Language of document : ECLI:EU:C:2020:512

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 2 luglio 2020 (1)

Causa C265/19

Recorded Artists Actors Performers Ltd

contro

Phonographic Performance (Ireland) Ltd,

Minister for Jobs, Enterprise and Innovation,

Irlanda,

Attorney General

(domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla High Court, Irlanda)

«Rinvio pregiudiziale – Ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri – Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) – Obbligo di “trattamento nazionale” degli artisti interpreti o esecutori – Eccezioni a tale obbligo derivanti da riserve internazionali – Competenza esclusiva dell’Unione o degli Stati membri a determinare, sulla base di dette riserve, quali artisti interpreti o esecutori di paesi terzi abbiano diritto a un’equa remunerazione – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8»






1.        Il presente rinvio pregiudiziale proposto dalla High Court (Alta Corte, Irlanda) riguarda l’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2006/115/CE (2), in combinato disposto con gli articoli 4 e 15 del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «WPPT»), adottato il 20 dicembre 1996 a Ginevra e approvato a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 2000/278/CE (3).

2.        In sostanza, con le sue questioni, il giudice del rinvio vorrebbe sapere quali artisti interpreti o esecutori (e produttori) possono beneficiare del diritto a una «remunerazione equa» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. Le questioni riguardano quindi l’ambito di applicazione di detta disposizione, sebbene la prima, la seconda e la terza questione siano formulate principalmente con riferimento agli obblighi internazionali dell’Unione e, se del caso, a quelli degli Stati membri.

3.        Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il requisito del trattamento nazionale previsto dall’articolo 4 del WPPT si applichi all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e – nella seconda, terza e quarta questione – quale sia il potere discrezionale degli Stati membri nei confronti dei beneficiari del diritto a una remunerazione equa e unica previsto dalla direttiva, anche nei casi in cui il WPPT ammetta riserve e la Convenzione di Roma trovi applicazione.

I.      Contesto normativo

A.      Convenzione di Roma

4.        La Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione è stata firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»).

5.        L’articolo 4 della Convenzione di Roma è così formulato:

«Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)      l’esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;

b)      l’esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;

c)      l’esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante un’emissione protetta a norma dell’articolo 6».

6.        L’articolo 5 della suddetta Convenzione stabilisce quanto segue:

«1.      Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)      il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalità);

b)      la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);

c)      il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).

2.      Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sarà considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.

3.      Ogni Stato contraente può, con una notifica depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applicherà né il criterio della pubblicazione, né il criterio della fissazione. Tale notificazione può essere depositata al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest’ultimo caso essa prenderà effetto sei mesi dopo il deposito».

B.      Il WPPT

7.        Sia l’Unione che tutti gli Stati membri sono parti del WPPT (come lo sono, in particolare, gli Stati Uniti d’America).

8.        L’articolo 1), paragrafo 1, del WPPT è del seguente tenore:

«Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della [Convenzione di Roma]».

9.        Ai sensi dell’articolo 2, lettere a), b), d), e g), del WPPT, si intende per:

«a)      “artisti interpreti o esecutori”, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore;

b)      “fonogramma”, qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva;

(...)

d)      “produttore di fonogrammi”, la persona fisica o giuridica che prende l’iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni;

e)      “pubblicazione” di un’esecuzione fissa o di un fonogramma: la messa a disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esemplari di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente;

(...)

g)      “comunicazione al pubblico” di un’esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell’articolo 15, si intende per “comunicazione al pubblico” anche l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma».

10.      L’articolo 4 del WPPT, rubricato «Trattamento nazionale», così prevede:

«1)      Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Part[i] contraenti, secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a un’equa remunerazione di cui all’articolo 15.

2)      L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica laddove un’altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall’articolo 15, paragrafo 3».

11.      Ai sensi dell’articolo 15 del WPPT:

«1)      Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.

2)      Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

3)      Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell’OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l’applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.

4)      Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

12.      Le dichiarazioni concordate in merito all’articolo 15 così recitano:

«Resta inteso che l’articolo 15 non rappresenta la soluzione definitiva circa il livello di tutela dei diritti di radiodiffusione e comunicazione al pubblico di cui dovrebbero godere il produttore di fonogrammi e l’artista interprete o esecutore nell’epoca digitale. Le delegazioni non sono riuscite a pervenire a un consenso sulle diverse proposte in merito al riconoscimento di taluni diritti di esclusiva in determinate circostanze né sui diritti che devono essere riconosciuti senza possibilità di riserve e hanno pertanto lasciato aperta la questione in attesa di trovare una soluzione in futuro.

Resta inteso che l’articolo 15 non impedisce di conferire il diritto ivi sancito agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi di folclore, qualora detti fonogrammi non siano stati pubblicati a scopo di lucro».

13.      L’articolo 23, paragrafo 1, del WPPT dispone quanto segue:

«Applicazione dei diritti

1)      Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l’applicazione del trattato stesso».

C.      Direttiva 2006/115

14.      I considerando 5, 12, 13 e 16 della suddetta direttiva così recitano:

«5)      Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(...)

12)      È necessario introdurre un regime che assicuri agli autori e agli artisti interpreti o esecutori una remunerazione equa ed irrinunciabile, nonché la possibilità di affidare l’amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano.

13)      L’equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all’atto della stipulazione del contratto o successivamente. Essa dovrebbe tener conto dell’importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola.

(...)

16)      Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d’autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».

15.      L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 così dispone:

«Diritto di fissazione

1.      Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni».

16.      L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, identico all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/100/CEE (4), così dispone:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2.      Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a fini di commercio, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione».

17.      L’articolo 11 della 2006/115, rubricato «Efficacia temporale», prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica a qualsiasi opera protetta dal diritto d’autore, prestazione artistica, fonogramma, emissione e prima fissazione di pellicole contemplati nella presente direttiva che al 1° luglio 1994 fosse ancora tutelata dalle normative degli Stati membri in materia di diritto d’autore e di diritti connessi o che, a tale data, fosse conforme ai requisiti di tutela previsti dalla presente direttiva».

D.      Diritto nazionale

18.      L’articolo 38 del Copyright and Related Rights Act 2000 (n. 28 del 2000) (legge irlandese del 2000 sul diritto d’autore e i diritti connessi; in prosieguo: il «CRRA 2000») prevede una licenza ipso iure in determinate circostanze. In particolare, esso prevede quanto segue:

«1)      (...) chiunque intenda:

a)      riprodurre in pubblico una registrazione sonora, o

b)      inserire una registrazione sonora in una trasmissione radiotelevisiva o in un servizio di programmi via cavo,

può farlo ipso iure a condizione che

i)      accetti di effettuare pagamenti a una società di gestione collettiva relativamente a detta riproduzione o inserimento in una trasmissione radiotelevisiva o in un servizio di programmi via cavo;

ii)      soddisfi i requisiti del presente articolo.

2)      Chiunque può avvalersi del diritto di riprodurre in pubblico una registrazione sonora o inserirla in una trasmissione radiotelevisiva o in un servizio di programmi via cavo, a condizione che

a)      comunichi a ciascuna società di gestione collettiva interessata la propria intenzione di riprodurre in pubblico le registrazioni sonore o di inserire registrazioni sonore in una trasmissione radiotelevisiva o in un servizio di programmi via cavo,

b)      informi ciascuna di dette società della data in cui o a partire dalla quale intende riprodurre in pubblico le registrazioni sonore o inserirle in una trasmissione radiotelevisiva o in un servizio di programmi via cavo,

c)      effettui pagamenti alla società di gestione collettiva (...)

(...)».

19.      L’articolo 184 del CRRA 2000 stabilisce le circostanze in cui, tra l’altro, una registrazione sonora può beneficiare della tutela del diritto d’autore. Esso dispone quanto segue:

«1)      Un’opera letteraria, teatrale, musicale o artistica, una registrazione sonora, una pellicola, una composizione tipografica di un’edizione pubblicata o una banca dati originale possono beneficiare della tutela del diritto d’autore quando sono messe a disposizione del pubblico per la prima volta:

a)      nello Stato; o

b)      in qualsiasi paese, territorio, Stato o zona ai quali si estende la pertinente disposizione della presente parte.

2)      Ai fini del presente articolo, la legittima messa a disposizione del pubblico di un’opera in un paese, territorio, Stato o zona è considerata la prima legittima messa a disposizione del pubblico dell’opera, anche se detta opera è contemporaneamente messa legittimamente a disposizione del pubblico in un altro luogo; a tal fine, inoltre, la legittima messa a disposizione del pubblico di un’opera in un altro luogo entro i 30 giorni precedenti è considerata contemporanea».

20.      L’articolo 288 del CRRA 2000 stabilisce quanto segue:

«Una prestazione è considerata tutelabile ai fini delle disposizioni della presente parte e della parte IV se è resa da un soggetto idoneo o da un cittadino idoneo, o se ha luogo in un paese, territorio, Stato o zona idoneo, conformemente al presente capo».

21.      L’articolo 287 del CRRA 2000 prevede:

«Nella presente parte e nella parte IV

per “paese idoneo” si intende

a)      l’Irlanda,

b)      un altro Stato membro dello [Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)], oppure

c)      nella misura in cui lo preveda un decreto emesso ai sensi dell’articolo 289, un paese designato a termini di detto articolo;

per “soggetto idoneo” si intende: un cittadino o un soggetto di diritto di un paese idoneo, oppure un soggetto domiciliato o abitualmente residente in un paese idoneo; e

per “cittadino idoneo” si intende: un cittadino irlandese o un soggetto domiciliato o abitualmente residente in Irlanda».

