Language of document : ECLI:EU:T:2008:520

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

20 novembre 2008 (*)

«Procedimento sommario – Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concertata in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza di urgenza»

Nel procedimento T‑433/08 R,

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo e S. Valentino,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C (2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con la presente domanda di provvedimenti provvisori la richiedente, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), società italiana di gestione collettiva dei diritti di autore, chiede la sospensione parziale dell’esecuzione della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C (2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        La decisione impugnata riguarda le modalità di amministrazione e concessione in licenza dei diritti d’autore sull’esecuzione pubblica di opere musicali. Essa è indirizzata alle 24 società di gestione collettiva stabilite nello Spazio economico europeo (SEE), le quali sono membri della Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori (CISAC), tra cui figura la richiedente.

3        Le società di gestione collettiva aderenti alla CISAC e stabilite nel SEE (in prosieguo: le «società di gestione») amministrano i diritti detenuti dagli autori (compositori, parolieri e arrangiatori) sulle opere musicali di loro creazione. Tali diritti implicano, di regola, il diritto esclusivo di autorizzare o proibire lo sfruttamento delle opere protette. Ciò avviene, in particolare, per quanto attiene ai diritti di esecuzione pubblica. Una società di gestione acquisisce tali diritti per cessione diretta da parte dei titolari originali o per trasmissione da parte di un’altra società che gestisce le stesse categorie di diritti in un altro paese del SEE e concede, a nome dei propri membri (autori ed editori), licenze agli utilizzatori commerciali, quali le imprese di radiodiffusione o gli organizzatori di spettacoli.

4        La gestione dei diritti d’autore implica, per ogni singola società, la garanzia che ogni titolare riceva la remunerazione dovutagli per lo sfruttamento delle sue opere, indipendentemente dal territorio sul quale tale sfruttamento ha avuto luogo, vigilando affinché non si verifichi alcuno sfruttamento non autorizzato di opere protette. Il costo della sorveglianza da effettuare è tale che le società di gestione hanno concluso accordi di mutua rappresentanza con i quali esse si attribuiscono, reciprocamente, la gestione dei rispettivi repertori sui rispettivi territori di esercizio al fine di evitare la moltiplicazione degli strumenti di controllo istituiti su ogni singolo territorio.

5        Ciò premesso, la CISAC ha elaborato un contratto tipo non vincolante, la cui versione iniziale risale al 1936, che deve essere completato dalle società di gestione contraenti, segnatamente per quanto attiene alla definizione del territorio di esercizio. Sulla base di tale contratto tipo le società di gestione hanno costituito una rete di accordi di rappresentanza reciproca mediante i quali si concedono mutuamente il diritto di concessione delle licenze. Tali accordi comprendono non solo l’esercizio dei diritti per le applicazioni tradizionali dette «off-line» (concerti, radio, discoteche, ecc.), ma anche lo sfruttamento via Internet, satellite o ritrasmissione via cavo.

6        Per effetto di tale rete di accordi di rappresentanza reciproca, ogni società di gestione collettiva può concedere, sul proprio territorio di esercizio, le licenze di esecuzione pubblica di opere musicali relative non solo al repertorio dei propri membri, ma anche al repertorio di tutte le altre società di gestione aderenti alla rete (licenze dette «multirepertorio monoterritoriali»). Grazie alla rete creata mediante la conclusione di tutti gli accordi di rappresentanza reciproca, ogni società di gestione può quindi offrire agli utilizzatori commerciali un portafoglio globale di opere musicali. Ciò consente agli utilizzatori di beneficiare di un accesso a tutti i repertori presso la stessa società di gestione, vale a dire la società stabilita nel paese in cui i repertori sono destinati ad essere sfruttati, senza dover chiedere autorizzazioni alle singole società di gestione il cui repertorio è interessato dall’utilizzazione prevista («sportello unico»).

7        Le società di gestione, facendosi concedere dai loro membri autori il diritto di gestione mondiale dei diritti di sfruttamento subordinatamente alla condizione di non cedersi i loro repertori in esclusiva nell’ambito dei loro accordi di rappresentanza reciproca, sono autorizzate, malgrado la rete di accordi di rappresentanza reciproca, a gestire esse stesse il repertorio dei propri membri anche al di fuori del proprio territorio di esercizio (licenze dette «monorepertorio multiterritoriali»).

