tabella riassuntiva indicante il luogo e la data delle riunioni tecniche nonché le imprese presenti (punto 124 della decisione impugnata). Essa ha poi esaminato le prove disponibili relative a ciascuna delle riunioni tecniche (punti da 126 a 177 della decisione impugnata).

124    Ai Capitoli «5. Applicazione dell’articolo 81 [CE] nella specie» e «5.3. Natura dell’infrazione nel caso di specie», la Commissione ha precisato, nella decisione impugnata, i principi che disciplinano la qualificazione dei comportamenti anticoncorrenziali applicabili:

«5.3.1. Principi

(…)

(205) [N]el caso di un’infrazione complessa di lunga durata, la Commissione non è necessariamente tenuta a qualificare il comportamento come [accordo o pratica concordata]. Le nozioni di accordo [o] pratica concordata sono fluide e possono sovrapporsi. Infatti il comportamento anticoncorrenziale può variare nel tempo o i suoi meccanismi essere adattati o rafforzati per tener conto degli sviluppi della situazione. Può anzi rivelarsi perfino impossibile, infatti, operare una simile distinzione, in quanto un’infrazione può presentare contemporaneamente le caratteristiche di ognuna delle forme di comportamento vietato, mentre, considerate isolatamente, talune delle sue manifestazioni potrebbero essere ascritte all’uno o all’altro tipo di comportamento. Tuttavia, sul piano analitico, sarebbe artificioso suddividere ciò che si può chiaramente definire l’attuazione di comportamenti aventi lo stesso obiettivo complessivo in varie forme distinte di infrazione. Un cartello può quindi essere un accordo e una pratica concordata allo stesso tempo. L’articolo 81 [CE] non prevede qualifiche specifiche per il tipo di infrazione complessa oggetto della presente decisione (…)

(206) In una situazione in cui vi siano diversi membri dell’intesa il cui comportamento anticoncorrenziale nel tempo possa essere qualificato o come accordo o come pratica concordata (infrazioni complesse), la Commissione non è tenuta a valutare precisamente, per ciascun tipo di comportamento, in quale categoria esso rientri (…)».

125    Quindi, sempre al titolo «5.3. Natura delle violazioni nella specie», la Commissione ha descritto nei termini seguenti, nella decisione impugnata, il contenuto dell’infrazione:

«5.3.2. Applicazione

(210) I fatti descritti al capo 4 della presente decisione dimostrano che tutte le imprese soggette al presente procedimento hanno partecipato (…) ad attività collusive relative alle cere di paraffina e, per le imprese menzionate nel punto 2, alle paraffine molli, e hanno assistito periodicamente a riunioni aventi per oggetto:

1)      la fissazione dei prezzi[;]

2)      (…) la ripartizione di clienti e/o mercati[;]

3)      la divulgazione e lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, in particolare in relazione ai clienti, ai prezzi, alle capacità di produzione e ai volumi delle vendite (…)

5.3.2.2. Fissazione dei prezzi

(240) I punti (98), (107), (126), (128), (131), (133), (135), (137), (139), (140), (142), (145), (147), (149), (152), (153), (156), (157), (163), (168), (174), (176) e (177) dimostrano che le imprese coinvolte stabilivano dei prezzi minimi e concordavano aumenti di prezzo (“fissazione dei prezzi”).

(241) ExxonMobil, Repsol, Sasol e Shell hanno confermato l’esistenza di pratiche di fissazione dei prezzi [v. punto (107)] e riconfermato tale informazione durante la loro audizione nonché nella loro risposta scritta alla comunicazione degli addebiti».

–       Sull’imputabilità alla H&R ChemPharm della presenza del sig. G. alle riunioni tecniche

126    La ricorrente fa valere che la presenza del sig. G. alle riunioni tecniche non può esserle addebitata. I compiti di quest’ultimo quale responsabile della produzione sarebbero stati limitati allo sviluppo dei nuovi prodotti. Erano escluse l’attività commerciale o le responsabilità di rappresentanza per conto della ricorrente. In ogni caso, egli avrebbe trascorso soltanto il 30% del suo tempo lavorativo presso la ricorrente.

127    Secondo la giurisprudenza citata al punto 73 supra, il potere della Commissione di sanzionare un’impresa quando essa ha commesso un’infrazione presuppone solo il comportamento illecito di una persona generalmente autorizzata ad agire per conto dell’impresa.

128    Quanto alle responsabilità del sig. G., la ricorrente ha dichiarato, nella sua lettera del 19 gennaio 2007, quanto segue:

«[Il sig. G.] ha assunto la funzione di responsabile della produzione presso la SRS dal 1994 al 1º luglio 2001 ed era, in tale veste, dipendente di tale impresa. Il 1º luglio 2001, il suo posto di lavoro è stato trasferito alla H&R Management & Service [divenuta H&R ChemPharm]. Di conseguenza, [il sig. G.], dal 2001 e fino ad oggi, è dipendente della H&R ChemPharm (…) quale responsabile della produzione (…) Dal 1º gennaio 2001, egli esercita le funzioni di Sales Manager della H&R Wax Company Vertrieb senza essere formalmente dipendente della medesima (…) Il sig. G. esercita, a partire dal 1999, la duplice funzione di responsabile della produzione e di Sales Manager. Quale responsabile della produzione, egli rappresenta l’interfaccia fra produzione e distribuzione. Oltre ad adeguare costantemente le possibilità di produzione alle esigenze del mercato, i compiti del responsabile della produzione consistono segnatamente nel prestare un’assistenza tecnica ai clienti per la messa in opera dei prodotti. In questa duplice funzione, [il sig. G.] si occupa delle questioni tecniche dei clienti e, insieme al [sig. H.], anche delle questioni commerciali. Questa duplice funzione è prevista nel contratto di lavoro concluso con la H&R ChemPharm».

129    Inoltre, nella sua lettera dell’8 dicembre 2005, la ricorrente ha dichiarato quanto segue:

«A partire dall’ingresso della [H&R ChemPharm] nel settore delle paraffine nel 1994 e fino al 2001, [il sig. W.] è stato responsabile della distribuzione. [Il sig. W.] è in pensione dal 2001. In vista della programmata partenza del [sig. W.], è stato dapprima il [sig. H.] a rafforzare (dal 1997) tale servizio, raggiunto nel 1999 dal [sig. G.]. Queste due persone sono ad oggi responsabili della distribuzione delle paraffine».

130    In primo luogo, si deve ritenere che il sig. G., nella sua qualità di responsabile della produzione della H&R ChemPharm, fosse autorizzato ad agire per conto di quest’ultima. Una siffatta conclusione è corroborata dalla dichiarazione della ricorrente secondo la quale uno dei compiti del sig. G. consisteva nel «prestare un’assistenza tecnica ai clienti per la messa in opera dei prodotti», il che implica che quest’ultimo era autorizzato ad agire nei confronti dei clienti per conto della ricorrente nell’esercizio delle sue funzioni collegate esclusivamente alla produzione.

131    In secondo luogo, il Tribunale ritiene che le funzioni del sig. G. collegate alla distribuzione siano parimenti rilevanti. Infatti, la Commissione ha fornito la prova, nella specie, che il dipendente della ricorrente, il cui contratto di lavoro con la medesima ha previsto compiti relativi sia alla produzione sia alla distribuzione, era presente alle riunioni anticoncorrenziali. Sarebbe troppo facile per un’impresa colpevole di un’infrazione sfuggire a qualsiasi sanzione se essa potesse validamente opporre ad una siffatta constatazione che il suo dipendente ha in realtà agito in tali riunioni in nome di un’altra società. Una siffatta soluzione potrebbe altresì consentire alle società partecipanti alle intese di sottrarsi ad ogni responsabilità, tramite la creazione di situazioni di doppio impiego con una società non coinvolta nell’intesa, adducendo il fatto che il dipendente comune ha agito unicamente per conto di quest’ultima.

132    In terzo luogo, occorre rammentare che la ricorrente ha dichiarato essa stessa che il sig. G. costituiva «l’interfaccia fra produzione e distribuzione» e che la sua funzione consisteva nell’«adeguare costantemente le possibilità di produzione alle esigenze del mercato» occupandosi altresì delle «questioni commerciali». Orbene, una siffatta posizione consentiva al sig. G. di influenzare il comportamento commerciale della ricorrente alla luce delle informazioni acquisite in occasione delle riunioni tecniche, segnatamente sulle «esigenze del mercato», la cui manipolazione è peraltro interessata spesso dalle attività collusive fra concorrenti, e di fare dunque beneficiare la ricorrente di dette attività.

133    In quarto luogo, come rilevato già al punto 58 supra, l’affermazione della ricorrente secondo la quale il sig. G. le dedicava unicamente il 30% del suo tempo è irrilevante. Infatti, anche periodi estremamente ridotti passati a contatto della società di produzione possono permettere di trasmettere l’informazione ottenuta in occasione delle riunioni anticoncorrenziali o di dare istruzioni determinate alla luce di dette informazioni, tenendo conto degli accordi presi in occasione delle riunioni anticoncorrenziali.

134    In quinto luogo, la tesi della ricorrente secondo la quale essa non era implicata nella distribuzione delle cere di paraffina è contraddetta non solo dal fatto che le funzioni di direttore delle vendite del sig. G. erano previste nel contratto di lavoro che lo legava alla ricorrente, bensì anche dal fatto che, a partire dal 28 febbraio 2001, essa ha parimenti occupato il sig. W. come direttore delle vendite.

135    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione, ritenendo che il rapporto di lavoro fra il sig. G. e la ricorrente giustificasse l’imputazione a quest’ultima degli atti del primo, non è incorsa in un errore.

–       Sull’offerta di prova della ricorrente

136    La ricorrente offre come prova la testimonianza del proprio amministratore, il sig. S., al fine di dimostrare che le responsabilità del sig. G. presso la medesima erano limitate allo sviluppo di nuovi prodotti.

137    A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ha dichiarato essa stessa, in tempore non suspecto, che il sig. G. esercitava compiti connessi alla distribuzione e che rappresentava l’interfaccia fra produzione e distribuzione. Il valore probatorio di tali dichiarazioni è superiore a quello di una testimonianza effettuata in tempore suspecto, cosicché esse consentono al Tribunale di fondare la conclusione figurante al punto 135 supra e di respingere la presente censura della ricorrente. Di conseguenza, l’offerta di prove della ricorrente è respinta.

–       Valutazione globale delle prove che supportano l’esistenza di un’infrazione commessa dalla ricorrente

138    In primo luogo, occorre rilevare che diverse imprese hanno ammesso che, in occasione delle riunioni tecniche, i prezzi delle cere di paraffina sono stati discussi al fine generale di mettersi d’accordo sul loro livello.

139    In particolare, secondo la dichiarazione della Sasol del 12 maggio 2005, le riunioni tecniche davano luogo, in generale, ad un’attività collusiva, poiché in tale contesto venivano discussi aumenti e riduzioni dei prezzi delle cere di paraffina e venivano scambiate informazioni sui prezzi lordi e sulle pianificazioni in materia di capacità.

140    Secondo la dichiarazione della Repsol del 19 maggio 2005, una discussione sui livelli dei prezzi delle cere di paraffina applicati dai partecipanti faceva parte delle riunioni tecniche.

141    La Shell ha dichiarato che tutte le riunioni tecniche vertevano sulla fissazione dei prezzi. Secondo la sua dichiarazione del 14 giugno 2006, almeno dal 1999, allorché il suo rappresentante che ha testimoniato ha iniziato a partecipare alle riunioni tecniche, i prezzi delle cere di paraffina non sono mai stati decisi unilateralmente, ma sono sempre stati fissati dai concorrenti in occasione delle riunioni tecniche.

142    Inoltre, le medesime imprese hanno anche affermato, nelle stesse dichiarazioni, che in varie riunioni tecniche i partecipanti si erano effettivamente accordati sui prezzi minimi o sugli aumenti di prezzo, e talora anche sulle misure di aumento.

143    Occorre sottolineare che, segnatamente nelle dichiarazioni menzionate ai punti da 139 a 141 supra, nonché nella risposta della Sasol del 18 dicembre 2006 ad una domanda di informazioni della Commissione, è stata richiamata la partecipazione delle entità SRS, SRS/Tudapetrol, H&R/Tudapetrol o Hansen & Rosenthal alle riunioni tecniche ed è stata menzionata la presenza del sig. G., dipendente della ricorrente, a dette riunioni.

144    Inoltre, occorre rilevare che la Commissione ha richiamato le dichiarazioni in questione ai punti 107 e 113 della decisione impugnata.

145    Le dichiarazioni in questione sono state rese sulla base delle testimonianze delle persone che hanno partecipato alle riunioni tecniche, dopo attenta riflessione, e incriminano anche le imprese a nome delle quali sono state effettuate. Inoltre, le dichiarazioni concordano sugli elementi generali della descrizione dell’infrazione, il che ne rafforza ulteriormente l’affidabilità. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 116 supra, esse risultano particolarmente attendibili.

146    In secondo luogo, è giocoforza constatare che le dichiarazioni menzionate ai punti da 139 a 141 supra sono corroborate da appunti manoscritti contemporanei alle riunioni tecniche, rinvenuti dalla Commissione durante le ispezioni, ai quali la ricorrente aveva accesso durante il procedimento amministrativo, alcuni dei quali sono citati in particolare ai punti 165, 173, 174 e 177 della decisione impugnata. Gli appunti del sig. SC. menzionati al punto 173 della decisione impugnata, l’appunto della Total menzionato al punto 174 e l’appunto della MOL figurante al punto 177 della medesima decisione sono appunti manoscritti redatti durante le riunioni dalla persona che vi partecipava e il loro contenuto è strutturato e relativamente dettagliato. Pertanto, il loro valore probatorio è molto elevato. Per quanto riguarda il resoconto «Blauer Salon» della Sasol (punto 163 della decisione impugnata) e l’appunto della Eni (punto 165 della decisione impugnata), si tratta di documenti risalenti all’epoca dell’infrazione e redatti in tempore non suspecto, ossia poco dopo la riunione tecnica alla quale si riferiscono. Pertanto, il loro valore probatorio è elevato.