22.      Ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 1, del CRRA 2000:

«Il governo può designare con decreto come paese che può accedere al beneficio della tutela ai sensi della presente parte e della parte IV qualsiasi paese, territorio, Stato o zona relativamente a cui il governo abbia accertato che, in base alla sua normativa, è stata o sarà disposta un’adeguata tutela delle prestazioni artistiche irlandesi».

II.    Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

23.      La controversia nel procedimento principale riguarda la riscossione e la distribuzione delle tariffe dovute per la riproduzione di musica registrata in pubblico o per la radiodiffusione di musica registrata. Ai sensi della legislazione nazionale, il proprietario di un bar, di un locale notturno o di qualsiasi altro luogo pubblico che intenda riprodurre musica registrata è tenuto a pagare una tariffa per tale utilizzo. Analogamente, anche chi intenda inserire una registrazione sonora in un servizio di trasmissione radiotelevisiva o un servizio di distribuzione via cavo è tenuto a pagare una tariffa per tale inserimento. Detto obbligo è definito in dettaglio dalla normativa nazionale nel CRRA 2000.  La normativa prevede che l’utilizzatore paghi una tariffa per la licenza unica a una società di gestione collettiva che rappresenta il produttore della registrazione sonora, ma che l’importo così raccolto sia ripartito tra il produttore e gli artisti interpreti o esecutori.

24.      La ricorrente nel procedimento principale, la Recorded Artists Actors Performers Ltd (in prosieguo: la «RAAP»), è una società irlandese di gestione collettiva che gestisce i diritti di alcuni artisti. La prima convenuta, la Phonographic Performance (Ireland) Ltd (in prosieguo: la «PPI»), è una società irlandese di gestione collettiva che rappresenta i diritti che i produttori di fonogrammi detengono sulle registrazioni sonore o sui fonogrammi in Irlanda.

25.      La RAAP e la PPI hanno concluso un contratto che stabilisce le modalità di riscossione e distribuzione delle tariffe dovute per la riproduzione di registrazioni sonore in pubblico (bar e altri luoghi accessibili al pubblico) in Irlanda da parte degli utenti in Irlanda (5).

26.      La controversia tra la RAAP e la PPI nasce dal fatto che il CRRA 2000 contempla diversi requisiti, rispettivamente, per i produttori e per gli artisti interpreti o esecutori, che hanno l’effetto di escludere taluni artisti interpreti o esecutori di determinati paesi dal diritto a un’equa remunerazione (in particolare, gli Stati Uniti d’America). Ciò ha consentito alla PPI di sostenere, a quanto pare, che non vi è alcun obbligo giuridico di pagare quei determinati artisti interpreti o esecutori e che, di conseguenza, la PPI avrebbe il diritto di trattenere le tariffe corrispondenti ai suddetti artisti interpreti o esecutori e riscosse in base al contratto.

27.      La RAAP ritiene che le tariffe per la licenza spettanti ai sensi del CRRA 2000 – che ha recepito la direttiva 92/100, quest’ultima codificata e sostituita dalla direttiva 2006/115 – debbano, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e agli accordi internazionali cui essa fa riferimento, essere suddivise tra il produttore e l’artista interprete o esecutore. La nazionalità e la residenza dell’artista interprete o esecutore sono irrilevanti.

28.      D’altro canto, la PPI sostiene che gli artisti interpreti o esecutori che non sono né cittadini del SEE né residenti, e le cui prestazioni artistiche non hanno origine in una registrazione sonora effettuata nel SEE, non hanno diritto di ricevere una quota di remunerazione quando tali prestazioni artistiche hanno luogo in Irlanda. In caso contrario, ove vi fosse l’obbligo di remunerare quegli artisti interpreti o esecutori, ciò contrasterebbe con l’approccio di reciprocità internazionale adottato dall’Irlanda e contenuto nel CRRA 2000. In particolare, se si dovesse seguire la posizione della RAAP, gli artisti interpreti o esecutori statunitensi verrebbero pagati in Irlanda, sebbene gli artisti interpreti o esecutori irlandesi non ricevano un’equa remunerazione negli Stati Uniti.

29.      La RAAP ha presentato ricorso contro la PPI dinanzi al giudice del rinvio, il quale osserva che una lettura combinata degli articoli 38, 184, 208, 287 e 288 del CRRA 2000 ha l’effetto di escludere – a meno che non venga adottato un decreto ai sensi dell’articolo 289 di tale legge (quod non finora) – gli artisti interpreti o esecutori «non SEE» dal beneficio della loro quota di diritti riscossi ai sensi della suddetta legge, con la conseguenza che, spesso, i produttori (compresi quelli stabiliti al di fuori del SEE) beneficiano della totalità di tali tariffe.

30.      Nel caso di una registrazione sonora che coinvolga produttori e artisti interpreti o esecutori statunitensi, il produttore riceverebbe la totalità dei diritti di licenza dovuti dagli utenti in Irlanda. La ragione di ciò sta nel fatto che i criteri di ammissibilità al pagamento, contenuti nel CRRA 2000, sono più flessibili per i produttori che per gli artisti interpreti o esecutori.

31.      Pertanto, il suddetto atto normativo appare incompatibile con l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, nella misura in cui quest’ultima prevede la ripartizione di un’equa remunerazione tra produttori e artisti interpreti o esecutori.

32.      Ne consegue che la soluzione del procedimento principale dipende, in particolare, dalla possibilità o meno per l’Irlanda di legiferare – senza violare la direttiva 2006/115 (e, in precedenza, la direttiva 92/100) – nel senso che, sul suo territorio, gli «artisti interpreti o esecutori» menzionati in detta direttiva non comprendono gli artisti interpreti o esecutori «non SEE», quali sono gli artisti interpreti o esecutori statunitensi.

33.      Data l’alta posta in gioco di questo ricorso, lo Stato irlandese, l’Attorney General irlandese e il Minister for Enterprise and Innovation (Ministro per l’imprenditoria e l’innovazione, Irlanda) hanno deciso di partecipare al procedimento principale come seconda, terza e quarta parte resistente. La sentenza integrale figura in appendice alla decisione di rinvio e permette una migliore comprensione delle questioni alla base della decisione.

34.      Il giudice del rinvio osserva che il fatto che la legislazione nazionale tratti i domiciliati e i residenti nel SEE allo stesso modo dei cittadini irlandesi significa che essa non lede il principio generale di non discriminazione ai sensi del diritto dell’Unione. Tuttavia, tale normativa deve essere compatibile non solo con il suddetto principio generale, ma anche con l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. In base a tale disposizione gli Stati membri devono «garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione».

35.      Il giudice del rinvio rileva che rimane incerto in quale misura sia legittimo basarsi sulle disposizioni del WPPT (di cui l’Irlanda e l’Unione sono parti) e della Convenzione di Roma (di cui l’Irlanda è parte) per l’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2006/115.

36.      In particolare, occorre stabilire se il «trattamento nazionale», contenuto in ciascuno di tali trattati, debba svolgere un ruolo nell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

37.      Atteso che, da un lato, la nozione di «trattamento nazionale» – a differenza di talune altre nozioni contenute nella Convenzione di Roma e nel WPPT – non è stata espressamente ripresa nella direttiva 2006/115, ma che, dall’altro – a causa della ratifica del WPPT da parte dell’Unione – tale nozione fa parte del diritto dell’Unione, non è chiaro quale sia, in definitiva, la portata della nozione medesima per l’interpretazione del diritto dell’Unione nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi.

38.      Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di chiarire se questo trattamento asimmetrico dei produttori e degli artisti interpreti o esecutori rappresenti una risposta legittima a una riserva ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT (in particolare, quella formulata dagli Stati Uniti d’America).

39.      Alla luce di quanto sopra, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’obbligo incombente al giudice nazionale di interpretare (...) la direttiva 2006/115 (...) alla luce dell’oggetto e dello scopo della convenzione di Roma e/o del WPPT si limiti alle nozioni cui la direttiva fa espressamente riferimento o se, invece, detto obbligo si estenda anche alle nozioni presenti esclusivamente nei due accordi internazionali. In particolare, in quale misura l’articolo 8 della direttiva debba essere interpretato alla luce del requisito del “trattamento nazionale” di cui all’articolo 4 del WPPT.

2)      Se uno Stato membro abbia la facoltà di prescrivere i criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come “artisti interpreti o esecutori (...) in questione” ai sensi dell’articolo 8 della direttiva. In particolare, se uno Stato membro possa limitare il diritto a una quota dell’equa remunerazione ai casi in cui: i) l’esecuzione ha luogo in un paese del [SEE]; oppure ii) gli artisti interpreti o esecutori hanno il domicilio o la residenza in un paese del SEE.

3)      Quale sia la discrezionalità di cui gode uno Stato membro nel rispondere a una riserva formulata da un’altra parte contraente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT. In particolare, se lo Stato membro sia tenuto a rispecchiare esattamente le condizioni della riserva formulata dall’altra parte contraente. Se una parte contraente abbia l’obbligo di non applicare la regola dei 30 giorni di cui all’articolo 5 della Convenzione di Roma qualora da detta regola possa conseguire che un produttore della parte contraente che si avvale della riserva riceva il compenso di cui all’articolo 15, paragrafo 1, ma gli artisti interpreti o esecutori della medesima registrazione non lo ricevano. In subordine, se la parte contraente che risponde alla riserva abbia la facoltà di garantire ai cittadini della parte contraente che si avvale della riserva diritti più ampi di quelli riconosciuti da quest’ultima parte contraente; in altri termini, se la parte che risponde alla riserva possa garantire diritti che non sono concessi su base di reciprocità dalla parte che si avvale della riserva.