8        A tal riguardo, dalla decisione impugnata (‘considerando’ 193) emerge che le società di gestione britannica e tedesca, la Performing Right Society (PRS) e la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), hanno creato un’impresa comune destinata a servire da «sportello unico» su scala paneuropea per concedere agli utilizzatori commerciali stabiliti in tutti i paesi del SEE licenze multiterritoriali sui diritti detti «on-line» e «mobili» per quanto riguarda il repertorio anglo-americano della società Electric & Musical Industries (EMI).

9        Nel 2000 la RTL, gruppo di radio e telediffusione, presentava alla Commissione una denuncia contro una società di gestione aderente alla CISAC per denunciare il diniego, da parte di quest’ultima, di concederle, per le proprie attività di radiodiffusione musicale, una licenza su scala comunitaria. Nel 2003 la Music Choice Europe, che fornisce servizi di radiodiffusione e di televisione via Internet, presentava una seconda denuncia nei confronti della CISAC avente ad oggetto il contratto tipo di quest’ultima. Tali denunce inducevano la Commissione ad avviare un procedimento di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, sfociato nell’adozione della decisione impugnata.

10      Nella decisione impugnata la Commissione contesta la legittimità di talune clausole contenute negli accordi di rappresentanza reciproca, vale a dire le clausole di affiliazione dei membri autori e la clausola di esclusività, nonché la legittimità della pratica concertata delle società di gestione per quanto attiene alla delimitazione territoriale del mandato di concessione delle licenze, da cui deriva l’esclusività territoriale. A parere della Commissione, tali clausole e tale pratica concertata sono in contrasto con l’art. 81 CE.

11      Per quanto attiene alla clausola di affiliazione, l’art. 11, n. 2, del contratto tipo della CISAC prevede che le società di gestione non possano accettare come membro un autore già affiliato ad un’altra società di gestione o avente la nazionalità di uno dei paesi in cui un’altra società di gestione esercita la propria attività se non in presenza di talune condizioni. Secondo la decisione impugnata, un certo numero di contratti bilaterali contiene tuttora tale clausola, che restringe la possibilità per un autore di divenire membro della società di gestione di propria scelta ovvero di essere simultaneamente membro di più società di gestione operanti in seno al SEE ai fini della gestione dei propri diritti nei singoli territori.

12      Per quanto riguarda la clausola di esclusività, l’art. 1, n. 1, del contratto tipo della CISAC prevede che una società di gestione conceda all’altra il diritto esclusivo, sul territorio in cui quest’ultima opera, di concedere le autorizzazioni necessarie per qualsiasi esecuzione pubblica. Secondo la decisione impugnata, tale clausola – con cui le società di gestione si garantirebbero reciprocamente un monopolio sui rispettivi mercati nazionali ai fini della concessione di licenze «multirepertorio» agli utilizzatori commerciali – è tutt’ora presente negli accordi bilaterali sottoscritti da 17 società di gestione.

13      Dalla decisione impugnata emerge che la CISAC e tutte le società di gestione avrebbero riconosciuto, nell’ambito del procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione, che le dette due clausole sono anticoncorrenziali e ingiustificate.

14      Quanto alla pretesa pratica concertata relativa alla delimitazione territoriale, dalla decisione impugnata emerge che ogni singola società di gestione limiterebbe, nei propri accordi bilaterali, il diritto di rilasciare licenze relative al proprio repertorio al solo territorio nazionale dell’altra società di gestione contraente. Considerato che tutte le società di gestione hanno concluso tra loro accordi reciproci, ogni società di gestione disporrebbe di un portafoglio globale di opere musicali e concederebbe licenze sull’utilizzazione di tale portafoglio globale unicamente nel proprio paese.

15      Nella decisione impugnata la Commissione contesta la legittimità di tale pratica concertata unicamente per quanto attiene alle modalità di sfruttamento via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo, mentre le modalità di sfruttamento dette «off‑line» (concerti, radio, discoteche, bar, ecc.) non costituiscono oggetto della decisione impugnata. La Commissione ritiene che, per effetto della pratica concertata, la concorrenza risulti ristretta a due livelli: sul mercato dei servizi di amministrazione che le società di gestione si offrono reciprocamente e sul mercato della concessione delle licenze.

