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Ricorso presentato il 30 settembre 2008 - SIAE/Commissione

(Causa T-433/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana degli Autori ed Editori - SIAE (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, M. Mandel, avvocato, L. Vullo, avvocato, S. Valentino, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli articoli 3 e 4(2) della Decisione.

Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio della Ricorrente.

Ordinare qualunque altra misura, anche istruttoria, che esso ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-392/08 AEPI/Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni la Ricorrente fa valere cinque motivi.

Con il primo motivo, la Ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE e il difetto di istruttoria nella misura in cui la Decisione accerta l'esistenza di una pratica concordata in assenza di qualsiasi elemento di prova se non la mera circostanza che molti degli accordi di rappresentanza reciproca delimitano il potere di concedere licenze al territorio in cui opera l'altra società di gestione. La Commissione ignora a questo riguardo che molte società di gestione ritengono infatti di poter garantire al meglio i diritti dei propri affiliati affidando il proprio repertorio a quelle società di gestione che possano assicurare loro un'efficace tutela dei diritti d'autore ed è di tutta evidenza che proprio le società con una radicata presenza sul territorio siano pienamente in grado di soddisfare tale esigenza.

Con il secondo motivo, la Ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE e l'illogicità della motivazione della Decisione con riguardo al fatto che la stessa Commissione, nel tentativo di dimostrare la praticabilità di una gestione di licenze multiterritoriali per le trasmissioni di opere musicali via satellite, via cavo e tramite internet, finisce per fornire la prova dell'inesistenza di un comportamento parallelo delle società di gestione. L'impianto accusatorio della Commissione viene infatti inficiato dagli stessi esempi citati dalla Commissione di concessione da parte delle società di gestione di mandati con un'estensione più ampia del territorio in cui opera una singola società.

Con il terzo motivo, la Ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE poiché, nella denegata ipotesi in cui la Commissione accertasse l'esistenza di una pratica concordata, la stessa non avrebbe alcun effetto restrittivo della concorrenza in quanto le delimitazioni territoriali costituiscono il necessario corollario del carattere esclusivo dei diritti detenuti dagli autori.

Con il quarto motivo, la Ricorrente fa valere la violazione da parte della Commissione del diritto al contraddittorio e la violazione dell'articolo 253 CE per difetto di motivazione con riguardo al fatto che la Commissione non ha informato le società degli elementi essenziali di fatto sui quali si è basata per non accettare, a seguito della verifica di mercato, gli impegni proposti dalla SIAE.

Con il quinto motivo, la Ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 253 CE per difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e del principio di certezza del diritto, la contraddittorietà e l'illogicità delle misure prescritte dall'articolo 4(2) della Decisione. L'assoluta indeterminatezza dell'attività di "revisione" sollecitata dalle società di gestione pone ingiustamente la SIAE in una situazione di incertezza nell'individuare misure che siano ritenute dalla Commissione sufficienti a porre fine alla presunta pratica concordata. Inoltre, poiché la Commissione riconosce espressamente che il fatto di limitare il mandato al territorio dell'altra società di gestione non costituisce una restrizione di concorrenza, è in manifesta contraddizione con tale presupposto ordinare alle società di gestione di rivedere bilateralmente la delimitazione territoriale in tutti i propri mandati per le trasmissioni via satellite, via cavo e tramite internet e, quindi, di fornire alla Commissione copia della revisione di tutti i siffatti accordi di rappresentanza reciproca. A ciò si aggiunga che, poiché la Commissione richiede una revisione "bilaterale" delle delimitazioni territoriali, la piena ottemperanza della SIAE all'articolo 4(2) della Decisione è comunque sottratta alla sfera decisionale della SIAE stessa, essendo altresì soggetta alle autonome deliberazioni di altre 23 società di gestione.

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