4)      Se sia comunque consentito limitare il diritto a un’equa remunerazione ai soli produttori di una registrazione sonora, vale a dire negare il diritto agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono state fissate in detta registrazione sonora».

40.      Sono state presentate alla Corte osservazioni scritte dalla RAAP, dalla PPI, dall’Irlanda e dalla Commissione europea. Tutte le suddette parti hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 4 febbraio 2020.

III. Analisi

A.      Sulla prima questione

1.      Riepilogo degli argomenti delle parti

41.      La RAAP sostiene che l’obbligo del giudice nazionale di interpretare la direttiva 2006/115 alla luce dell’oggetto e dello scopo della Convenzione di Roma e/o del WPPT comporta l’obbligo di interpretare detta direttiva come un insieme di norme compatibili con gli obblighi contenuti in tali strumenti. L’articolo 8 della direttiva deve pertanto essere interpretato nel senso che esso estende i diritti previsti dall’articolo 8, paragrafo 2, della stessa a coloro che hanno diritto al trattamento nazionale con riferimento a tali diritti in forza dell’articolo 4 del WPPT.

42.      Inoltre, è necessario tenere conto della Convenzione di Roma, nonostante l’Unione non sia parte contraente. Per di più, tale convenzione ha svolto un ruolo importante nella genesi della direttiva 2006/115.

43.      L’interazione tra gli articoli 4 e 5 della Convenzione di Roma, da un lato, e gli articoli 3 e 4 del WPPT, dall’altro, è tale per cui le parti contraenti del WPPT sono tenute a estendere il beneficio del trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le prestazioni artistiche che sono incorporate in un fonogramma che può beneficiare del trattamento nazionale in forza della Convenzione di Roma. Il suddetto beneficio deve essere esteso a tutti gli artisti interpreti o esecutori di tali prestazioni artistiche, anche se essi non sono cittadini di uno Stato parte contraente.

44.      La PPI sostiene, in sostanza, che la direttiva 2006/115 dovrebbe essere interpretata, per quanto possibile, in modo coerente con il WPPT, e non in contrasto con gli obblighi dell’Unione o degli Stati membri ai sensi del WPPT o della Convenzione di Roma. Laddove nel testo della direttiva vengano utilizzate nozioni derivanti dalla Convenzione di Roma o dal WPPT, occorre tener conto della Convenzione o del WPPT (a seconda dei casi) nell’interpretare le espressioni che compaiono nel testo della direttiva. Pertanto, l’articolo 8, paragrafo 2, non può essere considerato, attraverso un processo di interpretazione di detta disposizione, nel senso che esso contiene intrinsecamente un obbligo di trattamento nazionale ai sensi dell’articolo 4 del WPPT, in quanto la direttiva non intende emanare alcuna misura per dare attuazione a tale obbligo del WPPT.

45.      L’Irlanda ammette, nell’ambito dell’interpretazione della Convenzione di Roma e del WPPT, che l’articolo 3, paragrafo 2, del secondo incorpora nello stesso la nozione di trattamento nazionale di cui agli articoli 4 e 5 della Convenzione di Roma: la nozione di trattamento nazionale comporta che gli Stati contraenti dovrebbero concedere il trattamento nazionale ogniqualvolta una prestazione artistica incorporata in un fonogramma sia pubblicata per la prima volta (o pubblicata entro 30 giorni) in un altro Stato contraente. Queste regole derivano dal «criterio di pubblicazione» e dalla nozione di «pubblicazione simultanea» previsti dalla Convenzione di Roma.

46.      Tuttavia, come è necessario per uno Stato che adotta un approccio dualistico al diritto internazionale, l’Irlanda cerca di garantire che solo la legislazione irlandese o dell’Unione, correttamente adottata, faccia sorgere diritti e obblighi nel sistema giuridico irlandese e dell’Unione.

47.      L’Irlanda deduce, in sostanza, che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non deve essere interpretato alla luce della nozione di «trattamento nazionale», prevista dal WPPT e dalla Convenzione di Roma. Detta direttiva non riguarda la situazione degli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni artistiche sono incorporate in un fonogramma pubblicato per la prima volta in uno Stato terzo.

48.      La Commissione fa valere, in sostanza, che dal tenore letterale, dal dettato generale e dalla finalità dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, nonché dall’obbligo di interpretare tale direttiva conformemente agli accordi internazionali conclusi dall’Unione, risulta che gli artisti interpreti o esecutori interessati comprendono, in linea di principio, quelli di tutte le parti contraenti del WPPT, siano essi residenti all’interno o al di fuori del SEE.

2.      Analisi

49.      Con la prima questione, il giudice del rinvio desidera sapere come debba essere interpretata la direttiva 2006/115 qualora talune nozioni espressamente menzionate negli accordi internazionali in materia di diritto d’autore e diritti connessi, come l’obbligo di applicare il trattamento nazionale di cui all’articolo 4 del WPPT, non figurino nella direttiva.

50.      Da un lato, l’importanza dell’obbligo di trattamento nazionale è già evidente dal fatto che esso è sempre stato al centro di qualsiasi accordo multilaterale sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed è uno dei principali vantaggi che le parti contraenti traggono dall’adesione (6). Dall’altro, va tenuto presente che il diritto alla remunerazione (ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2006/115 o dell’articolo 15 del WPPT) è, in termini economici, tra i diritti più importanti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi.

51.      La RAAP e la Commissione sostengono che gli artisti interpreti o esecutori interessati dal diritto ad un’equa remunerazione, riconosciuto dalla normativa dell’Unione, comprendono, in linea di principio, gli artisti interpreti o esecutori di paesi terzi la cui musica è trasmessa nell’Unione. Dette parti sostengono che ciò deriva sì dai termini generici utilizzati dal legislatore dell’Unione («gli artisti interpreti o esecutori») e dagli obiettivi della direttiva 2006/115 (livello di protezione elevato), ma soprattutto dall’obbligo di interpretare il diritto derivato dell’Unione conformemente agli accordi internazionali conclusi dall’Unione, come il WPPT, il cui articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, obbliga le parti contraenti (l’Unione europea e i suoi Stati membri) ad applicare il «trattamento nazionale» in relazione all’equa remunerazione dovuta agli artisti interpreti o esecutori.

52.      Sono giunto alla conclusione che tale linea di pensiero è corretta.

53.      Analizzando il testo della direttiva 2006/115, è chiaro che i cittadini di paesi terzi non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva e, per di più, ciò è pienamente coerente con gli obblighi dell’Unione nel contesto del WPPT e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È possibile affermare che, sotto il profilo dei diritti fondamentali, sia gli Stati membri sia l’Unione devono garantire che, nell’Unione, ogni artista interprete o esecutore e produttore riceva un’equa remunerazione per la comunicazione al pubblico della sua prestazione artistica, nonostante l’esistenza di una riserva formulata da uno Stato terzo che produce l’effetto di far sì che gli artisti interpreti o esecutori e produttori del SEE non ricevano tale remunerazione sul territorio di detto Stato terzo. I diritti fondamentali sono di natura universale e ciò che è in discussione nel caso di specie è il diritto di proprietà.

54.      La tesi della PPI e dell’Irlanda equivale a dire che, dato che non è possibile rinvenire ogni singola norma nell’acquis, gli Stati membri hanno piena libertà.

55.      È sufficiente osservare che la Corte ha già respinto tale argomentazione nella sentenza sui diritti connessi del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio, (C‑114/12, EU:C:2014:2151, in particolare al punto 70) e nel parere 3/15 della Corte (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate) (EU:C:2017:114).

56.      In primo luogo, occorre stabilire se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 debba essere letto alla luce della condizione del trattamento nazionale degli artisti interpreti o esecutori di paesi terzi contenuto nell’articolo 4, paragrafo 1, del WPPT. A tal fine, è necessario stabilire se la suddetta condizione debba essere considerata un obbligo incombente agli Stati membri in quanto parti contraenti di tale accordo misto, o se si tratti piuttosto di un obbligo che deve essere assunto dall’Unione in quanto parte contraente del medesimo accordo.

57.      La Corte ha già esaminato l’articolo 8 della direttiva 2006/115 alla luce degli obblighi internazionali dell’Unione nelle cause SCF [Società Consortile Fonografici] (7), PPL Ireland (8) e Verwertungsgesellschaft Rundfunk (9).

58.      La suddetta giurisprudenza affronta il rapporto tra la direttiva e i vari accordi internazionali, e interpreta alcune nozioni contenute nel testo dell’articolo 8 della direttiva alla luce degli obblighi internazionali dell’Unione contenuti negli accordi.

59.      In particolare, nella sentenza Società Consortile Fonografici (SCF) (C‑135/10, EU:C:2012:140, punti da 37 a 56) la Corte ha affrontato il rapporto tra l’Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; in prosieguo: l’«Accordo TRIPS»), il WPPT e la Convenzione di Roma.