147    In terzo luogo, occorre rilevare che, secondo la decisione impugnata, durante il periodo di partecipazione all’infrazione (che va dal 1º luglio 2001 al 28 aprile 2005), la ricorrente è stata rappresentata dal sig. G. a ciascuna delle quattordici riunioni svoltesi. La ricorrente non contesta la partecipazione del sig. G. a ciascuna di queste riunioni tecniche.

148    Orbene, per quanto riguarda gli accordi di natura anticoncorrenziale che si manifestano, come nella fattispecie, nel corso di riunioni di imprese concorrenti, la Corte ha già dichiarato che sussisteva un’infrazione all’articolo 81 CE allorché tali riunioni erano intese a limitare, impedire o falsare il gioco della concorrenza e miravano, in tal modo, ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni nel corso delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale per provare la partecipazione della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze della Corte Aalborg Portland e a./Commissione, punto 77 supra, punto 81, e del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, Racc. pag. I‑729, punto 47).

149    La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa appoggiava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, punto 77 supra, punto 82, e Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, punto 148 supra, punto 48). I principi elaborati da tale giurisprudenza sono parimenti applicabili alle riunioni che danno luogo a pratiche concordate, quali definite dalla giurisprudenza citata al punto 97 supra.

150    Orbene, nella specie, la ricorrente non afferma di essersi pubblicamente distanziata dal contenuto delle riunioni anticoncorrenziali.

151    In quarto luogo, occorre rammentare che un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o a più elementi costitutivi di tale intesa, dal momento che, da un lato, le era noto, o doveva necessariamente esserle noto, che la collusione cui partecipava, in particolare tramite regolari riunioni organizzate durante diversi anni, rientrava in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza, e dal momento che, dall’altro, questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa. Parimenti, la circostanza che varie imprese abbiano svolto ruoli diversi nel perseguimento di un comune obiettivo non elimina l’identità di oggetto anticoncorrenziale e, pertanto, di infrazione, a condizione che ogni impresa, al proprio livello, abbia contribuito al perseguimento dell’obiettivo comune (v. sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 105 supra, punto 370, e la giurisprudenza citata).

152    In primis, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente secondo i quali, nel caso di talune riunioni tecniche, la Commissione non è riuscita a ricostruire il contenuto delle discussioni, cosicché tali riunioni potevano riguardare unicamente le parti dell’infrazione – la ripartizione dei clienti e gli accordi concernenti le paraffine molli – in relazione alle quali la sua responsabilità non è stata acclarata.

153    Anzitutto, occorre rilevare che la Commissione dispone di prove che dimostrano che, durante le riunioni tecniche, si svolgeva generalmente almeno una discussione sui prezzi. In particolare, nella sua dichiarazione 12 maggio 2005, la Sasol ha affermato che, in generale, le riunioni tecniche davano luogo ad un’attività collusiva, poiché in tale contesto venivano «discussi aumenti e riduzioni di prezzo» e venivano scambiate informazioni sui prezzi lordi e sulle pianificazioni in materia di capacità. Secondo la dichiarazione della Repsol del 19 maggio 2005, la discussione sul livello dei prezzi applicati dai partecipanti faceva parte delle riunioni tecniche. La Shell ha dichiarato che tutte le riunioni tecniche vertevano sulla fissazione dei prezzi (v. parimenti punti da 139 a 141 supra). La ricorrente non può validamente opporre che si tratta di elementi fatti valere per la prima volta nel controricorso, dal momento che la Commissione ha richiamato dette dichiarazioni della Sasol, della Repsol e della Shell al punto 107 della decisione impugnata, e che esse sono state messe a disposizione della ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo.

154    Occorre poi aggiungere che, al punto 240 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che le prove che dimostrano che le imprese in questione fissavano prezzi minimi e concordavano aumenti di prezzo figuravano segnatamente ai punti 163, 168, 174, 176 e 177 della decisione impugnata. Inoltre, la Commissione ha indicato, ai punti 165 e 175 della decisione impugnata, che i partecipanti a tali riunioni tecniche si erano scambiati informazioni commerciali sensibili quanto alle cere di paraffina, concernenti, segnatamente, il livello dei prezzi. I summenzionati punti richiamano prove scritte contestuali alle riunioni tecniche, le quali testimoniano scambi di informazioni sui prezzi, la volontà di aumentare o di stabilizzare i prezzi, persino, in taluni casi, aumenti di prezzi convenuti, e sono integrati dai riferimenti alle dichiarazioni di imprese.

155    Occorre pertanto concludere che, in generale, la decisione impugnata contiene una dimostrazione suffragata da prove in relazione alla responsabilità della ricorrente per l’infrazione.

156    Gli argomenti addotti dalla ricorrente non possono rimettere in discussione tale conclusione.

157    In primo luogo, va osservato che le spiegazioni alternative fornite dalla ricorrente riguardano ogni volta una specifica riunione tecnica. Pertanto, esse non possono costituire una spiegazione alternativa plausibile riguardo al complesso delle prove raccolte dalla Commissione, che hanno consentito a quest’ultima di dimostrare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

158    In secondo luogo, una parte significativa dell’argomento della ricorrente riguarda l’asserita mancanza di un accordo che fissa i prezzi delle cere di paraffina. Orbene, un siffatto argomento è irrilevante.

159    Come si evince dalla giurisprudenza citata al punto 96 supra, può ritenersi che un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE sia stato concluso allorché vi è una comune volontà sul principio stesso di una restrizione della concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione considerata costituiscono ancora oggetto di trattative. Di conseguenza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE nella specie, la Commissione non aveva bisogno di dimostrare che i partecipanti si sono effettivamente messi d’accordo su livelli di prezzo determinati o su misure specifiche e numeriche di aumento. Era sufficiente dimostrare un incontro di volontà fra i partecipanti allo scopo di fissare o allineare i prezzi. Orbene, la ricorrente non deduce alcun argomento specifico per confutare le dichiarazioni della Sasol, della Repsol e della Shell secondo le quali lo scopo delle riunioni tecniche era la fissazione dei prezzi.

160    Inoltre, la Commissione dispone di un insieme di prove inconfutabili dalle quali emerge che i partecipanti si sono scambiati regolarmente informazioni sui loro prezzi e sugli aumenti previsti in occasione di riunioni tecniche per oltre dodici anni, ivi compreso il periodo di partecipazione della H&R ChemPharm. La ricorrente non ha tuttavia fornito alcuna spiegazione coerente riguardo a tali attività che possa privare della sua plausibilità l’affermazione della Commissione secondo cui siffatte pratiche avevano come ragion d’essere, in particolare, la fissazione di prezzi. Al contrario, il lungo periodo durante il quale le riunioni anticoncorrenziali concernenti i prezzi si sono sistematicamente tenute costituisce di per sé un indizio che tende a dimostrare che i partecipanti avevano l’obiettivo di armonizzare le loro politiche in materia di prezzi, sostituendo scientemente una cooperazione tra loro ai rischi del mercato.

161    Inoltre, secondo la giurisprudenza citata al punto 98 supra, l’articolo 81, paragrafo 1, CE osta a qualsivoglia contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente reale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso o intende seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di limitare la concorrenza. Orbene, la ricorrente non nega i contatti, né lo scambio di informazioni sensibili durante le riunioni tecniche.

162    Alla luce di quanto precede, si deve rilevare che gli argomenti della ricorrente, in generale, non sono idonei a compromettere la validità della valutazione della Commissione, quale figura nella decisione impugnata. Nelle considerazioni che seguono, il Tribunale esaminerà, da un lato, la situazione al momento dell’inizio della partecipazione della ricorrente all’intesa, nonché, dall’altro, talune riunioni tecniche particolari, al fine di verificare l’accertamento, effettuato dalla Commissione, dell’inizio e della fine della partecipazione della ricorrente all’infrazione, nonché la constatazione secondo la quale le riunioni tecniche in questione riguardavano effettivamente la parte principale dell’infrazione, addebitata alla ricorrente.

–       Sulla data dell’inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione

163    In via preliminare, occorre presentare gli eventi rilevanti precedenti l’inizio dell’entrata in servizio del sig. G. presso la ricorrente, il 1º luglio 2001. Un esame del genere consente di verificare se il sig. G. fosse a conoscenza della parte principale dell’infrazione (fissazione dei prezzi e scambio di informazioni per quanto attiene alle cere di paraffina) e se gli accordi anticoncorrenziali concernenti i prezzi potessero incidere, a partire da detta data, sul comportamento concorrenziale della H&R ChemPharm.

164    In primo luogo, a tal riguardo, si deve rilevare che la Tudapetrol, la società che commercializzava le cere di paraffina della ricorrente fino al 1º maggio 2000, aveva partecipato all’intesa a partire dal 24 marzo 1994, ed era rappresentata alle riunioni tecniche dal suo dipendente, il sig. W. La partecipazione della Tudapetrol alla parte principale dell’infrazione è ben documentata ed esaminata in maniera dettagliata nella sentenza resa nella causa connessa T‑550/08, Tudapetrol/Commissione.

165    Inoltre, la H&R Wax Company Vertrieb, che ha assunto il ruolo di distributore delle cere di paraffina della ricorrente a partire dal 1º maggio 2000, ha parimenti partecipato all’intesa a partire dal 1º gennaio 2001, ed era rappresentata alle riunioni tecniche dal suo dipendente, il sig. H. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, la ricorrente non contesta che essa stessa e la H&R Wax Company Vertrieb facciano parte di una medesima impresa (punti 381 e seguenti della decisione impugnata). Inoltre, si evince parimenti dal fascicolo che i sigg. H. e G. hanno lavorato in stretta collaborazione e hanno rappresentato insieme il gruppo H&R ad almeno tredici riunioni tecniche, incluse quelle del 25 e 26 maggio 2000, del 22 e 23 febbraio 2001 e del 26 e 27 aprile 2001 (nel periodo di tali riunioni tecniche, il sig. G. era responsabile della produzione presso la SRS, una controllata indiretta della ricorrente).

166    In secondo luogo, a tal riguardo, occorre richiamare la risposta della Sasol del 18 dicembre 2006 ad una domanda di informazioni, nella quale essa ha dichiarato quanto segue:

«Per quanto attiene agli inizi del Salone blu [termine utilizzato dalla Sasol per designare le riunioni tecniche, parimenti denominate riunioni “Blauer salon”], tali riunioni sono iniziate come “circolo tedesco” con i seguenti partecipanti: Deutsche Texaco AG (attualmente Shell/DEA), HOS (attualmente Sasol), Wintershall (il cui settore di attività cere di paraffina è attualmente Hansen & Rosenthal) e Arco (il cui settore di attività cere di paraffina è stato successivamente acquistato dalla HOS). All’epoca, la Wintershall era una controllata della BASF. La Wintershall era rappresentata dal [sig. W.], uno dei “padri fondatori” del Salone blu. La Wintershall/BASF partecipava regolarmente alle riunioni del Salone blu (rappresentata dal [sig. W.]) (…) L’implicazione (indiretta) della BASF è cessata nel 1994, quando il settore di attività cere della Wintershall è stato acquistato dalla Hansen & Rosenthal (all’epoca SRS). A partire da tale momento, [il sig. W. e il sig. H.], figlio del [sig. HA.] (l’azionista principale della Hansen & Rosenthal) hanno assistito alle riunioni tecniche del Salone blu per conto della Hansen & Rosenthal. Dopo il pensionamento del [sig. W., il sig. H] ha assunto il ruolo del [sig. W.], insieme al [sig. G]».

167    La partecipazione del sig. G., il suo ruolo di rappresentanza dell’entità «H&R/Tudapetrol» in occasione delle riunioni tecniche e il fatto che questi e il sig. H. abbiano assunto il ruolo del sig. W. dopo il pensionamento di quest’ultimo sono stati parimenti confermati dalla Repsol, dalla Shell e dalla ExxonMobil.

168    Inoltre, il sig. W., che era presente a numerose riunioni tecniche a partire dal 1994 ed era, secondo la Sasol, «uno dei padri fondatori» delle riunioni anticoncorrenziali, era parimenti occupato presso la ricorrente a partire dal 28 febbraio 2002.

169    In terzo luogo, occorre rilevare che, prima dell’inizio del rapporto professionale fra la H&R ChemPharm e il sig. G., quest’ultimo aveva già partecipato alle riunioni tecniche del 25 e 26 maggio 2000 (punto 159 della decisione impugnata), del 22 e 23 febbraio 2001 (punto 161 della decisione impugnata) e del 26 e 27 aprile 2001 (punto 162 della decisione impugnata). Orbene, per quanto attiene a queste riunioni tecniche, la Shell, la Sasol e la Repsol hanno dichiarato, in maniera indipendente, che esse avevano un contenuto anticoncorrenziale. In ogni caso, la Commissione dispone di prove che dimostrano che, durante le riunioni tecniche, si svolgeva generalmente almeno una discussione sui prezzi (v. punto 153 supra).

170    Inoltre, occorre rammentare che, secondo le prove a disposizione della Commissione menzionate al punto 159, in occasione delle riunioni tecniche del 25 e del 26 maggio 2000 sono stati dibattuti i prezzi per un cliente specifico e che, nel corso di tale dibattito, la Total è stata accusata di vendere a prezzi eccessivamente bassi. Di conseguenza, questa riunione tecnica presentava sicuramente un collegamento con la parte principale dell’infrazione, addebitata alla ricorrente per un periodo successivo.

171    Inoltre, se è vero che la Commissione non ha rintracciato documenti che attestano spese di viaggio del sig. G. per quanto attiene alla riunione tecnica del 26 e 27 giugno 2001 a Parigi (Francia) (punto 163 della decisione impugnata), ciò non toglie che la presenza della «SRS‑Tuda» è stata indicata nel resoconto «Blauer Salon» della Sasol relativo a tale riunione. Orbene, il sig. G., all’epoca dipendente della SRS, era presente alle due riunioni tecniche precedenti e alle quattordici riunioni tecniche successive a detta riunione. In ogni caso, il sig. G. ha rappresentato il gruppo H&R alle riunioni tecniche in stretta collaborazione con il sig. H., circostanza che facilitava lo scambio di informazioni. Alla luce della natura frammentaria e sparsa degli elementi dei quali la Commissione potrebbe disporre (v. la giurisprudenza di cui al punto 111 supra) per quanto attiene ai fatti concernenti le intese segrete, la quale rende necessaria la ricostruzione delle circostanze rilevanti, si deve ritenere, sulla base degli elementi summenzionati, che alla ricorrente fosse noto il contenuto di tale riunione.

