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Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 - Lussemburgo / Commissione

(Causa T-549/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato del Lussemburgo (rappresentanti: M. Fisch, agente, e P. Kinsch, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare le decisioni impugnate;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Commissione 24 settembre 2008, C(2008) 5383, relativa alla sospensione dei pagamenti intermedi del Fondo Sociale Europeo (FSE) al documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari ricadenti sotto l'Obiettivo n. 3 nel Granducato di Lussemburgo, e 6 ottobre 2008, C(2008) 5730, relativa alla sospensione dei pagamenti intermedi del programma d'iniziativa comunitaria di lotta contro le discriminazioni e le ineguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) nel Granducato del Lussemburgo.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere tre motivi, riguardanti:

- una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la Commissione avrebbe concluso, in occasione di due audit preventivi del sistema lussemburghese di gestione e di controllo effettuati anteriormente al periodo di programmazione di cui trattasi, che tale sistema offriva garanzie sufficienti di rispetto della normativa esistente e dei criteri di buona gestione generalmente riconosciuti; sarebbe stato soltanto in occasione di un audit condotto successivamente alla scadenza del periodo di programmazione in questione che la Commissione avrebbe tratto conclusioni sfavorevoli riguardo al sistema di gestione e di controllo;

- un'erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari fungenti da base delle decisioni impugnate 1, in quanto, contrariamente a quanto la Commissione ha sostenuto, tali disposizioni non osterebbero: i) a che l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento appartengano al medesimo organismo; ii) a che l'autorità di gestione nazionale dichiari alla Commissione spese sulle quali un dubbio può certo sussistere, ma la cui qualificazione giuridica di inammissibilità non è comprovata al momento della dichiarazione;

- un'inesattezza materiale di alcuni dei fatti sui quali si fondano le decisioni impugnate riguardo alla tenuta delle pratiche da parte dell'autorità di gestione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 160, pag. 1), e regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).