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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia) il 7 marzo 2024 – AF, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore BF / Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano

(Causa C-184/24, Sidi Bouzid 1 )

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: AF, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore BF

Resistente: Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano

Questione pregiudiziale

L’articolo 20 della direttiva [2013/33/UE] 1 , nonché i principi enucleati dalla Corte di giustizia con le sentenze del 12 novembre 2019, nella causa C-233/2018 e del 1° agosto 2022, nella causa C-422/2021, nella parte in cui escludono che l’amministrazione dello Stato membro possa disporre la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza qualora tale determinazione abbia l’effetto di esporre a pregiudizio le esigenze elementari di vita del cittadino straniero richiedente la protezione internazionale e della sua famiglia, ostano ad una normativa nazionale che permette, a seguito di motivato giudizio individuale, relativo anche alla necessità e proporzionalità della misura, la revoca della accoglienza per ragioni non sanzionatorie, ma a causa della sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione alla stessa e, in particolare, in ragione del rifiuto da parte del cittadino straniero, sulla base di motivi che non attengono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita e alla tutela della dignità umana, di aderire al trasferimento presso un altro Centro di accoglienza, individuato dall’amministrazione per oggettive esigenze organizzative e tale da garantire, sotto la responsabilità dell’amministrazione stessa, la conservazione di condizioni materiali di accoglienza equivalenti a quelle fruite nel Centro di provenienza, qualora il rifiuto al trasferimento e il conseguente provvedimento di revoca pongano lo straniero nella situazione di non potere fronteggiare esigenze elementari di vita personali e familiari?

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 96).