172    Orbene, al punto 163 della decisione impugnata, la Commissione ha citato il resoconto «Blauer Salon» della Sasol relativo alla riunione del 26 e 27 giugno 2001 a Parigi, e contenente segnatamente le seguenti osservazioni:

«A luglio:  annullare i prezzi dei clienti speciali prima possibile (…)

Fine agosto      annullare tutti prezzi al 30/9.01.

al 1/10.01 + 7 €,-».

173    Secondo la decisione impugnata, «ciò dimostra che i rappresentanti delle imprese (…) hanno concordato (…) un aumento dei prezzi della paraffina […] di EUR 7 al 1º ottobre 2001, preceduto, durante la seconda metà dell’anno fino al 30 settembre, dall’annullamento di tutti gli accordi esistenti in materia di prezzi».

174    Pertanto, si deve rilevare che, in occasione della riunione tecnica del 26 e 27 giugno 2001, è stato raggiunto un accordo per la fissazione dei prezzi.

175    Di conseguenza, per riassumere quanto esposto in precedenza, si deve ricordare, in primo luogo, che il sig. G., in collaborazione con il sig. H., ha assunto il ruolo del sig. W. nelle riunioni tecniche. Durante la partecipazione del sig. W., la Tudapetrol, società distributrice dei prodotti della ricorrente, ha partecipato alle pratiche aventi ad oggetto la fissazioni dei prezzi delle cere di paraffina. Il sig. W. era occupato presso la ricorrente a partire dal 1º luglio 2001. In secondo luogo, la H&R Wax Vertrieb, società che detiene indirettamente partecipazioni nella ricorrente e ne distribuisce i prodotti, partecipava già all’infrazione dal 1º gennaio 2001, ed era rappresentata dal sig. H., con il quale il sig. G. ha lavorato in stretta collaborazione. In terzo luogo, il sig. G. era presente alla riunione tecnica del 25 e 26 maggio 2000, nel corso della quale sono stati discussi i prezzi delle cere di paraffina. In quarto luogo, la Commissione ha dimostrato che l’entità «H&R/Tudapetrol» era presente alla riunione tecnica del 26 e 27 giugno 2001 a Parigi, che la H&R era rappresentata, all’epoca, dai sigg. H. e G. e che, in occasione di tale riunione, è stato raggiunto un accordo per la fissazione dei prezzi. In quinto luogo, occorre ricordare (v. punti da 139 a 141 e 153 supra) che la Commissione dispone di prove che dimostrano che, durante le riunioni tecniche, si svolgeva generalmente almeno una discussione sui prezzi. Orbene, il sig. G. era presente ad almeno tre riunioni tecniche svoltesi prima dell’inizio del periodo di partecipazione all’infrazione posta a carico della ricorrente.

176    Alla luce di tali elementi, si deve constatare che il sig. G. doveva essere consapevole della parte principale dell’infrazione, ossia degli «accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi, a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale» relative alle cere di paraffina a partire dalla sua entrata in servizio presso la ricorrente. Esso disponeva di informazioni sul funzionamento dell’intesa, ossia sugli accordi aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina, o sui meccanismi tramite i quali i partecipanti hanno sostituito scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza in tale settore. Pertanto, le responsabilità esercitate dal sig. G. in virtù del contratto di lavoro con la H&R ChemPharm gli hanno consentito di incidere sul comportamento commerciale di quest’ultima affinché essa potesse trarre beneficio dalle sue conoscenze relative all’intesa.

177    Di conseguenza, la ricorrente disponeva già di informazioni sul funzionamento dell’infrazione, in particolare sulla sua parte principale, e ciò a partire dal 1º luglio 2001, il che le ha consentito di adeguare il suo comportamento commerciale agli accordi collusivi a partire da tale data.

178    La Commissione, considerando il 1º luglio 2001 come data di inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione, non è pertanto incorsa in un errore.

–       Sugli argomenti della ricorrente concernenti talune riunioni tecniche particolari

179    Nelle considerazioni che seguono, il Tribunale esamina il contenuto di talune riunioni tecniche svoltesi durante il periodo di partecipazione della ricorrente all’intesa.

180    In primo luogo, per quanto attiene alla riunione tecnica del 4 e 5 settembre 2001 (punto 164 della decisione impugnata), la ricorrente fa valere che tale riunione non può esserle addebitata, in quanto nella decisione impugnata è stato dimostrato dalla Commissione solo un contenuto anticoncorrenziale generale, senza riferimento alla partecipazione della ricorrente ad una qualunque attività illecita.

181    A tal riguardo, occorre rammentare che tale riunione tecnica si è inserita in una lunga serie di riunioni anticoncorrenziali che costituiscono un’infrazione unica e continuata, e che la Commissione dispone di prove che dimostrano che, durante le riunioni tecniche, si svolgeva generalmente almeno una discussione sui prezzi (v. punto 153 supra).

182    Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 176 supra, il sig. G. era consapevole, a partire dalla sua entrata in servizio presso la ricorrente, il 1º luglio 2001, e dunque al momento della riunione del 4 e 5 settembre 2001, del fatto che le riunioni tecniche davano luogo a discussioni anticoncorrenziali concernenti i prezzi delle cere di paraffina.

183    Occorre poi ricordare che, secondo la giurisprudenza citata ai punti 148 e 149 supra, allorché è stata dimostrata la partecipazione di un’impresa ad una riunione anticoncorrenziale, incombe alla medesima dimostrare di avere preso le distanze dal contenuto anticoncorrenziale di tale riunione, cosa che la ricorrente, nella specie, non ha fatto.

184    Di conseguenza, la Commissione, ponendo a carico della ricorrente la riunione tecnica del 4 e 5 settembre 2001, non è incorsa in errore.

185    In secondo luogo, occorre esaminare la riunione tecnica del 21 e 22 febbraio 2002 a Budapest (Ungheria) (punto 165 della decisione impugnata).

186    La ricorrente fa valere che l’appunto dell’Eni citato dalla Commissione nella decisione impugnata non costituirebbe un indizio dell’esistenza di un accordo sui prezzi raggiunto in tale riunione.

187    Per quanto attiene al contenuto dell’appunto dell’Eni, la Commissione ha citato il seguente passaggio nella decisione impugnata:

«La riunione svoltasi in un clima di estrema trasparenza ha confermato, pur tenendo conto delle differenze dei singoli mercati e delle differenti strategie produttive e di mercato, la possibilità di incrementi di ricavi in linea con le azioni che abbiamo già avviato. Pertanto continueremo nell’azione in corso di revisione delle forme contrattuali e dei relativi prezzi, azione che naturalmente dovrà coinvolgere i nostri maggiori clienti e distributori di paraffina».

188    Secondo la decisione impugnata, il contenuto di questo appunto dimostra che si sono svolte discussioni sui livelli dei prezzi. Occorre confermare quest’interpretazione. Infatti, la circostanza che l’appunto dell’Eni menzioni la revisione dei prezzi come azione da continuare alla luce delle discussioni svoltesi in occasione della riunione indica che i partecipanti si sono scambiati, in tale occasione, informazioni sui prezzi. Del resto, ciò è confermato dalla domanda di trattamento favorevole della Shell del 30 marzo 2005, che fa comparire la riunione tecnica in questione nell’elenco intitolato «Prospetto delle riunioni e delle comunicazioni relative ai prezzi».

189    Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente non può seriamente negare che tale riunione ricadesse nella parte principale dell’infrazione. Poiché essa vi aveva presenziato senza avere dimostrato una dissociazione nei confronti del suo contenuto anticoncorrenziale, la Commissione, ponendole a carico tale riunione tecnica, non è incorsa in errore.

190    In terzo luogo, occorre esaminare la riunione tecnica del 27 e 28 febbraio 2003 a Monaco di Baviera (Germania) (punto 169 della decisione impugnata).

191    La Commissione cita una dichiarazione della Sasol nella decisione impugnata, secondo la quale «in occasione della riunione è stata discussa la necessità di un aumento di prezzo».

192    La ricorrente fa valere la giurisprudenza secondo la quale la dichiarazione di una sola impresa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese interessate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa (v. punto 117 supra).

193    Orbene, ciò non avviene nel caso di specie. Come si evince dal punto 169 della decisione impugnata, la Shell e la Repsol avevano confermato in maniera indipendente che la riunione tecnica in questione aveva un contenuto anticoncorrenziale. Se è vero che queste ultime non hanno precisato detto contenuto, si deve rammentare che la Commissione dispone di prove che dimostrano che, durante le riunioni tecniche, si svolgeva generalmente almeno una discussione sui prezzi (v. punto 153 supra).

194    Inoltre, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza citata ai punti 148 e 149 supra, allorché è stata dimostrata la partecipazione di un’impresa ad una riunione anticoncorrenziale, incombe alla medesima dimostrare di avere preso le distanze dal contenuto anticoncorrenziale di tale riunione, cosa che la ricorrente, nella specie, non ha fatto.

195    Alla luce di tali considerazioni, si deve rilevare, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, che tale riunione rientra nella parte principale dell’infrazione. Poiché la ricorrente vi aveva presenziato senza avere dimostrato di essersi distanziata dal suo contenuto anticoncorrenziale, la Commissione, ponendole a carico tale riunione, non è incorsa in un errore.

196    In quarto luogo, occorre esaminare la riunione tecnica dell’11 e 12 maggio 2004 ad Amburgo (Germania) (punto 174 della decisione impugnata).

197    A tal riguardo, l’appunto manoscritto rinvenuto negli uffici della Total France contiene le seguenti indicazioni:

«-> Sasol 40 €/50 $. – Fine luglio.

-> Mer: 38 - 28.

-> 1º luglio -

+ FRP: 70 -> 6000 €/T

+ Candela scaldavivande: 50 -> 500 €/T

+ Microcera: 25 -> 50 €/T

(…)

-> 40 €/T paraffine molli».

198    La ricorrente fa valere che detto appunto costituisce unicamente un promemoria preparato dalla Total, concernente un comportamento unilaterale della Sasol, e non dimostra l’esistenza di un accordo fra la Sasol e la Total, e ancor meno fra queste due imprese e la stessa.

199    Si deve rilevare che tale interpretazione alternativa data dalla ricorrente è contraddetta dalle dichiarazioni delle altre imprese che hanno partecipato a tale riunione tecnica. La Sasol ha dichiarato che i partecipanti avevano discusso di un aumento di prezzo, e la Shell ha indicato che in occasione di tale riunione tecnica era stato convenuto un aumento di prezzo. La Commissione cita, al punto 174 della decisione impugnata, la dichiarazione della Shell, il cui contenuto è il seguente:

«La Sasol era favorevole ad un aumento di prezzo per le cere di paraffina. È stato parimenti convenuto che la Sasol avrebbe diretto la sua applicazione. L’aumento di prezzo è divenuto efficace fra il 1º luglio (…) e il 1º agosto 2004».

200    Inoltre, nella sua dichiarazione del 12 agosto 2005, la Sasol afferma parimenti che «a causa dell’aumento drastico dei prezzi delle materie prime, la HOS [divenuta Sasol] ha inviato una “catena di lettere” che annunciavano un aumento di prezzo pari a EUR 5-7/100 kg il 14 giugno 2004 (…)» e che «[i]l 29 giugno 2004, la HOS ha ricevuto una lettera di aumento di prezzo della Hansen & Rosenthal che annunciava un aumento di EUR 5,20-6,80/100 kg».

201    Da tale dichiarazione emerge quindi che la Sasol ha inteso aumentare i suoi prezzi esattamente dello stesso importo indicato nell’appunto della Total e che, successivamente, la H&R ha parimenti inviato una lettera indicante un aumento di prezzo molto simile a quello della Sasol.

202    In ogni caso, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza citata ai punti 148 e 149 supra, allorché è stata dimostrata la partecipazione di un’impresa ad una riunione anticoncorrenziale, incombe alla medesima dimostrare di avere preso le distanze dal suo contenuto anticoncorrenziale, cosa che la ricorrente, nella specie, non ha fatto.

203    Alla luce di tali elementi, occorre concludere che la Commissione disponeva di prove sufficienti per concludere nel senso di un accordo sulla fissazione dei prezzi raggiunto in occasione di tale riunione, e respingere gli argomenti della ricorrente. La Commissione, ponendo a carico della ricorrente tale riunione tecnica, non è dunque incorsa in errore.

204    In quinto luogo, occorre esaminare la riunione tecnica del 23 e 24 febbraio 2005 ad Amburgo (punto 177 della decisione impugnata).

205    La Commissione cita, nella decisione impugnata, un appunto della MOL contenente le seguenti indicazioni:

«ExxonMobil            IV.1 [= 1º aprile]          € 15/t»

«Shell                   Prezzo aumentato»

«Sasol                IV.12 [= 12 aprile]          Aumento dei prezzi»

206    La Sasol ha ammesso una discussione su un aumento dei prezzi nonché una sua comunicazione agli altri partecipanti riguardante il proprio aumento di prezzo. La ricorrente ha parimenti riconosciuto l’esistenza di una «discussione sull’evoluzione generale dei prezzi, nel corso della quale la Exxon e la Sasol hanno illustrato i loro aumenti di prezzo decisi a livello interno», nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Sia la Shell che la Sasol hanno qualificato tale riunione come collusiva nelle dichiarazioni richiamate nella decisione impugnata.

207    Nel corso del procedimento, la ricorrente ha fatto valere che tale riunione non poteva esserle imputata, poiché non era stato concluso alcun accordo sui prezzi e le prove di cui disponeva la Commissione mostravano tutt’al più l’esistenza di una concertazione bilaterale concernente le imprese Repsol e Total. In ogni caso, l’appunto della MOL dimostrerebbe che la ricorrente non ha partecipato ad un’infrazione, in quanto solo la ExxonMobil, la Shell e la Sasol sono menzionate come partecipanti.