16      Secondo la decisione impugnata, tale pratica concertata implica una delimitazione sistematica del territorio a livello nazionale, che sarebbe stata preceduta da contatti e non potrebbe trovare spiegazione nella pretesa esigenza di prossimità geografica tra la società di gestione concedente la licenza e l’utilizzatore commerciale, considerato che una presenza locale non sarebbe necessaria per verificare l’utilizzazione che della licenza viene fatta nell’ambito di uno sfruttamento via Internet, satellite o ritrasmissione via cavo. La pratica concertata non sarebbe, inoltre, obiettivamente necessaria per garantire che le società di gestione si conferiscano mandati reciproci.

17      La Commissione si limita a rilevare, nel dispositivo della decisione impugnata, le infrazioni sopra descritte, senza infliggere ammende. Tale dispositivo così recita:

«Articolo 1

Le seguenti [24] imprese hanno violato l’articolo 81 [CE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE attuando, negli accordi di rappresentanza reciproca, le restrizioni relative all’affiliazione previste dall’articolo 11 (II) del contratto‑tipo della [CISAC] (“il contratto‑tipo della CISAC”) o applicando di fatto tali restrizioni:

(…)

SIAE

(…)

Articolo 2

Le seguenti 17 imprese hanno violato l’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE conferendo, nei contratti di rappresentanza reciproca, i diritti esclusivi previsti dall’articolo 1 (I) e (II) del contratto‑tipo della CISAC:

[la SIAE non è menzionata]

Articolo 3

Le [24] seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE] e l’articolo 53 dell’accordo SEE coordinandosi in materia di definizione dei territori in modo tale da delimitare la validità delle licenze al territorio nazionale di ciascuna società di gestione collettiva:

(…)

SIAE

(…)

Articolo 4

1.      Le imprese elencate negli articoli 1 e 2 pongono immediatamente fine, se non vi hanno già provveduto, alle infrazioni indicate negli stessi tali articoli e comunicano alla Commissione tutte le misure adottate a tal fine.

2.      Le imprese elencate all’articolo 3 pongono fine, entro 120 giorni dalla notifica della presente decisione, all’infrazione indicata nello stesso articolo e comunicano alla Commissione, entro il medesimo termine, tutte le misure adottate a tal fine.

In particolare, ogni impresa di cui all’articolo 3 rivede bilateralmente con ciascuna delle altre imprese elencate nell’articolo 3 la delimitazione territoriale dei loro mandati per la trasmissione via satellite, la ritrasmissione via cavo e l’uso via Internet in ciascuno dei loro accordi di rappresentanza reciproca e fornisce alla Commissione copie della revisione di tali accordi.

3.      I destinatari della presente decisione si astengono dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto negli articoli 1, 2 e 3 e da qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto identico o analogo.

Articolo 5

La Commissione potrà, a propria totale discrezione ed a seguito del ricevimento in tempo utile di una richiesta adeguatamente motivata da parte di una o più imprese fra quelle elencate nell’articolo 3, concedere un’estensione del limite temporale di cui all’articolo 4, secondo paragrafo.

(…)».

18      Con lettera 10 settembre 2008 la richiedente ha sollecitato, ai sensi dell’art. 5 della decisione impugnata, una proroga del termine di cui all’art. 4, n. 2, della stessa, facendo valere la presunta illegittimità della decisione impugnata e l’esistenza di diversi motivi di urgenza.

19      Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale in data 30 settembre 2008 la richiedente ha proposto ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata.

20      Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2008 la richiedente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori in cui conclude, sostanzialmente, che il presidente del Tribunale voglia:

–        sospendere l’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

21      Con lettera 31 ottobre 2008 la Commissione ha respinto la domanda di proroga sollecitata dalla richiedente, facendo valere che l’art. 5 della decisione impugnata presuppone che la società di gestione che la sollecita si stia già impegnando attivamente nella revisione degli accordi di rappresentanza reciproca e adduca adeguate giustificazioni della necessità di disporre di un lasso di tempo ulteriore per concludere tale revisione. Detta disposizione non sarebbe invece destinata a essere utilizzata per sospendere l’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione impugnata fino alla definizione del procedimento principale da parte del Tribunale.

22      Nelle proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2008, la Commissione conclude che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare la richiedente alle spese.