60.      La Corte ha ricordato che, a norma dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, «gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri». È il caso del WPPT di cui l’Unione è effettivamente parte contraente; detto trattato è altresì parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Ne consegue che tale trattato vincola le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri. Relativamente alla Convenzione di Roma, le sue disposizioni non fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea (l’Unione non vi ha aderito e non può ritenersi che si sia sostituita agli Stati membri per quanto riguarda la sua applicazione, non foss’altro perché non tutti vi hanno aderito, come nel caso di Malta).

61.      Per quanto riguarda il WPPT, la Corte ha inoltre statuito, nella sentenza SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 47), che l’articolo 23, paragrafo 1, del WPPT richiede che le parti contraenti si impegnino ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l’applicazione del trattato stesso. Ne discende che l’applicazione delle disposizioni del WPPT, per quanto concerne la loro esecuzione o i loro effetti, è subordinata all’intervento di atti ulteriori. Disposizioni del genere non hanno pertanto efficacia diretta nel diritto dell’Unione e non sono idonee a creare in capo ai privati diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi di tale ordinamento giuridico.

62.      Tuttavia, nella stessa sentenza la Corte ha anche affermato, alla luce del decimo considerando della direttiva 92/100, che, poiché la direttiva in parola si propone di armonizzare taluni aspetti in materia di proprietà intellettuale nel rispetto delle convenzioni internazionali rilevanti in ambito di diritto d’autore e di diritti connessi quali, segnatamente, l’Accordo TRIPS, il WPPT e la Convenzione di Roma; la direttiva medesima configura un complesso di previsioni compatibili con quelle contenute nelle summenzionate convenzioni.

63.      In effetti, l’approccio che promuovo in queste conclusioni sembra essere l’unico coerente con l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE e con la giurisprudenza consolidata secondo cui le norme di diritto derivato dell’Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce degli obblighi di diritto internazionale dell’Unione, in particolare quando tali norme siano dirette, precisamente, a dare esecuzione ad un accordo internazionale concluso dall’Unione europea (10).

64.      La piena portata del compito di dare un’interpretazione coerente in circostanze in cui l’Unione europea ha aderito all’accordo internazionale in questione è dimostrata dalla sentenza Hermès (11), in cui la Corte ha deciso che non solo i provvedimenti dell’Unione destinati ad attuare gli obblighi internazionali dell’Unione devono essere interpretati alla luce di tali obblighi, ma che le norme nazionali che danno attuazione al provvedimento dell’Unione in questione devono essere singolarmente conformi ai requisiti degli accordi internazionali di cui l’Unione europea è parte.

65.      Inoltre, tanto il WPPT quanto la direttiva 2006/115 fanno riferimento al diritto di ricevere un’equa remunerazione nel settore di cui trattasi.

66.      Ricordo che la direttiva 92/100 era il predecessore della direttiva 2006/115. Lo scopo e l’obiettivo della precedente direttiva erano di porre in essere il primo elemento costitutivo di un mercato interno dei diritti d’autore e dei diritti connessi. L’intenzione del legislatore dell’Unione, come confermato dalla proposta modificata di detta direttiva (12), era di seguire in larga misura le disposizioni della Convenzione di Roma al fine di ottenere una protezione minima uniforme nell’Unione. Tuttavia, esso ha avuto cura di farlo nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui gli Stati membri erano parte. La (allora) Comunità europea non era parte di alcuna convenzione in materia di proprietà intellettuale.

67.      Il considerando 10 della direttiva 92/100 (che corrisponde al considerando 7 della direttiva 2006/115) così recita: «(...) occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d’autore e i diritti connessi in molti Stati membri».

68.      Diversi aspetti sono andati oltre la Convenzione di Roma. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, è stato introdotto un diritto esclusivo per gli artisti interpreti o esecutori di autorizzare o vietare la fissazione delle loro prestazioni artistiche (articolo 7); e un diritto esclusivo di radiodiffusione via etere e di comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, salvo se effettuate a partire da una fissazione.

69.      L’articolo 8 della direttiva 92/100 è stato inserito dal Parlamento europeo e accettato dalla Commissione nella sua proposta modificata, a complemento dell’introduzione in altre parti della direttiva (articolo 7) del diritto esclusivo per gli artisti interpreti o esecutori di autorizzare o vietare la riproduzione delle fissazioni in fonogrammi della loro prestazione artistica. L’intenzione era quella di consentire agli artisti interpreti o esecutori di condividere con i produttori qualsiasi ulteriore uso dei fonogrammi da parte di terzi, talvolta descritto come uso secondario.

70.      In seguito all’adozione del WPPT, la direttiva 2001/29/CE (13) è divenuta il veicolo per l’attuazione dei nuovi obblighi derivanti dal WPPT e dal Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi (WCT) (v. considerando 15 di detta direttiva).

71.      Come giustamente sottolineato dalla Commissione, resta il fatto che il legislatore dell’Unione non ha adottato alcuna nuova azione specifica per introdurre l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del WPPT.

72.      Ritengo che ciò non fosse comunque necessario, in quanto l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, che era precedente all’adesione al WPPT da parte dell’Unione, corrisponde specificamente all’articolo 15 del WPPT e lo attua.

73.      Pertanto, il legislatore dell’Unione ha chiaramente ritenuto che, tramite l’articolo 8 della direttiva 92/100, esso aveva adempiuto l’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del WPPT di introdurre il diritto a un’equa remunerazione come previsto dall’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del WPPT.

74.      Dalle considerazioni che precedono si evince che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 (come l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115) deve essere interpretato in conformità del WPPT.

75.      È importante sottolineare che, in occasione della ratifica del WPPT, l’Unione europea non ha formulato alcuna riserva e, pertanto, rimane vincolata dagli obblighi di fornire un trattamento nazionale e di applicare la direttiva 2006/115 senza restrizioni.

76.      Dalla giurisprudenza risulta che le nozioni contenute nella direttiva 2006/115 devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce di quelle del WPPT (14) e in un modo compatibile con tali accordi, tenendo conto parimenti del contesto in cui dette nozioni s’inscrivono e degli scopi perseguiti dalle disposizioni in parola. L’interpretazione della direttiva deve tener conto dell’articolo 4 del WPPT. Ciò significa che gli Stati membri devono attuare la direttiva in modo conforme all’obbligo del trattamento nazionale ai sensi del WPPT.

77.      La Commissione sostiene correttamente che la direttiva 2006/115 si applica agli atti che si verificano nel territorio dell’Unione e, come la maggior parte degli strumenti adottati nell’acquis in materia di diritto d’autore, ne definisce il campo di applicazione ratione materiae e non ratione personae (15).

78.      Ritornerò sul campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 nella risposta alla seconda, terza e quarta questione.

79.      La tutela è conferita ai titolari dei diritti le cui opere o altri materiali protetti, come le prestazioni artistiche, i fonogrammi o le trasmissioni, soddisfano i requisiti di tutela ratione materiae ai sensi della direttiva 2006/115. Lo sfruttamento da parte di terzi, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, aziona le tutele garantite dalla direttiva.

80.      Le disposizioni in questione richiedono semplicemente che l’utente abbia azionato il diritto alla remunerazione riproducendo la registrazione sonora nell’Unione. In tal senso, una prestazione artistica si svolge nell’Unione/nel SEE indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza dell’artista interprete o esecutore o del produttore discografico o dal luogo in cui avviene la prima fissazione.

81.      Concordo con la Commissione sul fatto che il testo della direttiva 2006/115 non presenta ambiguità e che l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, senza restrizioni ai beneficiari di altre parti contraenti è coerente non solo con l’obbligo del trattamento nazionale, ma anche con la finalità e l’obiettivo della direttiva, rappresentato da un livello di tutela elevato e uniforme (16) e dal buon funzionamento del mercato interno.

82.      Pertanto, l’Irlanda, al pari di ogni Stato membro, non ha (e non ha mai avuto) il potere discrezionale di applicare i propri criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o esecutori (…) in questione» ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2006/115, poiché ciò è disciplinato esclusivamente dalla direttiva in quanto materia di diritto dell’Unione alla luce degli obblighi della stessa ai sensi del WPPT.

83.      Di conseguenza, la Commissione ha ragione nel sostenere che la direttiva 2006/115 è coerente con l’obbligo dell’Unione derivante dagli strumenti internazionali di fornire un trattamento nazionale in termini di portata ratione materiae e di applicazione a tutti gli atti all’interno dell’Unione. Ciò non richiede, ai fini della compatibilità della direttiva sia compatibile con l’articolo 4 del WPPT, un riferimento specifico alla nozione di trattamento nazionale. L’obbligo di interpretare l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva alla luce dell’articolo 4 del WPPT non è quindi pregiudicato dal fatto che il trattamento nazionale non sia espressamente menzionato nella direttiva. Nella causa SENA, C‑245/00, EU:C:2002:543, l’avvocato generale Tizzano ha concluso che le regole sul trattamento nazionale ai sensi della Convenzione di Roma sono parte integrante del diritto dell’Unione europea; osservo che dette conclusioni sono precedenti alla ratifica formale del WPPT da parte dell’Unione (17). L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 corrisponde infatti all’articolo 15 del WPPT.

84.      È importante sottolineare che, per ottemperare agli obblighi previsti dal WPPT (v. la dichiarazione della Comunità europea di cui all’articolo 26 del WPPT), l’Unione deve (essere in grado di) garantire che i suoi Stati membri rispettino l’obbligo del trattamento nazionale. Questo è uno dei modi per garantire il rispetto del trattamento nazionale.