208    Tale argomento non può essere accolto. Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, al fine di dimostrare l’esistenza di un accordo, è sufficiente dimostrare una comune volontà fra i partecipanti al fine di fissare o allineare i prezzi (v. punto 96 supra). In ogni caso, l’articolo 81, paragrafo 1, CE, osta a qualsivoglia contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale (v. punto 98 supra). Orbene, lo scambio di informazioni sui prezzi da parte dei concorrenti emerge inequivocabilmente dall’appunto della MOL, e le dichiarazioni delle imprese eliminano ogni ragionevole dubbio per quanto attiene alla natura collusiva della riunione tecnica. Inoltre, si evince parimenti dalle prove raccolte dalla Commissione che il contenuto della riunione riguardava la parte principale dell’infrazione.

209    Secondo la giurisprudenza citata ai punti 148 e 149 supra, allorché è stata dimostrata la partecipazione di un’impresa ad una riunione anticoncorrenziale, incombe alla medesima dimostrare di avere preso le distanze dal suo contenuto anticoncorrenziale, cosa che la ricorrente, nella specie, non ha fatto.

210    Ne consegue che la Commissione, ponendo a carico della ricorrente tale riunione tecnica, non è incorsa in errore.

211    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la Commissione ha correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che l’infrazione concernesse, nel caso in esame, le attività collusive in occasione delle quali veniva dibattuta la fissazione dei prezzi delle cere di paraffina. Analogamente, la Commissione ha sufficientemente dimostrato che, in occasione di talune riunioni, i partecipanti erano pervenuti ad accordi sulla fissazione dei prezzi.

212    Alla luce di quanto precede, deve essere confermata la constatazione della Commissione secondo la quale la ricorrente ha partecipato alla parte principale dell’infrazione fra il 1º luglio 2001 e il 28 aprile 2005 e, pertanto, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.

 Sulla seconda parte del secondo motivo

213    La ricorrente fa valere che la sua responsabilità per l’infrazione non può neanche essere dimostrata in maniera derivata. La Commissione non avrebbe né dimostrato e nemmeno concretamente invocato l’esistenza di un’infrazione commessa dalle controllate della ricorrente. Neanche la società controllante della ricorrente, nella specie la H&R WASAG, avrebbe preso personalmente parte all’infrazione.

214    A tal riguardo, è sufficiente ricordare che la Commissione ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della ricorrente alla parte principale dell’infrazione fra il 1º luglio 2001 e il 28 aprile 2005, a causa della presenza del sig. G., dipendente della ricorrente, alle riunioni tecniche il cui contenuto anticoncorrenziale è stato dimostrato (v. punto 212 supra).

215    Pertanto, gli argomenti della ricorrente intesi a dimostrare l’assenza di responsabilità derivata per atti delle sue controllate o della sua società controllante sono irrilevanti. Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo in quanto inoperante.

 Sul terzo motivo, attinente ad un errore di calcolo in relazione alla determinazione del valore delle vendite

216    Con il terzo motivo, dedotto in subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente determinato il suo fatturato realizzato sui mercati interessati dall’intesa (il valore delle vendite secondo gli orientamenti del 2006) che è stato preso in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda, e che essa ha pertanto violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Tale errore avrebbe comportato la fissazione, da parte della Commissione, di un livello eccessivamente elevato dell’importo di base utilizzato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda per la ricorrente.

 Osservazioni preliminari

217    Ai sensi del paragrafo 6 degli orientamenti del 2006, si ritiene che la combinazione del valore delle vendite alle quali è correlata l’infrazione e della durata fornisca un’approssimazione adeguata per rivelare l’importanza economica dell’infrazione e la rilevanza relativa di ciascuna impresa nell’infrazione.

218    Secondo i paragrafi 15 e 16 di questi stessi orientamenti, al fine di determinare il valore delle vendite di un’impresa, la Commissione si avvarrà dei migliori dati disponibili di tale impresa. Qualora i dati resi disponibili da un’impresa non siano completi o attendibili, la Commissione può determinare il valore delle vendite di tale impresa sulla base dei dati parziali ottenuti o di qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata.

219    Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione derivante dall’adozione degli orientamenti non è effettivamente incompatibile con il mantenimento di un potere discrezionale sostanziale da parte di quest’ultima. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al regolamento n. 1/2003, come interpretato dai giudici dell’Unione (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punto 267, e sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Chalkor/Commissione, T‑21/05, Racc. pag. II‑1895, punto 62).

220    Tuttavia, in sede di calcolo dell’importo di ammende come quelle oggetto del caso di specie, la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, in maniera particolare i principi della parità di trattamento e di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc. pag. II‑897, punti 77 e 79, e dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, T‑69/04, Racc. pag. II‑2567, punto 41).

221    Inoltre, il potere discrezionale della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato nei suoi orientamenti non pregiudicano, in linea di principio, l’esercizio, da parte del giudice dell’Unione, della sua competenza estesa al merito, che lo abilita a sopprimere, a ridurre o ad aumentare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione (v. sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, KME Germany e a./Commissione, T‑127/04, Racc. pag. II‑1167, punto 37, e la giurisprudenza citata).

222    Nella specie, la Commissione ha calcolato il valore delle vendite di tutte le imprese partecipanti all’intesa fino alla cessazione della medesima, prendendo in considerazione la media del fatturato realizzato sui mercati interessati dall’intesa durante gli ultimi tre anni completi dell’infrazione, ossia il 2002, il 2003 e il 2004. La ricorrente non contesta tale approccio, che è peraltro debitamente motivato, al punto 634 della decisione impugnata, dall’impatto dell’estensione dell’Unione nel 2004.

223    Al punto 640 della decisione impugnata, la Commissione ha fissato il valore delle vendite dei prodotti a cui «è correlata l’infrazione» del gruppo H&R, durante il periodo che va dal 2002 al 2004, ad un importo annuo pari a EUR 26 012 309. Al punto 79 del controricorso, la Commissione spiega che essa è pervenuta a tale risultato fondandosi su un fatturato pari a EUR 20 594 125 nel 2002, a EUR 18 042 804 nel 2003 e a EUR 39 400 000 nel 2004.

 Sul fatturato accertato per gli anni 2002 e 2003

224    In via preliminare, occorre precisare che la totalità del capitale delle società Klaus Dahleke, Tudapetrol e Hansen & Rosenthal è detenuta dalle stesse quattro persone fisiche, ossia la famiglia H. Nessuna di queste tre società detiene partecipazioni nelle altre due. La Klaus Dahleke, la Tudapetrol, la Hansen & Rosenthal, la controllata di quest’ultima, la H&R Wax Company Vertrieb, nonché la società H&R Sales (una controllata indiretta della H&R ChemPharm) erano frequentemente designate dalla ricorrente nella sua corrispondenza con la Commissione come le «società di distribuzione». Dette «società di distribuzione» erano responsabili della commercializzazione delle cere di paraffina prodotte dalle «società di produzione», ossia dalla H&R ChemPharm e dalle sue controllate. Per calcolare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite delle «società di distribuzione». Essa ha imposto un’ammenda separata alla Tudapetrol, calcolata sulla base del fatturato realizzato dalla medesima. Tuttavia, poiché la Klaus Dahleke non era stata sanzionata nella decisione impugnata, il suo fatturato realizzato sui mercati interessati dall’intesa è stato aggiunto a quello della Hansen & Rosenthal e della H&R Wax Company Vertrieb. Per il 2004, è stato inoltre aggiunto il valore delle vendite della H&R Sales. Tale valore combinato delle vendite è servito da base per il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Hansen & Rosenthal e alla sua controllata, la H&R Wax Company Vertrieb, nonché alla H&R ChemPharm.

225    Per quanto attiene agli anni 2002 e 2003, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatturato della Hansen & Rosenthal e della sua controllata, la H&R Wax Company Vertrieb, ad eccezione di quello della Klaus Dahleke, che non faceva parte della stessa impresa.

226    In primo luogo, occorre esaminare le lettere inviate dalla ricorrente alla Commissione a tal riguardo nel corso del procedimento amministrativo.

227    Nella sua lettera dell’8 dicembre 2005, la ricorrente ha precisato che le cere di paraffina da essa prodotte venivano commercializzate, a partire dal 1º gennaio 2001, principalmente dalla H&R Wax Company Vertrieb. Essa ha aggiunto che quantità ridotte venivano parimenti commercializzate per taluni clienti dalla Tudapetrol, dalla Klaus Dahleke e dalla Hansen & Rosenthal.

228    Nella sua lettera del 23 aprile 2008, la ricorrente ha comunicato il fatturato delle società di produzione, la H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH e la H&R Ölwerke Schindler GmbH, sul territorio dell’Unione. Anche se la ricorrente si è rifiutata di precisare, in risposta al quesito scritto del Tribunale, i vincoli di capitale fra la stessa e tali società, si evince dal fascicolo che queste due società erano sue controllate dirette o indirette durante il periodo dell’infrazione.

229    Nella medesima lettera, la ricorrente ha parimenti comunicato i fatturati della H&R Wax Company Vertrieb, della Hansen & Rosenthal, nonché quelli della Klaus Dahleke. Essa ha indicato che il fatturato della Klaus Dahleke proveniva principalmente dalla distribuzione dei prodotti delle «società di produzione», ossia dalla H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten e dalla H&R Ölwerke Schindler, controllate della ricorrente.

230    Già in questa lettera, la ricorrente indicava che i dati più precisi sarebbero stati costituiti dal fatturato esterno delle società di distribuzione, vale a dire, stando ai termini di tale lettera, da quello della H&R Wax Company Vertrieb, della Klaus Dahleke e della Tudapetrol. Essa ha parimenti spiegato che il fatturato esterno, ossia le vendite da parte delle società di distribuzione, non eccedeva necessariamente il fatturato interno, ossia quello delle società di produzione. Infatti, una parte dei prodotti delle società di produzione veniva venduta alle altre raffinerie del gruppo come materie prime, mentre il resto era venduto alle società di distribuzione. Tuttavia, anche se una parte delle vendite delle società di distribuzione veniva riorientata verso il gruppo per coprire il suo consumo di materie prime, il fatturato di dette società era aumentato dalla vendita dei prodotti interessati dall’intesa che esse avevano acquistato da terzi e avevano rivenduto a terzi.

231    È in siffatte circostanze che la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti alla ricorrente.

232    Nella sua lettera del 3 luglio 2008, la ricorrente ha dunque indicato i seguenti fatturati per le società appartenenti al gruppo H&R, ma «senza Tudapetrol»:

H&R Wax Company Vertrieb:

–        2002: EUR 19,78 milioni;

–        2003: EUR 17,32 milioni;

–        2004: EUR 17,88 milioni.

Klaus Dahleke:

–        2002: EUR 0,29 milioni;

–        2003: EUR 0,2 milioni;

–        2004: EUR 0,16 milioni.

Hansen & Rosenthal:

–        2002: EUR 0,52 milioni;

–        2003: EUR 0,52 milioni;

–        2004: EUR 0,86 milioni.

233    Nella stessa lettera, la ricorrente ha parimenti comunicato l’importo del fatturato cumulato delle «società di distribuzione», ossia la somma dei fatturati della H&R Wax Company Vertrieb, della Klaus Dahleke e della Hansen & Rosenthal realizzati sui mercati interessati dall’intesa:

–        2002: EUR 20,59 milioni;

–        2003: EUR 18,04 milioni;

–        2004: EUR 19 milioni.

234    La ricorrente ha parimenti spiegato, nella medesima lettera, che si trattava del fatturato esterno del gruppo, con esclusione delle vendite all’interno del gruppo.

235    Nella sua lettera del 7 luglio 2008, la ricorrente ha confermato gli importi dei fatturati cumulati della H&R Wax Company Vertrieb, della Hansen & Rosenthal e della Klaus Dahleke, che essa aveva già indicato nella sua lettera del 3 luglio 2008 (v. punto 233 supra).

236    Occorre anzitutto osservare che i fatturati presi in considerazione dalla Commissione per il 2002 e il 2003 corrispondono esattamente ai dati comunicati dalla ricorrente nelle sue lettere del 3 e del 7 luglio 2008.

237    La Commissione si è dunque fondata sui dati ottenuti dalla ricorrente a seguito di uno scambio di lettere e di telefonate, prendendo in considerazione le sue osservazioni relative all’esistenza di uno scarto fra il fatturato risultante dalle vendite all’interno del gruppo e quello proveniente dalle rivendite a terzi di cere di paraffina acquistate dalle società di distribuzione.

238    Occorre poi sottolineare che la ricorrente, in ciascuna delle sue lettere dedicate a tale questione, ossia in quelle del 23 aprile, del 3 luglio e del 7 luglio 2008, ha incluso nel fatturato del gruppo H&R quello della Klaus Dahleke. Inoltre, la Klaus Dahleke è menzionata nella lettera della ricorrente del 3 luglio 2008 (insieme alla H&R Wax Company Vertrieb e alla Tudapetrol) come una delle tre società di distribuzione dei prodotti interessati dall’intesa. La ricorrente non ha mai indicato, nelle sue lettere, che, a suo avviso, non si doveva prendere in considerazione il fatturato della Klaus Dahleke in sede di calcolo del valore delle vendite del gruppo H&R. Al contrario, anche nella sua ultima lettera, nella specie quella del 7 luglio 2008, essa ha prodotto un solo fatturato cumulato, per ciascuno degli anni interessati, per le «società di distribuzione» H&R Wax Company Vertrieb, Hansen & Rosenthal e Klaus Dahleke, senza aver menzionato che il fatturato di quest’ultima doveva essere dedotto dagli importi da essa indicati.

239    Inoltre, occorre rilevare che l’approccio della ricorrente nel procedimento amministrativo quanto all’inclusione delle vendite della Klaus Dahleke nei dati comunicati, seguito dalla Commissione, è giustificato, secondo la valutazione del Tribunale, dalla preoccupazione di non distorcere il peso dell’infrazione commessa dalla H&R. Infatti, la ricorrente indica, nella sua lettera del 23 aprile 2008, che il fatturato della Klaus Dahleke era «in pratica esclusivamente» generato dalla distribuzione dei prodotti delle «società di produzione» del gruppo H&R. Pertanto, qualora si deducesse il fatturato della Klaus Dahleke dalle somme comunicate dalla ricorrente nelle sue lettere del 3 e 7 luglio 2008, una parte della produzione interessata dall’intesa resterebbe nascosta, ossia le cere di paraffina prodotte dal gruppo H&R che non vengono commercializzate dalla Hansen & Rosenthal o dalla H&R Wax Company Vertrieb, bensì dalla Klaus Dahleke.