 In diritto

23      Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il giudice del procedimento sommario può disporre, quando reputi che le circostanze lo richiedano, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato dinanzi al Tribunale ovvero ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

24      Secondo l’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le domande di provvedimenti provvisori devono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. In tal senso, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

25      Inoltre, nell’ambito di tale valutazione d’insieme, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, dato che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

26      Si deve infine sottolineare che l’art. 242 CE sancisce il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi (ordinanza del presidente della Corte 25 luglio 2000, causa C‑377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑6229, punto 44, e ordinanza del presidente del Tribunale 28 giugno 2000, causa T‑191/98 R II, Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. II‑2551, punto 42). Solamente a titolo eccezionale il giudice del procedimento sommario può quindi disporre la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o ordinare misure provvisorie.

27      Alla luce degli elementi risultanti dagli atti di causa, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza necessità di previa audizione orale delle parti.

28      Alla luce delle circostanze del caso di specie, appare opportuno esaminare anzitutto la sussistenza del requisito dell’urgenza.

 Argomenti delle parti

29      A sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori la richiedente invoca, in primo luogo, l’elevato grado d’incertezza che caratterizzerebbe le misure volte alla revisione delle delimitazioni territoriali degli accordi di rappresentanza reciproca. Sebbene il dispositivo della decisione impugnata indichi che, per ottemperare a quest’ultima, la richiedente dovrebbe rivedere bilateralmente detti accordi, non sarebbe tuttavia chiaro ciò che la Commissione intenda per «revisione». In particolare, la richiedente sarebbe in grave difficoltà nel comprendere se l’attività richiesta dalla Commissione sia limitata a un riesame della disposizione in materia di delimitazioni territoriali contenuta in ciascun accordo di rappresentanza reciproca da realizzarsi insieme a ciascuna delle altre 23 società di gestione, oppure se l’attività sollecitata debba comportare necessariamente una modifica dell’estensione del territorio affidato a ciascuna società di gestione e delle modalità con cui realizzare tale estensione. Inoltre, rispetto a quest’ultimo scenario, la richiedente osserva che la decisione impugnata non contiene elementi o criteri di riferimento relativi al numero di Stati membri ai quali andrebbe esteso il territorio perché la Commissione possa ritenersi soddisfatta. Secondo la richiedente, l’indeterminatezza delle misure prescritte accrescerebbe i costi associati alla revisione, poiché le società di gestione avrebbero interpretazioni divergenti delle conseguenze giuridiche della decisione impugnata e delle misure necessarie per ottemperare alla stessa. La mancata sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione impugnata incrementerebbe in maniera esponenziale i costi già sostenuti dalla richiedente per dare attuazione a una decisione ritenuta illegittima. Ciò sarebbe aggravato dal fatto che, alla luce della giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, sarebbe difficile per la richiedente vedersi poi risarcire dalla Commissione il danno subito.

30      In secondo luogo, la richiedente lamenta che, potendo sapere soltanto a posteriori se le misure adottate saranno considerate dalla Commissione adeguate per ottemperare all’art. 4, n. 2, della decisione impugnata, essa si trova nella situazione di doversi adoperare per conformarsi a una decisione ritenuta illegittima con il rischio che, ciononostante, prima ancora della definizione del procedimento principale la Commissione constati che, a suo giudizio, non è stato effettivamente posto termine all’infrazione accertata dall’art. 3 della decisione impugnata e, conseguentemente, si attivi per l’irrogazione di penalità di mora ai sensi dell’art. 24 regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

31      In terzo luogo, la richiedente sostiene che le misure ordinate dalla Commissione sarebbero sottratte alla propria sfera decisionale esclusiva, essendo la loro attuazione soggetta alle deliberazioni autonome di altre 23 società di gestione. Qualora tutte o alcune delle altre società si rifiutassero di confrontarsi con la richiedente per la revisione delle delimitazioni territoriali, essa si troverebbe nell’impossibilità di ottemperare in maniera completa alla decisione impugnata e rischierebbe di essere dichiarata inottemperante all’art. 4, n. 2, di quest’ultima. Il fatto stesso che la richiedente sia astrattamente soggetta a tale rischio costituirebbe un’ulteriore prova della necessità di concedere il provvedimento provvisorio sollecitato.