85.      A tal riguardo, condivido l’argomento della decisione di rinvio (punto 37) secondo cui si può fare riferimento all’articolo 23, paragrafo 1, del WPPT, che stabilisce che le parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l’applicazione del trattato stesso. Quindi l’Unione europea, in quanto parte contraente, è soggetta a questo obbligo, e uno dei modi con cui essa vi ottempera è per mezzo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

86.      Da quanto precede consegue che l’argomento dedotto dalla PPI, secondo cui, in assenza di una specifica disposizione in detta direttiva, il trattamento nazionale è lasciato agli Stati membri, non può essere accolto.

87.      Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato alla luce dei requisiti del WPPT di cui l’Unione è parte e che esso è coerente con l’obbligo dell’Unione di fornire un trattamento nazionale, come prescritto dall’articolo 4 del WPPT, senza che sia necessaria una disposizione specifica in tal senso.

B.      Sulla seconda questione

1.      Sintesi degli argomenti delle parti

88.      La RAAP sostiene che uno Stato membro non ha il potere discrezionale di prescrivere criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o esecutori (…) in questione» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, nella misura in cui tali criteri sono in conflitto con gli obblighi dello Stato membro ai sensi della Convenzione di Roma e/o del WPPT.

89.      La PPI fa valere, in sostanza, che, poiché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva non adotta alcuna misura per dare effetto al requisito del trattamento nazionale contenuto nell’articolo 4 del WPPT, in circostanze in cui la prestazione artistica in questione non ha avuto luogo nel SEE e non è stata eseguita da un cittadino domiciliato o residente nel SEE, gli Stati membri mantengono pieno potere discrezionale di stabilire i criteri in base ai quali i beneficiari del diritto di cui all’articolo 8, paragrafo 2, sono identificati, fatto salvo, naturalmente, il rispetto da parte degli Stati membri dei propri obblighi derivanti dai trattati internazionali. Di conseguenza, non è contrario all’obbligo di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva limitare il diritto a una quota del pagamento di un’equa remunerazione ai casi in cui la registrazione utilizzata per la radiodiffusione via etere o la comunicazione al pubblico nello Stato membro sia stata (i) di una prestazione artistica che ha avuto luogo in un paese del SEE o (ii) sia stata eseguita da un artista interprete o esecutore che ha la cittadinanza, il domicilio o la residenza in un paese del SEE.

90.      L’Irlanda sottolinea che la direttiva 2006/115 consente agli Stati membri come l’Irlanda, nell’attuazione della direttiva medesima, un normale potere discrezionale legislativo in materia di forma e di metodi, una volta che gli obiettivi della direttiva siano stati recepiti nel diritto nazionale.

91.      In ogni caso, l’Irlanda deduce, in sostanza, che non vi è alcun obbligo che le imponga di prevedere un’equa remunerazione ogniqualvolta sorga un diritto di remunerazione per un produttore discografico in base alla regola della prima pubblicazione e alla regola dei 30 giorni prevista dalla Convenzione di Roma e recepita nel WPPT in ragione dell’articolo 4 del WPPT. Nessuno di questi strumenti ha effetti diretti, né vi sono passaggi nel testo della direttiva che rinviino a tali nozioni, per cui non vi è nulla su cui basarle.

92.      La Commissione ritiene, in sostanza, che alla seconda questione si debba rispondere che uno Stato membro non ha il potere discrezionale di prescrivere criteri per stabilire quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o esecutori (…) in questione» ai sensi dell’articolo 8 della direttiva.

2.      Analisi

93.      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se gli Stati membri abbiano il potere discrezionale di applicare i propri criteri alla nozione di «artisti interpreti o esecutori (…) in questione» basandosi sugli accordi internazionali in materia di diritto d’autore e diritti connessi di cui sono parte, quali la Convenzione di Roma e il WPPT, anche in circostanze in cui l’esecuzione ha luogo nel SEE.

94.      A mio parere la risposta alla presente questione deriva da quella alla prima questione.

95.      Ritengo che, poiché la presente questione non si riferisce esplicitamente ad alcun obbligo internazionale, la risposta dovrebbe essere data unicamente con riferimento alla direttiva 2006/115 alla luce degli obblighi internazionali dell’Unione. Tratterò l’argomento di un eventuale potere discrezionale conferito dalle convenzioni internazionali nell’ambito della terza questione e, come vedremo, gli Stati membri non dispongono di tale potere discrezionale.

96.      L’articolo 8, paragrafo 2, della suddetta direttiva accorda la tutela agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori qualora siano soddisfatte due condizioni, vale a dire: i) la prestazione artistica è fissata in un fonogramma che è «pubblicato a scopi commerciali»; e ii) tale fonogramma è sfruttato da un utente mediante uno degli atti di comunicazione al pubblico o di radiodiffusione via etere.

97.      In mancanza di una definizione e di qualsiasi riferimento al diritto degli Stati membri, la nozione di fonogramma «pubblicato a scopi commerciali» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, deve essere intesa come nozione autonoma del diritto dell’Unione. Il suo contenuto può essere determinato dalla finalità e dall’obiettivo della disposizione: poiché la finalità dell’articolo 8, paragrafo 2, è dare attuazione all’articolo 15 del WPPT, si dovrebbe ricorrere in primo luogo alla pertinente definizione di «pubblicazione» di cui all’articolo 2, lettera e), del WPPT, in cui per «pubblicazione» di un’esecuzione fissa o di un fonogramma si intende l’offerta al pubblico di copie dell’esecuzione fissa o del fonogramma, con il consenso del titolare del diritto e a condizione che le copie siano offerte al pubblico in quantità ragionevole.

98.      Il WPPT ha stabilito che le prestazioni artistiche che sono state fissate su un fonogramma devono godere di un trattamento nazionale in tutti i casi in cui il fonogramma può beneficiare della tutela. Mentre le parti contraenti della Convenzione di Roma e del WPPT godono di una certa discrezionalità in relazione ad aspetti dei loro obblighi di trattamento nazionale, questo è un obbligo preciso senza alcuna possibilità di deroga. La RAAP sostiene che i criteri per il godimento del diritto non devono pregiudicare la garanzia di remunerazione per entrambi i gruppi di titolari dei diritti e il diritto effettivo e sostanziale per entrambi che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 intende conferire.

99.      Come giustamente sottolineato dalla Commissione, la definizione di «pubblicazione» di cui all’articolo 2, lettera e), del WPPT non fa alcun riferimento al luogo di pubblicazione, né alla prima pubblicazione (corsivo aggiunto). Piuttosto, si riferisce unicamente all’atto di offerta al pubblico previo consenso. Tale atto di offrire un fonogramma che comprende una prestazione artistica fissata deve essere un atto che ha luogo nell’Unione. Esso deve essere altresì «a fini commerciali», i quali, in mancanza di una definizione, devono essere intesi nel senso che un siffatto fonogramma è in libera circolazione e disponibile sul mercato per l’uso, previo consenso.

100. Tuttavia, non vi è nulla nel testo dell’articolo 8, paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 15 del WPPT, da cui si possa dedurre che la particolare prestazione artistica fissata nel fonogramma deve essere stata eseguita per la prima volta o che tale esecuzione deve essere stata fissata per la prima volta (corsivo aggiunto) nell’Unione per poter beneficiare del diritto a un’equa remunerazione.

101. In particolare, uno Stato membro non può limitare il diritto a una quota dell’equa remunerazione ai casi in cui la prestazione artistica ha luogo nel SEE, indipendentemente dal fatto che gli artisti interpreti o esecutori siano domiciliati o residenti in un paese del SEE. Invero, la direttiva 2006/115 non presenta alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri a questo riguardo.

102. Come illustrato al paragrafo 97 delle presenti conclusioni, la nozione di fonogramma «pubblicato a scopi commerciali» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, deve essere intesa come nozione autonoma del diritto dell’Unione. Le disposizioni di cui trattasi richiedono soltanto che l’utente abbia fatto sorgere il diritto alla remunerazione riproducendo la registrazione sonora nel territorio dell’Unione. In tal senso, una prestazione artistica ha luogo nell’Unione/nel SEE indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza dell’artista interprete o esecutore o del produttore discografico o dal luogo in cui avviene la prima fissazione.

103. L’articolo 8, paragrafo 2, si applica all’uso secondario di un fonogramma, diretto o indiretto, che ha luogo nel territorio dell’Unione/del SEE. Se letto alla luce dell’articolo 2, lettera a), che fa riferimento all’«artista interprete o esecutore» in modo generico, e dell’articolo 15 del WPPT, l’articolo 8, paragrafo 2, è attivato da qualsiasi utente che compia un atto di comunicazione al pubblico che rende udibile al pubblico il suono o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma, segnatamente con la riproduzione del fonogramma o la radiodiffusione via etere, vale a dire con mezzi analogici tradizionali.

104. Pertanto, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, l’«artista interprete o esecutore (…) in questione» è l’artista interprete o esecutore, ossia una persona la cui esecuzione è resa udibile quando un fonogramma in cui tale esecuzione è fissata viene eseguito nel territorio dell’Unione.

105. Come ha sottolineato la Commissione a questo proposito, l’articolo 8, paragrafo 2, differisce dagli articoli 4 e 5 della Convenzione di Roma, che consentono alle parti contraenti di applicare un criterio di nazionalità o di fissazione o pubblicazione sia per i produttori sia per le prestazioni artistiche fissate in fonogrammi. Tuttavia, questo non è il caso dell’articolo 8, paragrafo 2.