240    Pertanto, la Commissione ha agito in conformità del paragrafo 15 degli orientamenti del 2006, secondo il quale «[p]er determinare il valore delle vendite di un’impresa la Commissione si avvarrà dei migliori dati disponibili di tale impresa», includendo nel suo calcolo il fatturato della Klaus Dahleke in conformità della preferenza della ricorrente, secondo la quale occorreva fondare il calcolo sul fatturato esterno del gruppo. La Commissione ha quindi definito il valore delle vendite del gruppo H&R in modo tale da rispecchiare la gravità dell’infrazione da questi commessa, in conformità di quanto prescritto dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003.

241    Occorre aggiungere che, in forza della sua competenza estesa al merito, il Tribunale ha esaminato in dettaglio la corrispondenza svoltasi nel corso del procedimento amministrativo fra la Commissione e la ricorrente in materia, ponendo numerosi quesiti scritti alla ricorrente al fine di chiarire ulteriormente i rapporti di fornitura fra la Klaus Dahleke e le «società di produzione» detenute direttamente o indirettamente dalla ricorrente. Le risposte a tali quesiti non erano idonee a dimostrare errori nel calcolo della Commissione. Si deve aggiungere che alcune di queste risposte risultavano inesatte alla luce della documentazione della causa e delle affermazioni fatte dalla ricorrente in udienza.

242    In secondo luogo, occorre cionondimeno esaminare l’affermazione della ricorrente secondo la quale l’inclusione della Klaus Dahleke nell’impresa H&R è contraria a quanto stabilito nella sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Aristrain/Commissione (C‑196/99 P, Racc. pag. I‑11005), nella misura in cui la H&R e la Klaus Dahleke non appartengono alla medesima impresa. Secondo i punti 98 e 99 di detta sentenza, il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra.

243    È giocoforza constatare che, nella specie, contrariamente alla situazione esaminata dalla Corte nella sentenza Aristrain/Commissione, punto 242 supra (punti 98 e 99), siamo in presenza non dell’imputazione della responsabilità delle condotte anticoncorrenziali della Klaus Dahleke al gruppo H&R o alla ricorrente in particolare, bensì del calcolo del valore delle vendite del gruppo H&R. È pacifico che il fatturato della Klaus Dahleke, per quanto attiene ai prodotti interessati dall’intesa, proveniva «in pratica esclusivamente» dalla rivendita delle cere di paraffina prodotte, nel 2002 e nel 2003, dalle società di produzione del gruppo H&R, coinvolte esse stesse nell’intesa. Occorre rammentare che, stando alle informazioni a disposizione del Tribunale, il termine «società di produzione» corrisponde alla ricorrente e alle sue controllate dirette e indirette.

244    L’alternativa alla considerazione del fatturato esterno sarebbe stata la presa in considerazione del «fatturato interno» e, pertanto, del fatturato realizzato dalle società del gruppo H&R tramite la vendita alla Klaus Dahleke dei prodotti interessati dall’intesa. È la ricorrente stessa ad avere affermato di preferire che la Commissione tenga conto del fatturato esterno del gruppo H&R, del quale faceva parte, a suo avviso, la parte del fatturato della Klaus Dahleke indicata nelle lettere del 3 e del 7 luglio 2008. In ogni caso, il Tribunale ha posto un quesito scritto sui rapporti di fornitura fra le «società di produzione» e la Klaus Dahleke. Tuttavia, la ricorrente non ha fornito alcuna informazione che avrebbe potuto portare il Tribunale a modificare la sua valutazione della situazione in questione.

245    Pertanto, nella misura in cui la sentenza Aristrain/Commissione, punto 242 supra, riguarda una situazione di fatto considerevolmente diversa dal caso di specie, essa non può essere validamente invocata dalla ricorrente.

246    Sulla base di quanto precede, il Tribunale conclude che la Commissione non ha violato l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 allorché ha determinato il valore delle vendite del gruppo H&R sulla base dei dati forniti dalla ricorrente nelle sue lettere del 3 e 7 luglio 2008, senza avere dedotto il fatturato della Klaus Dahleke.

247    Analogamente, sulla base degli elementi di prova messi a sua disposizione delle parti, il Tribunale ritiene che il valore delle vendite calcolato per il 2002 e il 2003 rispecchi correttamente la gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente.

248    Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta.

 Sul calcolo del fatturato del 2004 e la considerazione delle «società all’estero» e della H&R ESP International

249    Nella decisione impugnata, la Commissione ha esposto quanto segue:

«(…)

(636) La H&R/Tudapetrol afferma che il 2004 non deve essere utilizzato come anno di riferimento nel suo caso, in quanto i dati per il 2004 includono il fatturato della società H&R ESP International, acquistata solo il 1º gennaio 2004. Tramite l’acquisizione, il fatturato totale, il quale, secondo la H&R/Tudapetrol, non è rappresentativo della durata dell’infrazione, è più che raddoppiato. Inoltre, la H&R/Tudapetrol afferma che le infrastrutture di produzione della H&R ESP International non vengono in parte impiegate nella produzione dei prodotti interessati dall’infrazione.

(637) Questi argomenti non possono essere accolti. Ogni aumento del fatturato nel corso di un anno considerato non esclude, di per sé, che tale anno venga utilizzato come base di calcolo [dell’importo] dell’ammenda. Il fatto che alcune divisioni della H&R/Tudapetrol non siano attive nei prodotti connessi all’infrazione si è giustamente ripercosso sull’importo di base delle ammende, il quale non tiene conto del valore delle vendite correlato a tali prodotti. Come menzionato al punto (634), la Commissione utilizzerà per la H&R, per altri motivi, la media del valore delle vendite degli anni 2002, 2003 e 2004 come base di calcolo [dell’importo] dell’ammenda».

250    Nel controricorso, la Commissione ha spiegato come era pervenuta all’importo di EUR 39,4 milioni, adottato come valore delle vendite dell’impresa H&R per il 2004, tenendo conto dei dati forniti dalla ricorrente alle pagine 2 e 12 della sua lettera del 23 aprile 2008.

251    Secondo le indicazioni figuranti nella prima colonna di dati, a pagina 2 di tale lettera, il fatturato del gruppo realizzato nel 2004 tramite la vendita delle quattro categorie interessate di cere di paraffina è aumentato fino a EUR 27,5 milioni, importo dal quale la Commissione ha dedotto l’importo del fatturato della Tudapetrol (EUR 1,2 milioni). Pertanto, in una prima fase, la Commissione è pervenuta ad un fatturato pari a EUR 26,3 milioni.

252    La Commissione ha quindi addizionato il fatturato delle «società all’estero», pari a EUR 9,2 milioni (prima colonna di dati a pagina 12 della lettera del 23 aprile 2008), e il fatturato della H&R Ölwerke Schindler, pari a EUR 3,9 milioni (seconda colonna di dati a pagina 12 della medesima lettera). L’aggiunta di tali importi alla cifra di EUR 26,3 milioni, adottata per il gruppo H&R, era giustificata, secondo la Commissione, dal fatto che, segnatamente alle pagine 1 e 12 della sua lettera del 23 aprile 2008, la ricorrente ha ripetutamente segnalato che, a suo avviso, né il fatturato delle «società all’estero», né quello della H&R Ölwerke Schindler, realizzato attraverso le vendite della H&R Sales, costituivano oggetto della domanda di informazioni della Commissione, in quanto tali società non partecipavano all’infrazione.

253    Pertanto, aggiungendo il fatturato delle «società all’estero» (EUR 9,2 milioni) e quello della H&R Ölwerke Schindler (EUR 3,9 milioni) all’importo iniziale di EUR 26,3 milioni, la Commissione ha accertato che il fatturato del gruppo H&R per il 2004, realizzato con i prodotti interessati dall’intesa, era salito a EUR 39,4 milioni.

254    La ricorrente deduce tre censure per contestare tale calcolo. In primo luogo, essa fa valere che il valore delle vendite delle «società all’estero» e quello della H&R Sales non dovrebbero essere presi in considerazione, in quanto tali società non hanno partecipato all’intesa. In secondo luogo, a suo avviso, il valore delle vendite in tal guisa calcolato non riflette l’importanza economica dell’infrazione da essa commessa. In terzo luogo, la Commissione avrebbe aggiunto due volte al valore delle vendite del gruppo H&R il fatturato rilevante delle «società all’estero».

–       Sull’inclusione, nel calcolo del valore delle vendite, delle vendite delle «società all’estero» e della H&R Sales, acquistate nel 2004

255    La ricorrente fa valere che il fatturato rilevante delle «società all’estero» e della H&R Sales non dovrebbe essere incluso nel valore delle vendite della H&R, in quanto tali società sono state acquistate solo nel 2004 e nei loro confronti non è stata sollevata alcuna censura fondata su una partecipazione all’intesa. In ogni caso, la Commissione avrebbe dovuto escludere il fatturato degli impianti di conversione, i quali non producono cere di paraffina.

256    A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo il paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizza il valore delle vendite di beni o di servizi realizzate dall’impresa, aventi un rapporto diretto o indiretto con l’infrazione, nell’area geografica interessata all’interno del territorio del SEE.

257    Inoltre, secondo la giurisprudenza, il valore delle vendite da prendere in considerazione non è calcolato sulla base del fatturato realizzato dalla vendita dei prodotti effettivamente interessati dall’infrazione, bensì sulla base del fatturato realizzato in generale sul mercato interessato dall’infrazione dall’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE che partecipava all’infrazione (v. sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione, T‑211/08, Racc. pag. II‑3729, punti da 59 a 61, e la giurisprudenza citata).

258    Pertanto, la mera circostanza che le «società all’estero» e la H&R Sales non abbiano partecipato all’intesa prima del 2004 non incide sul fatto che tali società siano divenute, nel 2004, parti dell’impresa coinvolta nell’intesa, essendo state acquistate dal gruppo H&R. Occorre sottolineare, al riguardo, che, nella comunicazione degli addebiti, in particolare ai punti da 261 a 264, la Commissione aveva già descritto il gruppo H&R come un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, e che la ricorrente non ha contestato tale qualificazione nella sua risposta a detta comunicazione.

259    Inoltre, nella specie, due società del gruppo H&R erano direttamente coinvolte nell’intesa nel 2004, ossia la H&R Wax Company Vertrieb e la H&R ChemPharm, a causa della partecipazione alle riunioni tecniche dei sigg. G. e H., i quali svolgevano funzioni in tali società nel 2004.

260    Il Tribunale ha posto taluni quesiti scritti alla ricorrente al fine di chiarire l’identità delle «società all’estero» e «i vincoli di capitale fra dette società, la H&R Ölwerke Schindler, la ESP International, la H&R Sales e il gruppo H&R», per poter collocare tali società nella struttura del gruppo H&R.

261    Nella sua risposta, la ricorrente ha espressamente negato di detenere partecipazioni nelle «società all’estero» e si è astenuta dal precisare la loro identità.

262    Essa ha parimenti negato di detenere partecipazioni nella H&R Ölwerke Schindler, nella ESP International e nella H&R Sales. Tale risposta era manifestamente falsa, come ammesso dalla ricorrente in udienza, dopo essere stata confrontata con le prove di cui disponeva il Tribunale. Infatti, la ESP International è una controllata al 100% della ricorrente, mentre la H&R Ölwerke Schindler è una controllata al 100% della prima. Infine, nel 2004, la H&R Sales era una controllata al 100% della H&R Ölwerke Schindler. Si tratta pertanto di società il cui capitale era detenuto interamente dalla ricorrente durante il periodo rilevante.

263    Alla luce di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione, avendo incluso il valore di vendite delle «società all’estero» e della H&R Sales in quello del gruppo H&R al fine di calcolare il valore delle vendite per il 2004, era incorsa in un qualsivoglia errore.

264    Del resto, la ricorrente non può validamente sostenere che la Commissione ha aggiunto il fatturato degli impianti di conversione, i quali non producono cere di paraffina. Infatti, come si evince chiaramente dalle spiegazioni della Commissione nel controricorso, essa è pervenuta all’importo di EUR 26,3 milioni limitandosi ad addizionare le quattro categorie di cere di paraffina (paraffina solida idrogenata, paraffina solida non idrogenata, cera di paraffina e cere speciali idrogenate) figuranti nella prima colonna della pagina 2 della lettera del 23 aprile 2008 della ricorrente, ed escludendo sia le paraffine molli sia il fatturato degli impianti di conversione. Essa ha proceduto in maniera analoga con riferimento alla prima e alla seconda colonna di dati figuranti a pagina 12 di detta lettera (valore delle vendite delle «società all’estero» e della H&R Sales).

265    La Commissione, che ha dunque fissato il valore delle vendite della H&R per il 2004 prendendo in considerazione l’insieme del fatturato delle società appartenenti a tale impresa realizzato sul mercato interessato dall’intesa, ha operato in conformità degli orientamenti del 2006 e della giurisprudenza applicabile, e non è incorsa in una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

–       Sull’aumento della media del valore delle vendite durante il periodo di riferimento attraverso la considerazione del fatturato delle società acquistate nel 2004

266    Secondo la ricorrente, la considerazione del fatturato delle società acquistate nel 2004 comporta che il valore delle vendite adottato, calcolato quale media dei valori delle vendite degli anni dal 2002 al 2004, non rispecchia più l’importanza dell’infrazione.

267    Occorre rilevare che una fusione con un’entità o l’acquisto di un’entità che non ha partecipato all’infrazione prima della concentrazione può incidere sul calcolo del valore delle vendite qualora il valore delle vendite successivo alla concentrazione non costituisca, avuto riguardo alla durata complessiva della partecipazione all’infrazione, un’«approssimazione adeguata per rivelare l’importanza economica dell’infrazione e la rilevanza relativa [dell’]impresa nell’infrazione» ai sensi del paragrafo 6 degli orientamenti del 2006 (v. punto 217 supra).

