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Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 - Symbio Gruppe/UAMI - ADA Cosmetic (SYMBIOTIC CARE)

(Causa T-562/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Symbio Gruppe GmbH & Co. KG (Herborn, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Schulz e C. Onken)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ADA Cosmetic GmbH (Kehl, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 agosto 2011, procedimento R 2121/2010-4;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ADA Cosmetic GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "SYMBIOTIC CARE" per prodotti delle classi 3, 5, 29 e 30, registrazione internazionale.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi denominativo e figurativo "SYMBIOFLOR" e "SYMBIOLACT", registrazione internazionale del marchio denominativo "SYMBIOFEM" e del marchio figurativo "SYMBIOVITAL" per prodotti delle classi 1, 3, 5, 29 e 32.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto esisterebbe un rischio di confusione, nonché violazione dell'art. 75 del regolamento n. 207/2009, dato che la commissione di ricorso avrebbe omesso di riconoscere che i marchi opposti costituivano una famiglia di marchi.

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