106. La Corte ha anche interpretato le nozioni di «comunicazione al pubblico» e di «fonogramma» (sentenze SCF, PPL Ireland e Rundfunk (18)), nonché di «luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso» (sentenza Rundfunk) con riferimento al WPPT e anche alla Convenzione di Roma. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 richiede un’interpretazione individuale dell’identità dell’«utente» e della questione dell’uso del fonogramma in questione (sentenza SCF).

107. Inoltre, ritengo (al pari della Commissione) che questa lettura della direttiva 2006/115 sia l’unica coerente con un elevato livello di tutela (considerando 5), una protezione uniforme e il buon funzionamento del mercato interno (considerando 17) (19).

108. Come la Corte ha già statuito nelle sentenze SCF e PPL Ireland, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 prevede un diritto per gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi che ha carattere compensativo e che può essere esercitato in caso di utilizzo di un’opera o di altro materiale protetto. Si tratta di un diritto, di natura essenzialmente economica, che non è idoneo ad essere esercitato prima che un fonogramma pubblicato per scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, siano già stati utilizzati per una comunicazione al pubblico da parte di un utente.

109. Al tempo stesso, la direttiva 2006/115 non fa alcun riferimento esplicito alle legislazioni degli Stati membri per determinare il significato e la portata di una delle nozioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Di conseguenza, in considerazione della necessità di un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e del principio di uguaglianza, tali nozioni devono di norma essere interpretate in modo autonomo e uniforme nel territorio dell’Unione europea (20).

110. Dalle considerazioni suesposte discende che uno Stato membro non ha il potere discrezionale di prescrivere i criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o esecutori (…) in questione» ai sensi dell’articolo 8 della direttiva. In particolare, uno Stato membro non può limitare il diritto a una quota dell’equa remunerazione ai casi in cui l’esecuzione ha luogo nel SEE, indipendentemente dal fatto che gli artisti interpreti o esecutori abbiano o meno il domicilio o la residenza in un paese del SEE.

C.      Sulla terza questione

1.      Sintesi degli argomenti delle parti

111. La RAAP sostiene che la discrezionalità di cui gode uno Stato membro nel dare una risposta reciproca a una riserva formulata da un’altra parte contraente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT è limitata, nella misura in cui la risposta deve riflettere i termini della riserva formulata. Una parte contraente non è tenuta ad accantonare le disposizioni della Convenzione di Roma relative alla regola dei 30 giorni per evitare criteri di qualificazione asimmetrici tra produttori discografici e artisti interpreti o esecutori. Ciò che è richiesto è il rispetto delle disposizioni del WPPT per la qualificazione delle esecuzioni ai fini del trattamento nazionale sulla base dell’incorporazione in un fonogramma protetto (recependo i criteri della Convenzione di Roma). Una parte contraente del WPPT è libera di concedere ai cittadini di un’altra parte contraente che abbia formulato una riserva ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, diritti più ampi di quelli previsti dalla parte che formula la riserva nel proprio diritto nazionale; tale disposizione deve tuttavia essere conforme ai requisiti del WPPT e, se del caso, alla Convenzione di Roma e alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

112. La PPI ritiene che, in linea di principio, uno Stato membro disponga di un margine di discrezionalità ai sensi del WPPT nel rispondere ad una riserva formulata in forza dell’articolo 15, paragrafo 3: esso non è tenuto a rispecchiare con precisione l’effetto di una riserva e ad evitare qualsiasi situazione in cui i cittadini dello Stato che formula la riserva si trovino in una posizione più vantaggiosa rispetto ai propri cittadini nei confronti dello Stato che formula la riserva. La stessa Convenzione di Roma prevedeva la possibilità che i cittadini di Stati non contraenti potessero ottenere un vantaggio non reciproco attraverso la regola dei 30 giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ma non imponeva agli Stati contraenti di evitare tale possibilità. L’Irlanda è obbligata, ai sensi della Convenzione di Roma, ad onorare i suoi obblighi nei confronti dei produttori statunitensi in base alla regola dei 30 giorni.

113. La posizione di vantaggio dei produttori statunitensi (e di altre parti contraenti che formulino una riserva) deriva dall’applicazione della regola della prima pubblicazione/dei 30 giorni ai sensi della sola Convenzione di Roma: l’Irlanda avrebbe potuto formulare una riserva conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della Convenzione di Roma in modo da escludere la possibilità di pagamenti ai produttori cittadini di Stati non contraenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, ma ha scelto di non farlo e non vi era tenuta. Essa non può essere obbligata ora a formulare una tale riserva in modo da garantire la parità di trattamento dei produttori e degli artisti interpreti o esecutori cittadini di Stati che hanno formulato riserve.

114. Una riserva formulata da una parte contraente del WPPT che esclude l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, ha come conseguenza che, nei confronti di tale parte contraente, rimane in vigore lo status quo ante per quanto riguarda il pagamento di un’equa remunerazione ai produttori e agli artisti interpreti o esecutori: in particolare, tale riserva implica che non può esistere un obbligo per l’Irlanda di prevedere pagamenti a favore di artisti interpreti o esecutori cittadini della parte che formula la riserva.

115. L’Irlanda ritiene che una riserva, indipendentemente dalla sua portata, dia alle altre parti contraenti il diritto di non prevedere alcun trattamento nazionale. Essa sostiene che una risposta della RAAP «esattamente speculare» non sia supportata dal testo, dalla finalità o dal contesto del WPPT. Nel caso di una riserva finalizzata a detta questione, una parte contraente è legittimata a trattare gli artisti interpreti o esecutori in modo diverso dai produttori di fonogrammi, quando un fonogramma viene pubblicato per la prima volta in uno Stato contraente. In linea di principio, e a prescindere dagli obblighi previsti dal Trattato, a meno che non sia applicabile un qualche divieto di diritto internazionale, la parte che risponde è libera di fornire un regime più generoso di quello previsto dalla parte che formula la riserva. Ciò potrebbe verificarsi in ragione di altre considerazioni non direttamente connesse alla materia o per ragioni di politica interna.

116. La Commissione deduce, in sostanza, che gli Stati membri non godono di alcun potere discrezionale in un settore di competenza esclusiva dell’Unione e non possono rispondere alle riserve formulate da altre parti contraenti o applicare criteri diversi da quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

2.      Analisi

117. Con la terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere se gli Stati membri possano rispondere alle riserve formulate da altre parti contraenti del WPPT o applicare le norme particolari della Convenzione di Roma sull’ammissibilità alla tutela.

118. Per quanto riguarda il rapporto tra la nozione di «compenso equo» di cui all’articolo 15 del WPPT, all’articolo 12, lettera d), della Convenzione di Roma (sul cui modello si ispira l’articolo 15 del WPPT) e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 (ora direttiva 2006/115), mi sembra che sia rilevante soltanto il WPPT. La Convenzione di Roma non fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e gli specifici requisiti ivi contenuti relativamente a ciò che rappresenta un fonogramma protetto ai sensi dell’articolo 5 non vincolano l’Unione, come non sono vincolanti le norme della Convenzione di Roma sul trattamento nazionale che consentono di scegliere tra fissazione, pubblicazione e nazionalità quali criteri per accedervi.

119. Come ha sottolineato la Commissione, nessuna delle suddette norme contenute nella Convenzione di Roma trova riflesso nel testo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, la quale, anche quando è stata adottata come direttiva 92/100, non consente alcuna riserva o restrizione alla sua applicazione.

120. Pertanto, in questa sede si dovrebbe analizzare solo l’articolo 4, paragrafo 2, del WPPT.

121. L’articolo 4, paragrafo 2, del WPPT, di cui l’Unione è parte contraente, prevede un’eccezione all’obbligo del trattamento nazionale in caso di riserve formulate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del medesimo trattato.

122. La Commissione sostiene che la direttiva 2006/115 rientra «in un settore che è ora di competenza esclusiva dell’Unione» e fa riferimento in generale alle «norme comuni dell’Unione in virtù dei vari diritti di proprietà intellettuale previsti dal diritto dell’Unione».

123. Secondo la Commissione, sebbene al momento della firma e della ratifica del WPPT e del suo trattato gemello, il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (WCT) da parte dell’Unione, questo settore fosse considerato oggetto di competenza concorrente, e quindi gli Stati membri hanno ratificato i suddetti trattati insieme all’Unione, ora non è più così. L’Unione si è ora sostituita agli Stati membri in riferimento al WPPT. A tale proposito, la Commissione propone alla Corte di recepire (riguardo al WPPT) il ragionamento svolto da detto giudice nella causa TV2 Danmark (21), che riguardava la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (22).

124. In particolare, il punto 31 di detta sentenza recita quanto segue: «si deve ritenere che il legislatore dell’Unione europea, nell’adottare la [direttiva 2001/29] sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti vicini nella società dell’informazione, abbia esercitato le competenze precedentemente devolute agli Stati membri in materia di proprietà intellettuale. Nell’ambito di applicazione di tale direttiva, si deve considerare che l’Unione si è sostituita agli Stati membri i quali non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna».