268    Nella specie, la Commissione ha incluso nel periodo di riferimento che serve da base per il calcolo del valore delle vendite i tre anni interi di partecipazione della H&R ChemPharm all’infrazione (gli anni dal 2002 al 2004). Il primo periodo in relazione al quale è stato estrapolato il valore delle vendite del periodo di riferimento (il periodo che va dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2001) era antecedente all’acquisizione, cosicché il valore delle vendite del 2002 e del 2003 era rappresentativo nei suoi confronti. Il secondo periodo in relazione al quale è stato estrapolato il valore delle vendite del periodo di riferimento (quello che va dal 1º gennaio 2005 al 28 aprile 2005) era successivo all’acquisizione, cosicché il valore delle vendite del 2004 era rappresentativo nei suoi confronti.

269    Pertanto, nelle circostanze peculiari del caso di specie, il Tribunale ritiene che la media del valore delle vendite del gruppo H&R per gli anni dal 2002 al 2004 costituisca un’«approssimazione adeguata per rivelare l’importanza economica dell’infrazione e la rilevanza relativa [dell’]impresa nell’infrazione» per la durata complessiva della partecipazione della H&R ChemPharm.

270    Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta.

271    Si deve aggiungere che, nella sentenza resa l’11 luglio 2014 nella causa connessa T‑540/08 Esso e a./Commissione, il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Esso Société anonyme française al fine di rispecchiare il fatto che il valore delle vendite realizzate dall’impresa ExxonMobil, alla quale essa apparteneva, era pressoché raddoppiato a seguito della fusione fra la Exxon e la Mobil, avvenuta nel 1999, e che il valore delle vendite, calcolato unicamente sulla base delle vendite posteriori alla fusione durante gli anni dal 2000 al 2002, era stato estrapolato anche al periodo che va dal 1992 al 1999, durante il quale solo la Mobil France aveva partecipato all’intesa.

272    Di conseguenza, il contesto fattuale della causa sfociata nella sentenza Esso e a./Commissione (punto 271 supra) differisce su un punto cruciale da quello di specie, dal momento che, in detta causa, il valore delle vendite della ExxonMobil posteriore alla fusione non costituiva un’«approssimazione adeguata per rivelare l’importanza economica dell’infrazione e la rilevanza relativa [dell’]impresa nell’infrazione» rispetto alla durata complessiva dell’infrazione commessa dalla Esso Société anonyme française.

–       Sull’asserita doppia presa in considerazione del fatturato delle «società all’estero»

273    La ricorrente afferma che la Commissione ha computato due volte il fatturato di EUR 9,2 milioni delle «società all’estero». Essa fa valere che la differenza fra la prima colonna dei dati a pagina 2 della sua lettera del 23 aprile 2008 (EUR 27,5 milioni), che include la ESP International, e la seconda colonna (EUR 18,3 milioni), senza la ESP International, è pari esattamente a EUR 9,2 milioni. La Commissione avrebbe pertanto preso in considerazione due volte il fatturato della ESP International.

274    Nella replica, la ricorrente fa valere quanto segue:

«51      Tuttavia, anche qualora si prendessero in considerazione le società [all’estero] (ossia la ESP International) e la H&R Sales GmbH per il 2004 (…), i dati sui quali si è basata la Commissione sono falsi ed eccessivamente elevati. Infatti, la Commissione ha erroneamente addizionato due volte il fatturato delle società [all’estero]. L’importo esatto per il 2004 sarebbe di EUR 26,3 milioni con le società [all’estero] e di EUR 30,2 milioni se si aggiunge anche la H&R Sales. In nessun caso, l’importo totale per il 2004 sarebbe pari a EUR 39,4 milioni, cifra adottata dalla [Commissione]. Ciò si desume da quanto segue.

52      [L]’importo intermedio di EUR 26,3 milioni [risultante dalla prima colonna di dati a pagina 2 della lettera del 23 aprile 2008] comprende già il fatturato delle società [all’estero], pari a EUR 9,2 milioni, come si evince in maniera chiara e netta da [detta lettera]. La [Commissione] commette dunque l’errore (…) di aggiungere una seconda volta a tale importo la somma di EUR 9,2 milioni per le società [all’estero], raddoppiando pertanto tale parte del fatturato. Di conseguenza, anche tenendo conto delle società [all’estero], la [Commissione] poteva validamente partire dal presupposto unicamente di un importo pari a EUR 26,3 milioni. Se si aggiungesse anche la H&R Sales GmbH, tale importo salirebbe a EUR 30,2 milioni, in nessun caso, tuttavia, a EUR 39,4 milioni».

275    In primo luogo, si deve osservare che non è possibile conciliare gli argomenti della ricorrente dedotti nel corso del giudizio con le informazioni da essa comunicate nell’ambito del procedimento amministrativo, e che fanno parte del fascicolo presentato al Tribunale.

276    Innanzitutto, occorre osservare che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha indicato che il valore delle vendite della H&R sul mercato delle cere di paraffina (senza prendere in considerazione le vendite da parte della Tudapetrol e le vendite di emulsioni di cera e di paraffine molli) equivaleva a EUR 38,99 milioni nel 2004, un importo che pressoché coincide con quello calcolato dalla Commissione (EUR 39,4 milioni).

277    Inoltre, la ricorrente ha parimenti indicato, nell’udienza dinanzi al consigliere-uditore, che, con l’acquisto della nuova raffineria situata ad Hamburg-Neuhof (Germania), appartenente alla H&R Ölwerke Schindler, il suo fatturato realizzato sui mercati dei «prodotti di paraffina» era aumentato di quasi 2,5 volte. Essa ha parimenti fornito dei dati al riguardo nella sua lettera dell’8 dicembre 2005. A suo avviso, a causa dell’acquisto di nuove capacità di produzione nel 2004, il volume delle sue vendite di cere di paraffina è aumentato da 43 000 tonnellate nel 2003 a 84 400 tonnellate nel 2004. Essa ha altresì precisato che nel 2004 il prezzo di tali prodotti era aumentato.

278    Orbene, secondo la tesi della ricorrente, sostenuta nel corso del giudizio, il valore delle vendite del gruppo H&R sarebbe unicamente passato da EUR 24 107 000 nel 2003 a EUR 26 300 000 nel 2004. Tale aumento dedotto non è correlato alla crescita della produzione e delle vendite risultanti dall’acquisto della raffineria di Hamburg-Neuhof ed è manifestamente in contraddizione con le indicazioni fornite dalla ricorrente nella risposta alla comunicazione degli addebiti.

279    Occorre poi rilevare che esistono seri dubbi quanto all’affermazione della ricorrente secondo la quale le «società all’estero» sono identiche alla società H&R ESP International.

280    Nella sua lettera dell’8 dicembre 2005, la ricorrente indica che la ESP International è la società controllante al 100% della H&R Ölwerke Schindler. Inoltre, si evince dal fascicolo che la H&R Ölwerke Schindler e la ESP International sono società di diritto tedesco e l’impianto di produzione di tali società è situato ad Hamburg-Neuhof.

281    Il Tribunale non è in grado di comprendere le ragioni per le quali la ricorrente avrebbe scelto di concepire il termine «società all’estero» al fine di comunicare il valore delle vendite realizzate dalla sola H&R ESP International, la quale è una società di diritto tedesco, e il cui impianto di produzione è situato in Germania.

282    Oltre a ciò, come rilevato giustamente dalla Commissione, la ricorrente non ha mai indicato, nelle numerose lettere che essa le ha inviato nel corso del procedimento amministrativo, che la H&R ESP International corrispondeva alla nozione di «società all’estero» o era inclusa nella stessa. Al contrario, sulla prima pagina della lettera del 23 aprile 2008, le «società all’estero» e la H&R ESP International vengono giustapposte, facendo effettivamente pensare che si sia in presenza di due entità trattate separatamente. Inoltre, le ragioni esposte dalla ricorrente in tale lettera al fine di giustificare che il valore delle vendite di dette società non venga preso in considerazione dalla Commissione sono anch’esse distinte. In relazione alle «società all’estero», la ricorrente deduce che esse non sono «coperte dall’inchiesta», mentre, in relazione alla H&R ESP International, essa sottolinea che tale società è stata acquistata solo nel 2004, circostanza che ha comportato un «salto di fatturato».

283    Nella sua lettera dell’8 dicembre 2005, poi, la ricorrente menziona parimenti le «società consociate» della H&R Ölwerke Schindler che gestiscono impianti di conversione all’estero. Inoltre, secondo la relazione sull’attività del 2004 della H&R Wasag, l’acquisizione delle attività nelle specialità di raffineria provenienti dalla società BP ha riguardato unicamente la H&R Ölwerke Schindler, in Germania, nonché la H&R ESP Nuth BV, nei Paesi Bassi. Per di più, nella sua lettera del 7 luglio 2008, la ricorrente precisa che le società all’estero, situate a Corryton e a Chorley nel Regno Unito, hanno realizzato, secondo una prima stima, un fatturato di EUR 8,6 milioni attraverso la vendita delle cere di paraffina nel 2004. Tali elementi indicano che il gruppo H&R includeva società stabilite all’estero, diversamente dalla H&R ESP International, stabilita in Germania.

284    Sulla base di quanto precede, si deve concludere che la ricorrente non può validamente addebitare alla Commissione di avere aggiunto all’importo preliminare di EUR 26,3 milioni sia il valore delle vendite della H&R ESP International sia quello delle «società all’estero». Al contrario, occorre ritenere che, nel calcolare il valore delle vendite per il 2004, la Commissione abbia agito nel pieno rispetto dei paragrafi 15 e 16 degli orientamenti del 2006, menzionati al punto 218.

285    In secondo luogo, la ricorrente non può validamente invocare il fatto che il calcolo dettagliato del valore delle vendite non figura nella decisione impugnata, ma è stato presentato dalla Commissione nel controricorso. Da un lato, la Commissione si è basata sulle cifre prodotte dalla ricorrente stessa nel procedimento amministrativo, ed è pervenuta ad un importo ampiamente corrispondente alle indicazioni fornite dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e dinanzi al consigliere-uditore. Dall’altro, proprio al fine di consentire alla ricorrente di reagire due volte per iscritto con riferimento al contenuto del controricorso, il Tribunale ha espressamente invitato la ricorrente a rispondere per iscritto alla controreplica della Commissione in relazione al terzo motivo.

286    In terzo luogo, occorre rilevare che, nel corso del giudizio, il Tribunale ha posto numerosi quesiti scritti alla ricorrente al fine di approfondire il contesto fattuale.

287    In particolare, il Tribunale ha espressamente chiesto alla ricorrente di individuare le «società all’estero». La ricorrente si è tuttavia rifiutata di specificare di quali società si trattasse, nonostante il fatto che essa chiedesse l’annullamento o la riforma della decisione impugnata sulla base di una linea argomentativa che non poteva essere interpretata senza l’individuazione di dette società. Inoltre, la ricorrente non ha neanche precisato il rapporto fra le «società all’estero» e la ESP International, la H&R Ölwerke Schindler, la H&R Sales e la medesima, negando inoltre che si trattasse di proprie controllate.

288    Si deve aggiungere che la ragione per la quale la ricorrente propone in subordine, al punto 51 della replica, l’aggiunta del fatturato della H&R Sales all’importo di EUR 26,3 milioni figurante nella prima colonna della pagina 2 della sua lettera del 23 aprile 2008 non è chiara. In detta lettera, la ricorrente ha indicato che il fatturato della H&R Ölwerke Schindler era quello della H&R Sales, affermando che «la propria distribuzione da parte della OWS – H&R Sales GmbH – non [era], secondo la nostra interpretazione, coperta dalla domanda di informazioni». Tuttavia, nella sua lettera dell’8 dicembre 2005, la ricorrente ha indicato che la H&R Ölwerke Schindler era una controllata al 100% della ESP International. Non si possono pertanto capire le ragioni per cui la ricorrente propone, in subordine, di aggiungere all’importo di EUR 26,3 milioni il fatturato di una controllata della ESP International, se essa si oppone, in linea di principio, all’aggiunta a tale importo del fatturato delle «società all’estero», che la stessa assimila, nella replica, alla ESP International.

289    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, segnatamente di quelle che figurano ai punti 276 e 277 supra, non si può addebitare alla Commissione di essere incorsa in un errore, nella decisione impugnata, quanto alla determinazione del valore delle vendite per il 2004. Pertanto, la censura della ricorrente deve essere respinta nella parte in cui è intesa all’annullamento parziale della decisione impugnata.

290    Inoltre, le pretese della ricorrente devono essere parimenti respinte nella parte in cui esse tendono alla riforma dell’importo dell’ammenda da parte del Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito. Infatti, a seguito dell’esame approfondito del fascicolo che gli è stato sottoposto nell’ambito della presente causa, il Tribunale ritiene, da un lato, che gli argomenti della ricorrente e le informazioni comunicate dalla medesima non giustifichino una siffatta riforma e, dall’altro, che gli elementi presenti nel fascicolo, segnatamente quelli menzionati ai punti 276 e 277 supra, consentano di rilevare che il valore delle vendite considerato dalla Commissione per il 2004 rispecchia adeguatamente la gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente.

291    La presente censura deve di conseguenza essere respinta e, pertanto, il terzo motivo in toto.

 Sul quarto motivo, attinente a violazioni dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 dovute ad errori di valutazione che inficiano il calcolo dell’importo dell’ammenda

292    Il quarto motivo, dedotto in subordine, attiene a violazioni dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 dovute ad errori di valutazione che inficiano il calcolo dell’importo dell’ammenda. Esso è suddiviso in tre parti. In primo luogo, la ricorrente contesta l’applicabilità degli orientamenti del 2006. In secondo luogo, essa ritiene che l’aliquota del 17% del valore delle vendite, fissata sia al paragrafo 21 che al paragrafo 25 degli orientamenti del 2006, sia viziata da un errore di valutazione e violi il principio di proporzionalità. In terzo luogo, essa ritiene che l’importo dell’ammenda inflittale sia sproporzionato e discriminatorio, rispetto alla sua dimensione. Essa chiede al Tribunale, in sostanza, di riformare la decisione impugnata e di ridurre l’importo dell’ammenda inflittale.