32      In quarto luogo, secondo la richiedente, l’esecuzione della decisione impugnata metterebbe a repentaglio l’efficacia di una rete di accordi dimostratasi assolutamente affidabile nel corso degli anni e sarebbe pertanto contraria alla giurisprudenza secondo cui, nell’ambito dei procedimenti sommari, situazioni nelle quali le condizioni complessivamente esistenti sul mercato vengono modificate per effetto di una decisione della Commissione, applicabile in un termine relativamente breve, rappresentano per i destinatari della decisione un rischio di danno grave e irreparabile, in quanto implicano modifiche significative del contesto nel quale si svolge la loro attività. Tali modifiche potrebbero determinare un’evoluzione del mercato difficilmente reversibile qualora il ricorso principale venisse accolto. Per contro, il provvedimento di sospensione dell’esecuzione non sarebbe di natura tale da ostacolare la piena esecuzione della decisione qualora venisse respinto il ricorso nel procedimento principale (ordinanza del presidente del Tribunale 22 novembre 1995, causa T‑395/94 R II, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑2893, punto 55).

33      Al riguardo, la richiedente precisa che la probabilità di un cambiamento di scenario è incrementata dal fatto che gli interessi dei diversi operatori del settore, cioè le società di gestione, gli utilizzatori, gli autori e gli editori, sono spesso divergenti. Inoltre, vi sarebbe il rischio che l’attuazione della decisione impugnata si traduca in un trasferimento di risorse dagli autori agli utilizzatori a causa della gara al ribasso che potrebbe verificarsi tra le società di gestione. Tale gara al ribasso non riguarderebbe soltanto il livello dei diritti d’autore (royalties), ma anche la possibile concorrenza volta ad attirare gli utilizzatori lasciando intravedere la possibilità che alcune società di gestione effettuino in maniera meno rigorosa le attività di controllo e riscossione di detti diritti, fornendo così agli utilizzatori un incentivo a fare appello ai loro servizi.

34      La Commissione ribatte, in sostanza, che l’argomentazione della richiedente si fonda su un’erronea lettura del dispositivo della decisione impugnata. In ogni caso, il danno grave invocato avrebbe natura meramente ipotetica e la sua prevedibilità non sarebbe stata dimostrata in misura sufficiente. Per di più, tale danno non potrebbe essere considerato irreparabile, atteso che nulla impedirebbe alla richiedente di prevedere, nelle sue relazioni contrattuali con altre società di gestione, un ritorno alla situazione censurata nella decisione impugnata qualora quest’ultima fosse annullata nell’ambito del procedimento principale.

 Giudizio del giudice del procedimento sommario

35      Secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest’ultima è tenuta a provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di questo tipo. Per poter valutare se il danno temuto dalla richiedente sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione della decisione, il giudice del procedimento sommario deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti. Tuttavia, non è necessario che l’imminenza del danno dedotto venga comprovata con un’assoluta certezza. È sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente (v. ordinanza del presidente del Tribunale 18 ottobre 2001, causa T‑196/01 R, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione, Racc. pag. II‑3107, punti 32 e 33, e la giurisprudenza ivi citata). Nondimeno, un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti, non può giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti (ordinanze del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T‑73/98 R, Prayon‑Rupel/Commissione, Racc. pag. II‑2769, punti 22, 26 e 38, e 15 gennaio 2001, causa T‑241/00 R, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II‑37, punto 37).

36      Nel caso di specie, per quanto riguarda la condizione relativa all’urgenza, è giocoforza costatare che la presente domanda di provvedimenti provvisori è caratterizzata dall’assenza di indicazioni concrete capaci di stabilire la natura grave e irreparabile del danno paventato dalla richiedente in caso di mancata sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione impugnata, visto che la richiedente si limita a formulare semplici supposizioni non corroborate da elementi di prova.

37      Infatti, per quanto attiene alla prima doglianza della richiedente, che lamenta l’esistenza di difficoltà nella comprensione della portata delle ingiunzioni che la Commissione le ha imposto all’art. 4, n. 2, della decisione impugnata, occorre rilevare che la Commissione non ha titolo per adottare ingiunzioni specifiche che impongano alle società di gestione una scelta determinata nell’ambito delle molteplici possibilità di comportamenti leciti rispetto alla revisione dei loro accordi di rappresentanza reciproca, come l’abbandono totale o la modifica di determinati punti di detti accordi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T‑24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punti 51-53). Non spetta pertanto alla Commissione decidere in quali termini dovranno essere redatti tali accordi in seguito alla revisione degli stessi.