125. La Commissione sostiene che, poiché il settore coperto dalla direttiva 2006/115 è ora di competenza esclusiva, gli Stati membri non possono rispondere alle riserve formulate da altre parti contraenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT, né possono applicare l’articolo 4, paragrafo 2, dello stesso. Pertanto, spetta all’Unione europea stabilire quale dovrebbe essere, in modo uniforme per l’intero territorio dell’Unione, la conseguenza, per gli artisti statunitensi la cui musica viene trasmessa nell’Unione europea, della riserva formulata da tale parte contraente sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, del WPPT.

126. Concordo con questa linea di pensiero. Innanzitutto, a mio parere, è necessario respingere l’argomentazione della PPI e dell’Irlanda basata sul fatto che il WPPT non avrebbe alcun effetto diretto, e che è intesa a dimostrare che il trattamento nazionale dei cittadini di paesi terzi contenuto in tale trattato non avrebbe nulla a che vedere con la direttiva 2006/115.

127. Basti ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui, sebbene il WPPT e la Convenzione di Roma non abbiano alcun effetto diretto, ciò non attenua in alcun modo l’obbligo di interpretare la direttiva 2006/115 alla luce di tali accordi (23).

128. Inoltre, il semplice fatto che il diritto derivato dell’Unione, che mira a garantire un’equa remunerazione agli artisti la cui opera creativa è comunicata al pubblico nell’Unione, non menzioni espressamente che l’obbligo internazionale dell’Unione europea di trattare allo stesso modo gli artisti dell’Unione e quelli dei paesi terzi non è sufficiente ad escludere l’obbligo di interpretare il diritto derivato dell’Unione conformemente a tale obbligo.

129. Inoltre, ritengo che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 debba in realtà essere considerato l’attuazione da parte dell’Unione dell’articolo 15 del WPPT, in particolare alla luce del paragrafo 2 di tale articolo (24).

130. Tuttavia, occorre ricordare che l’obbligo di fornire un’interpretazione del diritto derivato dell’Unione conforme a un accordo misto non si estende agli obblighi contenuti in tale accordo che rientrano nei settori in cui l’Unione europea non ha ancora esercitato le proprie competenze e legiferato in modo sufficiente (25).

131. Pertanto, occorre prima stabilire se esistano norme dell’Unione «nel settore in questione» (26).

132. Come sottolineato dall’avvocato generale Sharpston nella causa Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2010:436, paragrafo 66), non è necessariamente chiaro quale grado di esercizio delle competenze dell’Unione assuma «rilievo sufficiente» per concludere che l’Unione ha legiferato in uno specifico «settore».

133. Come definire un particolare «settore»? Potrebbe trattarsi di una nozione ampia di «legislazione in materia di diritto di proprietà intellettuale»? È vero che nella sentenza Etang de Berre (27) la Corte ha ritenuto che l’esistenza di una «legislazione riguardante l’ambiente» fosse sufficiente per stabilire la competenza della Corte. Ad ogni modo, dalla giurisprudenza esaminata nelle presenti conclusioni si evince che il «settore in questione» deve essere determinato caso per caso.

134. Nel caso di specie, la Commissione, nelle sue osservazioni scritte, ha sostenuto che il settore in questione dovrebbe essere descritto come una nozione eccessivamente ampia, quale è quella della materia della proprietà intellettuale. La Commissione ha già sollevato questo argomento in precedenza nelle cause Dior (28) e Merck Genericos (29).

135. Così come tale argomento espansivo è stato respinto dalla Corte in entrambe le sentenze citate – e nonostante la formulazione del punto 31 della sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244), che credo debba essere applicata per analogia nel caso di specie – a mio avviso la Corte dovrebbe dichiarare che il settore in questione non può essere descritto, in modo alquanto generico, come quello dell’acquis della proprietà intellettuale.

136. Infatti, se tale campo del diritto fosse qualificato nel suo insieme come il settore in questione, sarebbe fin troppo facile affermare che l’Unione europea ha legiferato abbondantemente in materia di proprietà intellettuale e concludere che tutti gli aspetti di tale settore, contenuti in un accordo misto, rientrano nella competenza dell’Unione europea piuttosto che in quella degli Stati membri, sebbene una notevole quantità di materie nel campo della proprietà intellettuale sia stata finora armonizzata solo superficialmente.

137. Se da un lato è necessario che il settore in questione sia delimitato in modo sufficientemente preciso, dall’altro si pone la questione se, in considerazione soprattutto della terza questione pregiudiziale – atteso che essa riguarda le opzioni di una parte contraente quando un’altra parte contraente formula una riserva e rientra nell’ambito delle relazioni esterne – sia opportuno basarsi anche sulla giurisprudenza relativa all’articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

138. Quest’ultima disposizione riguarda gli impegni internazionali assunti dall’Unione europea e richiede, al fine di stabilire la competenza esclusiva dell’Unione, che il settore in questione sia «un settore già in gran parte disciplinato dalle norme dell’Unione» (30) (v. inoltre paragrafo 147 delle presenti conclusioni).

139. E allora qual è questo settore, visto che non può comprendere l’intero ambito della proprietà intellettuale?

140. Concordo con quanto la Commissione ha poi sostenuto in udienza: l’area pertinente su cui l’Unione europea può rivendicare competenza esclusiva è quella dei diritti sulle registrazioni sonore, ossia i diritti degli artisti interpreti o esecutori e i diritti dei produttori di fonogrammi sull’oggetto della tutela che è il fonogramma (o il disco) che viene riprodotto in locali, bar, ristoranti, ecc., vale a dire utilizzato da utenti nell’Unione come un atto di sfruttamento per scopi di comunicazione con il pubblico o di radiodiffusione (ciò comprende anche i diritti dell’autore sull’opera sottostante che viene eseguita, che a volte possono coincidere, poiché vi sono cantanti che sono anche autori).

141. Per quanto riguarda il trattamento in sé dei cittadini di paesi terzi nell’acquis, contrariamente a quanto suggerito dalla PPI e dall’Irlanda, è sufficiente dire che la direttiva 2006/115 non stabilisce nulla al riguardo. Di conseguenza, essa si applica a tutti i cittadini.

142. Come è stato sottolineato dalla Commissione, laddove l’acquis tace, esso si applica a tutti i cittadini, contrariamente ad altri settori del diritto, quali il diritto societario o il diritto contabile, in cui si adottano nozioni quali lo stabilimento o la residenza e il legislatore dell’Unione emana disposizioni specifiche in tal senso. Ciò non accade, in linea di principio, nell’area dell’acquis in materia di diritto d’autore. Tale normativa è neutrale riguardo ai soggetti cui essa si applica. È così che l’Unione rispetta i suoi obblighi nell’ambito dei trattati internazionali che prevedono un trattamento nazionale.

143. Se si volessero aggirare i diritti dei cittadini di paesi terzi, allora il legislatore dell’Unione potrebbe farlo in modo esplicito, con una tecnica legislativa. Il silenzio della direttiva 2006/115 trova conferma nel testo, che nella sua formulazione non esclude alcun soggetto. Orbene, per confrontare la suddetta direttiva con una normativa in cui ciò è stato fatto, mi riferisco alla direttiva 2001/84 (relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale). In quella direttiva il legislatore dell’Unione ha inserito un passaggio esplicito per garantire che solo le parti contraenti della Convenzione di Berna che nel loro diritto nazionale avevano una disposizione sostanziale equivalente per gli artisti che rivendevano le proprie opere d’arte potessero beneficiare del diritto di rivendita di opere artistiche.

144. In quel caso il legislatore dell’Unione ha previsto espressamente, nella disposizione rubricata «Beneficiari dei paesi terzi», che «[g]li Stati membri provvedono affinché gli autori cittadini di paesi terzi e, fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, i loro aventi causa beneficino del diritto sulle successive vendite di opere d’arte conformemente alla presente direttiva ed alla legislazione degli Stati membri solo ove la legislazione del paese dell’autore o dell’avente causa consenta la protezione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte in quel paese per gli autori degli Stati membri e i loro aventi causa».

145. Un ulteriore esempio è la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (31), con la quale il legislatore ha introdotto un diritto sui generis che non aveva riscontro in altri trattati internazionali; è stata introdotta una disposizione che ha avuto come effetto che il diritto di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati non si applica alle banche di dati i cui costitutori siano cittadini o residenti abituali di paesi terzi e a quelle elaborate da società o imprese non stabilite in uno Stato membro, a norma del trattato, a meno che tali paesi terzi non offrano una tutela comparabile alle banche dati create da cittadini di uno Stato membro o da residenti abituali sul territorio della Comunità.

146. Nella direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (32), la quale derogava ai diritti degli autori e degli altri titolari di diritti connessi, il legislatore dell’Unione, consapevole degli obblighi ai sensi degli accordi internazionali e nell’interesse della cortesia internazionale, ha deciso di non applicare le norme ai cittadini di paesi terzi, a meno che non fosse ragionevole ritenere, nel contesto complessivo del caso, che questi fossero a conoscenza dell’uso delle proprie opere. Pertanto, tali cittadini di paesi terzi sono stati esclusi dai potenziali effetti negativi della direttiva sulle opere orfane.

147. Si pone poi la questione se, nel caso di specie, ci si possa anche avvalere della giurisprudenza relativa all’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, in particolare della sentenza del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151), e del parere 3/15 della Corte (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate) (EU:C:2017:114).