 Sull’applicazione degli orientamenti del 2006

293    La ricorrente fa valere che il calcolo dell’importo dell’ammenda è illegittimo, sulla base del rilievo che la Commissione lo ha fondato sugli orientamenti del 2006 piuttosto che sugli orientamenti nella versione del 1998 [Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU C 9, pag. 3)]; ciò ha dato luogo ad un importo dell’ammenda considerevolmente più elevato, alla luce, segnatamente, dell’introduzione di un coefficiente moltiplicatore corrispondente al numero di anni di partecipazione all’infrazione. Essa ritiene che il principio di irretroattività nel diritto penale sia violato, in quanto, al momento della commissione dell’infrazione, gli orientamenti del 2006 non erano ancora in vigore. Analogamente, la Commissione avrebbe violato il principio di autolimitazione del proprio potere tramite l’adozione di orientamenti e il legittimo affidamento che detti orientamenti generano in capo agli operatori economici.

294    A tal riguardo, la Corte ha già statuito che il fatto che la Commissione avesse inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 1/2003 se ciò era necessario per garantire l’attuazione della politica della concorrenza dell’Unione, ma che, al contrario, l’efficace applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione esigeva che la Commissione potesse sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 73 supra, punto 109; Aristrain/Commissione, punto 242 supra, punto 81, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punto 169).

295    Infatti, il compito di sorveglianza assegnato alla Commissione dagli articoli 81 CE e 82 CE comprende non solo la funzione di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 73 supra, punto 105, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punto 170).

296    Orbene, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’ambito del potere discrezionale di cui essa dispone in forza dell’applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE e, in generale, in sede di definizione della politica della concorrenza (v. sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punti 171 e 172, e la giurisprudenza citata).

297    Più specificamente, le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente né in un metodo di calcolo di queste ultime (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punto 228).

298    Di conseguenza, dette imprese devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare il livello delle ammende rispetto a quello praticato nel passato. Ciò vale non solo quando la Commissione procede ad un aumento del livello dell’ importo nell’infliggere ammende nelle sue decisioni individuali, ma anche se tale maggiorazione viene effettuata mediante l’applicazione a casi concreti di norme di comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punti 229 e 230).

299    Di conseguenza, la sostituzione degli orientamenti nella loro versione del 1998 con un nuovo metodo di calcolo dell’importo delle ammende, contenuto negli orientamenti del 2006, supposto che esso abbia avuto un effetto aggravante sul livello dell’importo delle ammende inflitte, era ragionevolmente prevedibile per le imprese partecipanti all’intesa all’epoca in cui è stato messo in pratica. Pertanto, applicando gli orientamenti del 2006 nella decisione impugnata ad infrazioni commesse prima della loro adozione, la Commissione non ha violato né il principio di irretroattività né quello della tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punti 231 e 232).

300    Infine, occorre rilevare che l’interpretazione effettuata dalla ricorrente del principio di autolimitazione del potere di valutazione della Commissione, tramite l’adozione di orientamenti, è contraria a tale giurisprudenza. Infatti, se la Commissione fosse tenuta ad applicare detti orientamenti in vigore nel periodo in cui l’infrazione è stata commessa, periodo pari, nella specie, a tredici anni, un siffatto obbligo svuoterebbe di contenuto il diritto della Commissione, riconosciuto dalla giurisprudenza citata al punto 294 supra, di adeguare i metodi del calcolo dell’importo dell’ammenda al fine di adempiere al proprio obbligo di efficace applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione.

301    Tale analisi non può essere compromessa dagli argomenti della ricorrente tratti dalla sentenza del Tribunale del 3 aprile 2003, Royal Philips Electronics/Commissione (T‑119/02, Racc. pag. II‑1433). La ricorrente desume dal punto 242 di detta sentenza che, «[p]oiché gli orientamenti si rivolgono agli operatori giuridici e creano uno stato di affidamento imputabile alla Commissione, essi rivestono una funzione di garanzia». Orbene, il passaggio della sentenza in questione, al quale la ricorrente si riferisce, non menziona né il legittimo affidamento né la funzione di garanzia, limitandosi ad indicare che la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (GU 2001, C 68, pag. 3) «non è priva di ogni obbligo giuridico vincolante» e che «[i]nfatti, la Commissione è vincolata dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo delle concentrazioni nei limiti in cui queste ultime non derogano a norme del Trattato e del regolamento n. 4064/89».

302    In ogni caso, si deve sottolineare che, in materia di concentrazione, le parti possono offrire degli impegni al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato interno e, di conseguenza, consentire alla Commissione di autorizzare la concentrazione. Pertanto, il ruolo della comunicazione menzionata al punto 301 supra consiste nel dare un orientamento alle imprese che agiscono in buona fede e non hanno commesso alcuna infrazione quanto alla natura degli impegni da offrire al fine di ottenere un risultato positivo al termine del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione. La situazione di tali imprese non può pertanto essere assimilata a quella delle imprese che hanno partecipato ad un’intesa espressamente vietata dall’articolo 81 CE.

303    Analogamente, occorre sottolineare che l’obiettivo degli orientamenti in materia di calcolo dell’importo delle ammende consiste nell’assicurare la trasparenza e il carattere oggettivo e non discriminatorio delle sanzioni pecuniarie inflitte nelle decisioni della Commissione, senza tuttavia ridurre il carattere dissuasivo della sua azione.

304    Orbene, diversamente che nel diritto penale, nel settore del diritto della concorrenza, sia i benefici sia le sanzioni delle attività illegali sono meramente pecuniarie, al pari delle motivazioni dei trasgressori, i quali seguono peraltro, nelle loro azioni, una logica economica. Di conseguenza, la prevedibilità più o meno precisa dell’importo dell’ammenda che deve essere inflitta a causa della partecipazione ad un’intesa illegittima avrebbe conseguenze estremamente dannose sull’efficacia della politica di concorrenza dell’Unione, nella misura in cui le imprese che commettono le infrazioni potrebbero paragonare direttamente i costi e i benefici delle loro attività illegittime, nonché prendere in considerazione le possibilità di essere scoperti, e tentare così di garantire la redditività di dette attività (v., in tal senso, sentenze Degussa/Commissione, punto 220 supra, punto 83, e Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, punto 220 supra, punto 45).

305    Alla luce di quanto precede, la presente censura va respinta.

 Sulla violazione del principio di proporzionalità e sull’errore di valutazione a causa della fissazione di un coefficiente del 17% sia in forza della gravità dell’infrazione sia a fini dissuasivi

306    Nella decisione impugnata, dopo aver definito, al punto 651, l’estensione geografica dell’infrazione, la Commissione, sotto il titolo «Conclusioni sulla gravità», ha dedicato il punto 653 alla questione della gravità dell’infrazione:

«(…)

(651) Per quanto riguarda l’estensione geografica, l’infrazione ha interessato la totalità del SEE, in quanto le imprese coinvolte hanno venduto [cere di paraffina] in tutti i paesi del SEE (...).

(653) Considerate le circostanze specifiche del presente caso, tenendo conto dei criteri illustrati in precedenza in merito alla natura dell’infrazione e alla sua estensione geografica, la percentuale del valore delle vendite da applicare per la ENI e la H&R/Tudapetrol dev’essere pari al 17%. È stato dimostrato che per la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la RWE, la Sasol, la Shell e la Total l’infrazione unica e continuata è consistita altresì nella ripartizione di clienti e/o di mercati. La ripartizione di mercati e clienti è anch’essa, per sua stessa natura, fra le più gravi restrizioni della concorrenza, dal momento che tali pratiche comportano la riduzione o l’eliminazione della concorrenza in determinati mercati o per determinati clienti (…). Alla luce di tale fattore aggiuntivo di gravità, la percentuale del valore delle vendite da applicare per la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la RWE, la Sasol, la Shell e la Total dev’essere pari al 18% (…)».

307    La ricorrente fa valere che la Commissione, tenendo presente, quanto alla parte principale dell’infrazione, un coefficiente del 17% da applicare a titolo della gravità dell’infrazione ai sensi del paragrafo 21 degli orientamenti del 2006 e a titolo dissuasivo ai sensi del paragrafo 25 di detti orientamenti, è incorsa in una violazione del principio di proporzionalità ed ha commesso un errore di valutazione. Infatti, il coefficiente adottato nei confronti delle imprese che hanno parimenti partecipato alla parte dell’infrazione consistente nella ripartizione dei mercati e dei clienti sarebbe solo del 18%. La differenza delle percentuali in questione, limitata ad un punto, non rifletterebbe proporzionalmente la differenza di gravità. Pertanto, la ricorrente chiede in sostanza al Tribunale di aumentare lo scarto fra i coefficienti del 17 e del 18% tramite una riduzione del primo, vale a dire il coefficiente applicato al valore delle vendite delle imprese che, come la ricorrente, hanno partecipato unicamente alla parte principale dell’infrazione.

308    Secondo la giurisprudenza, si evince dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che l’intensità delle pene non dev’essere sproporzionata rispetto all’infrazione perseguita e che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’importo dell’ammenda occorre prendere in considerazione la gravità dell’infrazione e la durata di quest’ultima. I principi di proporzionalità e adeguatezza della pena all’infrazione prevedono anche che l’importo dell’ammenda inflitta debba essere proporzionato alla gravità e alla durata dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 12 luglio 2001, Tate & Lyle e a./Commissione, T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Racc. pag. II‑2035, punto 106, e del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc. pag. II‑3435, punto 226).

309    In particolare, il principio di proporzionalità implica che la Commissione debba fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del Tribunale Jungbunzlauer/Commissione, punto 308 supra, punti da 226 a 228, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, Racc. pag. II‑1255, punto 171).

310    Inoltre, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, devono essere presi in considerazione, secondo la giurisprudenza, elementi obiettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subìto dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva. Per considerazioni attinenti alla trasparenza, la Commissione ha adottato gli orientamenti del 2006, in cui indica a quale titolo prenderà in considerazione l’una o l’altra circostanza dell’infrazione e le conseguenze che potranno esserne tratte riguardo all’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc. pag. I‑13090, punti da 57 a 59).

311    Occorre sottolineare che il metodo di calcolo dell’importo delle ammende e il ruolo dei diversi elementi presi in considerazione, quali previsti dagli orientamenti del 2006, non vengono contestati dalla ricorrente nell’ambito della presente censura.

312    In primo luogo, per quanto concerne il caso di specie, occorre rilevare, come indicato al paragrafo 23 degli orientamenti del 2006, che gli accordi e le pratiche concordate dirette alla fissazione dei prezzi, comprese, come nel caso di specie, nella parte principale dell’infrazione, rientrano, per la loro stessa natura, tra le violazioni più gravi delle regole di concorrenza. Di conseguenza, secondo i paragrafi 21 e 23 di detti orientamenti, il coefficiente che rivela la gravità dell’infrazione dev’essere fissato nella parte superiore di una scala compresa tra lo 0 e il 30%. Per di più, nel caso di specie, gli accordi e le pratiche concordate dirette alla fissazione dei prezzi riguardavano l’insieme dei paesi del SEE, circostanza parimenti rilevante ai sensi del paragrafo 22 degli orientamenti del 2006 (punti 651 e 653 della decisione impugnata).

313    Alla luce di questi elementi, la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione adottando un coefficiente del 17% a titolo della gravità dell’infrazione per quanto concerne la parte principale della medesima, consistente «in accordi e/o pratiche concordate intesi a fissare i prezzi [e] a scambiare e divulgare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale» riguardanti le cere di paraffina. Lo stesso dicasi per quanto concerne la fissazione dell’importo da aggiungere a titolo dissuasivo ai sensi del paragrafo 25 degli orientamenti del 2006, detto «diritto d’ingresso». Per di più, la Commissione ha indicato i nessi tra i fattori rilevanti presi in considerazione a titolo della gravità dell’infrazione e il coefficiente adottato.

314    Occorre aggiungere che la fissazione al 17% del coefficiente in questione è giustificata parimenti alla luce dei criteri di valutazione adottati dalla giurisprudenza citata al punto 307 supra.

315    Ne consegue che la Commissione, fissando l’aliquota in questione al 17%, non è incorsa in un errore di valutazione né ha violato il principio di proporzionalità.

316    In secondo luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente secondo i quali la differenza tra il coefficiente adottato per la parte principale dell’infrazione e quello adottato per l’insieme delle parti prima e seconda, pari a un punto percentuale, non rispecchia la differente gravità consistente nella considerazione della partecipazione a una ripartizione dei clienti e dei mercati.

317    A questo proposito, occorre sottolineare che, come si evince dai punti 240 e 248 della decisione impugnata, gli accordi consistenti nella ripartizione dei mercati o della clientela erano sporadici, in occasione delle riunioni tecniche, rispetto agli accordi o alle pratiche concordate miranti alla fissazione dei prezzi delle cere di paraffina. Per di più, secondo le dichiarazioni indipendenti di imprese che hanno parimenti partecipato all’intesa (v. punto 153 supra), una discussione sui livelli di prezzo applicati dai partecipanti faceva sempre parte delle riunioni tecniche, riunioni che riguardavano generalmente la determinazione dei prezzi.

318    Inoltre, secondo il punto 267 della decisione impugnata, lo scopo illegale e punito perseguito dai partecipanti all’infrazione unica e continuata nel caso di specie consisteva nel ridurre o nell’eliminare la pressione concorrenziale allo scopo ultimo di realizzare migliori utili e, in definitiva, di stabilizzare, se non addirittura aumentare, tali utili. Certamente, la seconda parte dell’infrazione poteva aggravare gli effetti nocivi di quest’ultima nei confronti dei clienti e dei mercati colpiti. Tuttavia, essa non mirava a uno scopo anticoncorrenziale chiaramente distinguibile da quello proprio della parte principale dell’infrazione, posto che erano interessati gli stessi prodotti e lo stesso mercato geografico e che, in ultima analisi, la ripartizione dei mercati e dei clienti era parimenti funzionale allo scopo consistente nel raggiungere livelli di prezzo sovraconcorrenziali, proprio come le pratiche dirette alla fissazione dei prezzi.

319    Di conseguenza, la Commissione, adottando, a titolo della gravità dell’infrazione, da un lato, e a titolo dissuasivo ai sensi del paragrafo 25 degli orientamenti del 2006, dall’altro, una quota del 17% del valore delle vendite in relazione alle imprese partecipanti unicamente alla parte principale dell’infrazione, e del 18% del valore delle vendite in relazione alle imprese partecipanti anche alla seconda parte dell’infrazione, non ha commesso un errore di valutazione né ha violato il principio di proporzionalità.