38      Ne consegue che la richiedente, come peraltro ciascuna delle altre società di gestione, dispone di una libertà indubitabile quanto alla revisione degli accordi in questione.

39      Al riguardo, la Commissione ha indicato nella decisione impugnata, il cui dispositivo va interpretato alla luce dei suoi ‘considerando’ (sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4355, punto 49), che essa permetteva alle società di gestione di adattare il sistema degli accordi di rappresentanza reciproca ai bisogni del contesto «on-line» rendendolo così più attraente sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori. La Commissione ha messo in evidenza nella decisione impugnata che essa non contestava il sistema di detti accordi in quanto tale né impediva alle società di gestione di mettere in pratica certe delimitazioni territoriali, pur considerando illegale il carattere coordinato dell’approccio adottato a tal fine dall’insieme di queste società. Quindi, secondo la decisione impugnata, la concessione di una licenza limitata a un certo territorio non restringe automaticamente la concorrenza, dato che il datore di licenza può limitarla a un territorio determinato senza violare per questo l’art. 81, n. 1, CE (v. segnatamente i ‘considerando’ 95, 201 e 215).

40      È pertanto corretta l’affermazione della Commissione secondo cui è possibile rispettare l’art. 4, n. 2, della decisione impugnata senza smantellare la rete di accordi di rappresentanza reciproca.

41      Quanto poi all’aumento dei costi della revisione che la situazione di presunta incertezza provocherebbe, si deve constatate che la richiedente non ha prodotto il minimo elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni. Inoltre, la richiedente non ha sostenuto, e tanto meno provato, che la Commissione, pur avendo certo rigettato la sua domanda di proroga del termine di cui all’art. 4, n. 2, della decisione impugnata, ha rifiutato un dialogo volto a risolvere eventuali problemi di esecuzione dell’obbligo di revisione. Peraltro, salvo circostanze eccezionali, non invocate né a fortiori dimostrate nel caso di specie, secondo una giurisprudenza costante, un danno di natura esclusivamente pecuniaria non può, in via di principio, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 maggio 2003, causa T‑47/03 R, Sison/Consiglio, Racc. pag. II‑2047, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata).

42      Inoltre, quanto alle scarse probabilità di successo di un’eventuale azione risarcitoria, occorre rilevare che l’incertezza legata al ristoro di un danno pecuniario nell’ambito di siffatta azione non può essere considerata, di per sé, alla luce della giurisprudenza della Corte, quale circostanza idonea a provare il carattere irreparabile di un danno di tal genere [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 2001, causa C‑404/01 P (R), Commissione/Euroalliages e a., Racc. pag. I‑10367, punto 71].

43      Riguardo al rischio, paventato in secondo luogo dalla richiedente, che la decisione impugnata, a causa della presunta incertezza giuridica cui darebbe luogo, potrebbe esporla al rischio di essere sanzionata dalla Commissione per violazione dell’obbligo di revisione degli accordi di rappresentanza reciproca, è sufficiente constatare che tale rischio è di natura puramente ipotetica, fondato com’è sul sopraggiungere di eventi futuri e incerti. In ogni caso, qualora mai intendesse comminare una sanzione, la Commissione, cui incombe l’onere della prova, avrebbe l’obbligo di dimostrare che il comportamento futuro della richiedente integra gli estremi di un’infrazione. Se poi la richiedente dovesse non condividere la decisione eventualmente adottata dalla Commissione, nulla le impedirebbe di contestare dinanzi al giudice comunitario la legalità della sanzione inflittale facendo valere l’ambiguità dell’obbligo di revisione imposto nella decisione impugnata.

44      Ne deriva che il rischio invocato dalla richiedente non può essere considerato fonte per la stessa di un danno grave e irreparabile.

