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Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 - CDC Hydrogene Peroxide / Commissione

(Causa T-437/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide) (rappresentante: avv. R. Wirtz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 8 agosto 2008, n. SG.E3/MM/psi D (2008) 6658, conformemente all'art. 231, primo comma, CE;

condannare la convenuta alle spese, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, che tutela i diritti di risarcimento danni di imprese pregiudicate dall'intesa europea sul perossido di idrogeno, contesta la decisione della Commissione 8 agosto 2008, con la quale le è stata rigettata la domanda, fondata sull'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 1, di accesso completo all'indice del fascicolo nella causa n. COMP/F/38.620 - perossido di idrogeno e perborato.

A sostegno del ricorso, la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 4, n. 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, dato che le eccezioni contenute in tali disposizioni sarebbero state interpretate o applicate erroneamente.

A tale riguardo, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, la decisione violerebbe il principio dell'interpretazione e dell'applicazione restrittiva della deroga. La Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di un pericolo concretamente prevedibile, e non solamente ipotetico, di un danno agli interessi tutelati.

In secondo luogo, la decisione impugnata non sarebbe compatibile con i principi del diritto ad un risarcimento effettivo per la violazione del diritto comunitario della concorrenza, poiché l'interesse dei soggetti lesi ai particolari della violazione dovrebbe ricevere una maggiore considerazione rispetto all'interesse di imprese a che i dettagli dell'infrazione imputata dalla Commissione, nonché l'entità della loro cooperazione con la Commissione nell'ambito della comunicazione sul trattamento favorevole non siano rivelati pubblicamente.

In terzo luogo, la decisione impugnata non sarebbe giustificata dalla deroga dell'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativa alla tutela di interessi commerciali.

In quarto luogo, la decisione impugnata non sarebbe giustificata dalla deroga dell'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, sulla tutela di attività ispettive o di indagine.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).