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Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 - H & R ChemPharm / Commissione

(Causa T-551/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H & R ChemPharm GmbH (Salzbergen, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre adeguatamente l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C (2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 - Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene una violazione dei diritti di difesa, in quanto nella decisione impugnata non si sarebbe differenziato tra essa ed altre società sanzionate separatamente, bensì si parla globalmente di "H & R/Tudapetrol". A parere della ricorrente non è comprensibile quale concreta partecipazione debba esserle imputata. Pertanto, i diritti di difesa risultano violati, in quanto dalla formulazione degli addebiti e dalla decisione dovrebbe risultare inequivocabilmente quali atti materiali implichino la contestazione di un illecito e l'irrogazione di un'ammenda.

In subordine, la ricorrente deduce con il suo secondo motivo la mancata prova di un'infrazione da parte sua. Avendo condotto un'istruttoria cumulativa nei confronti di tutti i destinatari della decisione, la Commissione non avrebbe rilevato l'assenza di prove in ordine ad un'infrazione da parte della ricorrente. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha proceduto ad una valutazione delle prove sufficientemente distinta ed individuale che avrebbe potuto, e dovuto, indicare l'infruttuosità dei mezzi di prova prodotti con riguardo ad una violazione da parte della ricorrente.

Ulteriormente in subordine, con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere che la quantificazione dell'ammenda si fonda su di un importo di base errato e troppo elevato.

Con il quarto motivo, addotto in ulteriore subordine, la ricorrente afferma la violazione del principio della proporzionalità e la violazione del divieto di discriminazione in ragione di una quantificazione dell'ammenda che denota uno sviamento di potere. In particolare, essa contesta la determinazione errata della quota del valore delle vendite ai fini della gravità del reato nonché della quota fissa deterrente pari al 17 % e la sproporzione dell'importo delle ammende in ragione di una incongrua considerazione della dimensione dell'impresa. Infine, la ricorrente richiama l'inammissibilità dell'applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 al vecchio caso in oggetto.

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