45      Altrettanto deve concludersi in relazione alla terza doglianza della richiedente, secondo cui, visto che le misure ordinate dalla Commissione sarebbero sottratte alla propria sfera decisionale esclusiva, qualora tutte o alcune delle altre società rifiutassero di cooperare per addivenire ad una revisione degli accordi in questione, essa si troverebbe nell’impossibilità di ottemperare in maniera completa alla decisione impugnata. In effetti, la richiedente è solo astrattamente soggetta a tale rischio, come risulta dalle sue stesse affermazioni nonché dall’assenza nella presente domanda di qualsiasi elemento di prova relativo a una mancanza di cooperazione da parte delle altre società di gestione.

46      Ciò è tanto più vero se si considera che anche tutte le altre società di gestione sono sottomesse all’obbligo di rivedere le delimitazioni territoriali entro lo stesso termine e che il rischio paventato presuppone dunque che dette società non si conformeranno alla decisione impugnata.

47      Si deve pertanto costatare che siffatto rischio non è idoneo a giustificare l’urgenza della presente domanda di provvedimenti provvisori (ordinanza Prayon-Rupel/Commissione, citata, punti 39-42).

48      Per quanto riguarda la quarta doglianza della richiedente, secondo la quale la mancata sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, n. 2, della decisione impugnata modificherebbe in maniera sostanziale e irreversibile le condizioni di mercato attuali, le quali avrebbero provato la loro efficacia nel corso degli anni, conviene rilevare che la revisione degli accordi di cui all’art. 4, n. 2, della decisione impugnata concerne esclusivamente la parte di detti accordi relativa alla ritrasmissione via satellite, la ritrasmissione via cavo e l’uso via Internet. Orbene, come espressamente indicato dalla Commissione, la richiedente stessa avrebbe affermato, nel corso della procedura amministrativa, che siffatte modalità di sfruttamento dei diritti d’autore, peraltro relativamente recenti, costituivano solo una debole percentuale dei diritti da essa riscossi nel 2006.

49      Dal canto suo, la richiedente non ha fornito elementi quantitativi per rettificare o attualizzare le cifre prodotte dalla Commissione né per dimostrare che la gravità del danno invocato dipende dal fatto che il settore delle attività «on-line» rappresenta la fonte della maggior parte delle sue entrate. Siffatte informazioni, che, concernendo direttamente le sue attività, la richiedente era in misura di ottenere, avrebbero dovuto figurare nella domanda di provvedimenti provvisori. Quest’ultima, infatti, deve essere sufficientemente chiara e precisa da permettere, di per se stessa, alla convenuta di preparare le sue osservazioni e al giudice del procedimento sommario di pronunciarsi sulla domanda, eventualmente senza ricorrere a altre informazioni, atteso che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la domanda si fonda devono risultare in modo coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda (ordinanze del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T‑236/00 R, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑15, punto 34; 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2387, punto 52, e 23 maggio 2005, causa T‑85/05 R, Dimos Ano Liosion e a./Commissione, Racc. pag. II‑1721, punto 37).

50      Nella parte in cui la richiedente lamenta che le ingiunzioni impostele comporterebbero dei mutamenti irreversibili, anche in caso di annullamento della decisione impugnata da parte del giudice del merito, si deve constatare che tali affermazioni si fondano su semplici ipotesi non supportate da alcun elemento di prova.

51      In particolare, la richiedente non ha precisato, e ancor meno dimostrato, per quale ragione le sarebbe impossibile, in seguito all’eventuale annullamento della decisione impugnata, modificare di nuovo gli accordi di rappresentanza reciproca risultanti dalla revisione o prevedere fin d’ora il ritorno allo status quo ante in caso di accoglimento del ricorso nel procedimento principale. In effetti, essa si è limitata ad affermare astrattamente che, alla luce dei diversi interessi in gioco, tale ritorno sarebbe inverosimile. Quanto poi al paventato rischio di una gara al ribasso, si deve rilevare che esso si fonda su un’interpretazione anticipata della reazione degli altri attori cosicché il danno addotto, basato com’è sulla sopravvenienza di avvenimenti futuri ed incerti, resta, per il momento, di natura puramente ipotetica. Un danno del genere non può giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 19 dicembre 2001, cause riunite T‑195/01 R e T‑207/01 R, Gibilterra/Commissione, Racc. pag. II‑3915, punto 101).

52      Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la presente domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta per difetto d’urgenza, senza necessità di esaminare se sussistano le altre condizioni per la concessione della sospensione dell’esecuzione, in particolare quella relativa al fumus boni iuris.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 20 novembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.