320    Per il resto, nella misura in cui è parimenti adito in subordine di una domanda intesa alla riduzione dell’importo dell’ammenda, il Tribunale ritiene, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che la considerazione di una quota del 17% del valore delle vendite delle imprese partecipanti unicamente alla parte principale dell’infrazione rispecchi adeguatamente la gravità dell’infrazione, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, e dalla giurisprudenza citata al punto 308 supra.

321    Di conseguenza, la presente censura deve essere respinta.

 Sull’asserito carattere sproporzionato e discriminatorio dell’importo di base alla luce delle dimensioni del gruppo H&R

322    La ricorrente ritiene che l’ammenda inflittale sia sproporzionata e discriminatoria rispetto alle sue dimensioni, se raffrontata alle ammende inflitte alle altre imprese partecipanti all’intesa. Essa fa valere il fatto che l’importo di base adattato fissato nei confronti della ExxonMobil rappresenta unicamente lo 0,04% circa del fatturato totale realizzato da tale gruppo nel 2007, mentre, nel caso del gruppo H&R, tale aliquota è pari al 2,5%.

323    Secondo la giurisprudenza, il principio di parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe vengono trattate in modo differente o situazioni differenti vengono trattate in modo identico, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte del 13 dicembre 1984, Sermide, 106/83, Racc. pag. 4209, punto 28, e del Tribunale del 4 luglio 2006, Hoek Loos/Commissione, T‑304/02, Racc. pag. II‑1887, punto 96).

324    Inoltre, secondo la giurisprudenza menzionata al punto 308 supra, si evince dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali che l’intensità delle pene non dev’essere sproporzionata rispetto all’infrazione e che, in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’importo dell’ammenda occorre prendere in considerazione la gravità dell’infrazione e la durata di quest’ultima. I principi di proporzionalità e di adeguatezza della pena all’infrazione prevedono anche che l’importo dell’ammenda inflitta debba essere proporzionato alla gravità e alla durata dell’infrazione.

325    In particolare, secondo la giurisprudenza menzionata al punto 309 supra, il principio di proporzionalità implica che la Commissione debba fissare l’importo dell’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata.

326    Inoltre, secondo la giurisprudenza, per determinare l’importo dell’ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire un’indicazione della sua gravità. Non si deve attribuire né all’uno né all’altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione e, quindi, la determinazione dell’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato (sentenze della Corte Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 40 supra, punto 243, e del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 100).

327    Per contro, il diritto dell’Unione non contiene un principio di applicazione generale secondo cui la sanzione dev’essere proporzionata al fatturato totale dell’impresa partecipante all’infrazione (v., per analogia, sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, punto 326 supra, punto 101).

328    Occorre parimenti ricordare che, secondo la giurisprudenza menzionata al punto 310 supra, per considerazioni attinenti alla trasparenza, la Commissione ha adottato gli orientamenti del 2006, in cui indica a quale titolo prenderà in considerazione ciascuno degli elementi rilevanti per la determinazione dell’importo dell’ammenda, incluso il fatturato totale dell’impresa interessata e il valore delle vendite realizzate sul mercato interessato dall’intesa.

329    Inoltre, occorre sottolineare che il metodo di calcolo previsto negli orientamenti del 2006 e il ruolo dei diversi elementi presi in considerazione non sono contestati dalla ricorrente nell’ambito della presente censura.

330    Nella specie, il 17% del valore delle vendite del gruppo H&R e il 18% del valore delle vendite della ExxonMobil sui mercati interessati dall’intesa sono stati rispettivamente presi in considerazione in sede di calcolo dell’importo di base dell’ammenda. Inoltre, la Commissione ha adottato un coefficiente moltiplicatore di 2 a causa del fatturato totale elevato della ExxonMobil e della modesta percentuale del valore delle sue vendite sui mercati interessati dall’intesa rispetto a detto fatturato, al fine di assicurare un effetto dissuasivo appropriato, secondo il paragrafo 30 degli orientamenti del 2006. Inoltre, per ciascuna delle imprese partecipanti all’intesa, la Commissione ha verificato che l’importo totale dell’ammenda non superasse il 10% del suo fatturato, come richiesto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

331    Ne consegue che, in più fasi del calcolo dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto delle differenze fra la situazione della ExxonMobil e quella della ricorrente, riservando loro un trattamento differenziato quanto a tali aspetti.

332    Analogamente, la Commissione ha rispettato i propri orientamenti e la giurisprudenza applicabile, secondo la quale si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa quanto della frazione del valore delle vendite riferibile alle merci oggetto dell’infrazione. Nella decisione impugnata, la Commissione ha applicato gli elementi rilevanti a tal riguardo in maniera coerente e oggettivamente giustificata.

333    Infine, occorre aggiungere che la differenza di aliquota fra l’importo di base e il fatturato totale del gruppo, per quanto attiene alla ExxonMobil e alla H&R, è la conseguenza del mero fatto che i profitti sui prodotti appartenenti ai mercati interessati dall’intesa rappresentano, nel fatturato della ExxonMobil, una quota incomparabilmente più modesta che nel caso della H&R. Orbene, la ricorrente non può validamente sostenere che l’importo dell’ammenda è sproporzionato o discriminatorio scegliendo in maniera arbitraria un dato da prendere in considerazione in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda e un valore intermedio di detto calcolo, i quali non sono correlati direttamente l’un l’altro, né secondo gli orientamenti del 2006, né secondo la giurisprudenza.

334    Pertanto, la presente censura, attinente alla violazione del principio della parità di trattamento e al carattere sproporzionato dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, deve essere respinta.

335    Del resto, nella parte in cui esso è stato parimenti investito in subordine di una domanda intesa alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ritiene che l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente sia appropriato, alla luce della gravità e della durata dell’infrazione commessa.

336    Pertanto, occorre respingere integralmente il quarto motivo.

 Sulla censura dedotta dalla ricorrente in udienza, concernente l’unità economica fra la stessa e le altre società del gruppo H&R

337    In udienza, la ricorrente ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un’unità economica fra la stessa e la società H&R Wax Company Vertrieb. La motivazione della decisione impugnata sarebbe carente a tale riguardo. Inoltre, la ricorrente ha parimenti fatto valere che il Tribunale stesso non aveva definito il gruppo H&R nei suoi quesiti scritti e orali.

338    Anzitutto, occorre osservare che la Commissione ha definito chiaramente, ai punti 26 e 28 della comunicazione degli addebiti, la parte del gruppo H&R, corrispondente all’impresa H&R. In assenza di contestazione da parte della ricorrente, tale descrizione è stata ripresa ai punti 22 e 24 della decisione impugnata (v. punto 13 supra). Nell’atto introduttivo del ricorso e nella replica, la ricorrente non ha criticato tale definizione del gruppo H&R. Inoltre, al punto 14 dell’atto introduttivo del ricorso, essa stessa ha menzionato il fatto di essere «parte dell’entità economica [Hansen & Rosenthal]» e ha articolato la sua linea argomentativa relativa al primo motivo in tal senso. Orbene, la Hansen & Rosenthal è la società holding della H&R secondo il punto 24 della decisione impugnata.

339    In primo luogo, va ricordato come dal combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulti che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

340    Di conseguenza, la nuova censura sollevata dalla ricorrente ed attinente alla fondatezza dell’accertamento di un’unità economica fra la stessa e la Hansen & Rosenthal, presentata in udienza, è irricevibile.

341    In secondo luogo, occorre rilevare che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 253 CE costituisce una forma sostanziale da tenere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso. La violazione dell’articolo 253 CE, che si riferisce ad un difetto o un’insufficienza di motivazione, rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 253 CE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato dal giudice dell’Unione (v. la giurisprudenza citata al punto 42 supra).

342    Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, la motivazione di una decisione individuale deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui essa promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del fatto che essa soddisfi o meno i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto della sua adozione (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 42 supra, punto 63).

343    Nella specie, il Tribunale ritiene che le ragioni per le quali la Commissione ha incluso la ricorrente nel gruppo H&R emergano chiaramente dai punti 22 e 24 della decisione impugnata. Inoltre, si deve rilevare che, nella specie, non si era in presenza di un’imputazione alla ricorrente della responsabilità per l’infrazione a causa della partecipazione di un’altra società appartenente al gruppo H&R all’intesa in questione, bensì di una partecipazione diretta della ricorrente, tramite la presenza di uno dei suoi dipendenti alle riunioni tecniche.

344    Per il resto, per quanto attiene al calcolo del valore delle vendite del gruppo H&R, si deve sottolineare che la Commissione ha preso in considerazione il fatturato esterno del gruppo su richiesta espressa della ricorrente, come si evince dalla corrispondenza fra quest’ultima e la Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Stando alle indicazioni della ricorrente, tale fatturato esterno includeva parimenti quello della Hansen & Rosenthal e quello della sua controllata, la H&R Wax Company Vertrieb, le quali detengono una partecipazione indiretta nel capitale della ricorrente e sono state incluse nel gruppo H&R senza che ciò venga contestato dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e nelle sue memorie dinanzi al Tribunale.

345    Di conseguenza, il Tribunale è perfettamente in grado di comprendere le ragioni del modus operandi della Commissione sulla base del testo della decisione impugnata e del contesto della sua adozione, cosicché non deve essere sollevata d’ufficio una violazione dell’obbligo di motivazione.

346    In terzo luogo, per quanto attiene all’asserita assenza di definizione del gruppo H&R nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, occorre rammentare che la decisione impugnata definisce tale termine ai suoi punti 22 e 24 e che la stessa ricorrente utilizza l’espressione «gruppo H&R», segnatamente al punto 68 dell’atto introduttivo del ricorso, nel medesimo senso. In assenza di contestazione di tale definizione del gruppo H&R da parte della ricorrente, e a causa dell’uso coerente del termine «gruppo H&R» ad opera delle parti nella fase scritta del procedimento, il Tribunale ha ripreso la stessa definizione nella sua relazione d’udienza. Inoltre, se è vero che la ricorrente utilizza spesso «H&R» in un senso che corrisponde a «Hansen & Rosenthal KG», ciò non toglie che il Tribunale ha definito «H&R» nella relazione d’udienza in maniera identica a quella che figura al punto 2 supra.

347    Di conseguenza, la censura sollevata in udienza deve parimenti essere respinta.

348    Alla luce di quanto precede, il ricorso, nella parte in cui mira all’annullamento della decisione impugnata, deve essere respinto.

349    Per quanto attiene all’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato alcun errore né alcuna irregolarità nella decisione impugnata che giustificherebbe la riduzione dell’importo dell’ammenda. Esso ritiene parimenti che, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, e in particolare della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente, l’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima sia adeguato.

350    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il ricorso in toto.

 Sulle spese

351    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese del presente grado di giudizio.

352    Inoltre, ai sensi dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura, il Tribunale, se ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, può condannare al rimborso la parte che le ha provocate. Nella specie, come è stato rilevato, in particolare al punto 262 supra, la ricorrente ha fornito risposte inesatte e imprecise ai quesiti scritti del Tribunale. Il comportamento della ricorrente ha reso sensibilmente più complesso l’esame della presente causa; ciò ha appesantito inutilmente il compito del Tribunale, costringendo quest’ultimo a svolgere compiti evitabili. Di conseguenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare EUR 10 000 alla cassa del Tribunale.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La H&R ChemPharm GmbH sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La H&R ChemPharm è condannata a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 10 000 ai sensi dell’articolo 90, lettera a), del suo regolamento di procedura.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Firme

Indice

Fatti

1.  Procedimento amministrativo e adozione della decisione impugnata

2.  Legami fra il gruppo H&R e la Tudapetrol

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla domanda di ritiro di un documento dal fascicolo

2.  Nel merito

Sul primo motivo, attinente a violazioni degli articoli 81 CE e 253 CE, nonché dei diritti della difesa, a causa della motivazione asseritamente indifferenziata della decisione impugnata

Sulla prima parte, attinente ad una violazione degli articoli 81 CE e 253 CE

Sulla seconda parte, attinente ad una violazione dei diritti della difesa

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 81 CE a causa della mancata dimostrazione di un’infrazione commessa dalla ricorrente

Sulla prima parte, concernente l’assenza di prove che dimostrino la responsabilità diretta della ricorrente

–  Sulle nozioni di accordo e di pratica concordata

–  Sui principi di valutazione delle prove

–  Sulla decisione impugnata

–  Sull’imputabilità alla H&R ChemPharm della presenza del sig. G. alle riunioni tecniche

–  Sull’offerta di prova della ricorrente

–  Valutazione globale delle prove che supportano l’esistenza di un’infrazione commessa dalla ricorrente

–  Sulla data dell’inizio della partecipazione della ricorrente all’infrazione

–  Sugli argomenti della ricorrente concernenti talune riunioni tecniche particolari

Sulla seconda parte del secondo motivo

Sul terzo motivo, attinente ad un errore di calcolo in relazione alla determinazione del valore delle vendite

Osservazioni preliminari

Sul fatturato accertato per gli anni 2002 e 2003

Sul calcolo del fatturato del 2004 e la considerazione delle «società all’estero» e della H&R ESP International

–  Sull’inclusione, nel calcolo del valore delle vendite, delle vendite delle «società all’estero» e della H&R Sales, acquistate nel 2004

–  Sull’aumento della media del valore delle vendite durante il periodo di riferimento attraverso la considerazione del fatturato delle società acquistate nel 2004

–  Sull’asserita doppia presa in considerazione del fatturato delle «società all’estero»

Sul quarto motivo, attinente a violazioni dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 dovute ad errori di valutazione che inficiano il calcolo dell’importo dell’ammenda

Sull’applicazione degli orientamenti del 2006

Sulla violazione del principio di proporzionalità e sull’errore di valutazione a causa della fissazione di un coefficiente del 17% sia in forza della gravità dell’infrazione sia a fini dissuasivi

Sull’asserito carattere sproporzionato e discriminatorio dell’importo di base alla luce delle dimensioni del gruppo H&R

Sulla censura dedotta dalla ricorrente in udienza, concernente l’unità economica fra la stessa e le altre società del gruppo H&R

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.