148. Ritengo che, sebbene quelle due situazioni riguardassero un accordo internazionale che doveva ancora essere negoziato e un trattato che era stato negoziato, nel caso di specie l’Unione europea è giustificata non solo nel rivendicare la competenza esclusiva sugli effetti sopravvenuti della giurisprudenza della Corte per quanto riguarda l’interpretazione dell’acquis in materia di diritti d’autore e diritti connessi, ma anche nel consolidare l’armonizzazione attraverso un importante corpus di norme (33). La direttiva 2014/26/UE contiene tre definizioni di disposizioni rilevanti ai fini della soluzione del presente caso: una definizione neutrale dei titolari dei diritti, una definizione neutrale dei proventi dei diritti e una definizione neutrale di gestione. Quindi, ogni atto di sfruttamento nell’Unione dei diritti d’autore e dei diritti connessi di un soggetto produce per detto soggetto proventi dei diritti e ogni titolare dei diritti può rivendicare detti proventi.

149. Inoltre si può osservare, come già sostenuto dall’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Merck, che gli accordi sottoscritto congiuntamente dall’Unione e dagli Stati membri rivelano il loro scopo comune e li vincolano nei confronti dei paesi terzi parti delle convenzioni medesime; il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE impone agli Stati membri di cooperare non solo nel processo di negoziazione e stipulazione di tali accordi, bensì anche nel loro adempimento [parere 1/94 della Corte (Accordi allegati all’accordo che istituisce l’OMC, EU:C:1994:384, punto 108)], il che va considerato unitamente all’obbligo di garantire l’effetto utile del diritto dell’Unione non solo nell’ambito normativo, ma anche in quello esecutivo e giurisdizionale (34).

150. Vorrei sottolineare che è ipotizzabile che vi sia anche un’altra competenza esclusiva dell’Unione che potrebbe essere rilevante in questo caso: quella della politica commerciale comune [articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE]. Nella sentenza del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi Aventis Deutschland (C‑414/11, EU:C:2013:520, punti 52 e 53), la Corte ha statuito che le norme contenute nell’accordo TRIPS rientrano in tale competenza. In effetti, alcune di queste regole riguardano proprio i diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori (35). Pertanto, mentre tecnicamente non vi è alcuna sovrapposizione tra il TRIPS e il WPPT, la presenza di un certo collegamento è fuor di dubbio.

151. È vero che il diritto specifico qui in discussione non figura nell’Accordo TRIPS (ciò che si richiede è il rispetto degli obblighi del trattamento nazionale e le disposizioni del TRIPS sulla nazione più favorita). In ogni caso, ciò non impedisce all’Unione di conferire un siffatto diritto, ma significa semplicemente che non figura nel contesto dell’accordo TRIPS.

152. Quindi, da quanto precede si evince che qualora il legislatore dell’Unione desideri modificare la direttiva 2006/15 ed escludere i cittadini di paesi terzi, ciò compete dunque all’Unione, e i 27 Stati membri non sono legittimati a cercare di farlo secondo molteplici modalità. Lasciare la questione agli Stati membri, infatti, modificherebbe la portata delle norme comuni adottate dall’Unione.

153. Si pone incidentalmente la seguente questione: qualora, per quanto riguarda il WPPT nel suo insieme, si ritenga che l’Unione si sia sostituita agli Stati membri, quali conseguenze giuridiche avrebbero le riserve formulate dagli Stati membri in virtù di tale trattato (v. le dichiarazioni del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania e del Regno di Svezia nella notifica n. 78 a tale trattato, nonché la dichiarazione della Repubblica di Finlandia nella notifica n. 88 allegata a tale trattato)?

154. A mio parere, dalle considerazioni contenute nelle presenti conclusioni si evince che, nella misura in cui l’effetto di tali riserve sarebbe di ostacolare l’applicazione del diritto dell’Unione, dette riserve non dovrebbero essere applicabili.

155. Di conseguenza, la risposta alla terza questione è che gli Stati membri non godono di alcuna discrezionalità in un settore di competenza esclusiva dell’Unione e non possono rispondere alle riserve formulate da altre parti contraenti o applicare criteri diversi da quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

D.      Quarta questione

1.      Sintesi delle osservazioni delle parti

156. La RAAP e la Commissione ritengono, in sostanza, che non sia consentito limitare il diritto a un’equa remunerazione equa previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 ai soli produttori di una registrazione sonora, vale a dire negare il diritto agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni artistiche sono state fissate in tale registrazione sonora, laddove questo diritto viene riconosciuto ai produttori.

157. La PPI sostiene che, con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia consentito, ai sensi del WPPT, trattare diversamente i produttori e gli artisti interpreti o esecutori, in particolare riconoscendo il diritto dei produttori a un’equa remunerazione, ma negando tale diritto agli artisti interpreti o esecutori. Essa sostiene che tale questione va risolta in senso affermativo.

158. L’Irlanda sostiene di essere legittimata, nel recepire la direttiva 2006/115 e tenendo conto della riserva formulata dagli Stati Uniti, a concedere eventualmente il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori o residenti/domiciliati in un paese del SEE, insieme alla possibilità di ampliare le categorie di artisti interpreti o esecutori per mezzo di un provvedimento esecutivo. Questa discrezionalità esiste in ragione del testo della direttiva, della sua storia legislativa e del suo considerando rivolto agli attori economici nell’Unione europea. L’Irlanda ha il diritto, in particolare alla luce della corrispondente mancanza di diritti previsti dalla legislazione nazionale degli Stati Uniti, ma anche perché il WPPT non è direttamente efficace, di scindere il diritto alla remunerazione a disposizione dei produttori dai diritti di cui godono gli artisti interpreti o esecutori, qualora le prestazioni artistiche siano state altrimenti fissate in un fonogramma, in ragione delle norme di diritto nazionale relative alla prima pubblicazione in un altro Stato contraente.

2.      Analisi

159. Con la quarta questione, il giudice del rinvio desidera sapere se sia consentito limitare il diritto a un’equa remunerazione in modo tale che gli artisti interpreti o esecutori, le cui prestazioni sono fissate in detta registrazione sonora, non ricevano alcuna remunerazione e che essa maturi solo a beneficio del produttore di fonogrammi.

160. Come sottolineato dalla RAAP, l’articolo 8, paragrafo 2, è esplicito nell’obbligare gli Stati membri a prevedere i diritti alla remunerazione tanto per gli artisti interpreti o esecutori quanto per i produttori. Si è trattato di una deroga intenzionale alla posizione assunta nel diritto internazionale risultante dalla Convenzione di Roma al momento dell’adozione della direttiva 2006/115 (36). L’adesione dell’Unione europea al WPPT ha allineato la posizione internazionale e la posizione ai sensi della direttiva.

161. Quanto precede è corroborato dal contesto e dalla finalità della suddetta direttiva. Come risulta in particolare dai considerando 5, 7 e 10, gli obiettivi di tale direttiva comprendono la tutela degli artisti interpreti o esecutori, l’armonizzazione di alcuni dei loro diritti in tutta l’Unione europea e la garanzia che gli Stati membri applichino i diritti in questione conformemente ai loro obblighi di diritto internazionale.

162. È sufficiente sottolineare che il testo dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 impone agli Stati membri di garantire una ripartizione della remunerazione. Atteso che questo diritto è irrinunciabile, una ripartizione che equivalga a non ricevere un’effettiva remunerazione sarebbe de facto un’espropriazione del diritto anche quando ciò sia concordato tra i produttori e gli artisti interpreti o esecutori (v. considerando 12 e 13 della direttiva a tale riguardo).

163. Come riconosce il giudice del rinvio, dalla sentenza SENA (37) risulta che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 (divenuto articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115) deve essere interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri e attuato da ciascuno Stato membro. La Corte ha statuito che tale remunerazione, che rappresenta la controprestazione dell’uso di un fonogramma commerciale, segnatamente a fini di radiodiffusione, implica che il suo carattere equo sia, in particolare, definito alla luce del valore di tale uso negli scambi economici.

164. Anche la Commissione ammette che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per determinare, nel loro territorio, i criteri più appropriati per garantire, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione e dalla direttiva 2006/115 in particolare, il rispetto di tale nozione dell’Unione in merito all’equità della remunerazione, che rappresenta il corrispettivo per l’uso di un fonogramma commerciale, soprattutto alla luce del valore di tale uso nel commercio.

165. Tuttavia, ritengo che il riferimento ai «criteri più pertinenti per assicurare l’osservanza» non si estenda a una determinazione ratione personae dei beneficiari ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2. Il potere discrezionale degli Stati membri si limita invece, in linea di principio, a una valutazione di ciò che è equo in termini di remunerazione.

166. In caso contrario, verrebbe vanificato l’obiettivo della direttiva 2006/115 di stabilire una tutela giuridica armonizzata nel campo della proprietà intellettuale, se l’articolo 8, paragrafo 2 potesse essere usato dagli Stati membri come base per definire i beneficiari di tale remunerazione. Un tale approccio sarebbe in contrasto con il considerando 17 (38).

167. Infine, si può osservare che le leggi sul diritto d’autore della maggioranza degli Stati membri (almeno 18 Stati membri (39)) prevedono esplicitamente che, in mancanza di un accordo, la remunerazione equa e unica – previa detrazione dei legittimi costi di gestione – debba essere ripartita equamente (50/50) tra artisti interpreti o esecutori e produttori.

168. Ne consegue che alla quarta questione si deve rispondere che non è conforme all’articolo 8, paragrafo 2, limitare il diritto a un’equa remunerazione in modo tale che gli artisti interpreti o esecutori, le cui prestazioni artistiche sono fissate nella registrazione sonora, non ricevano alcuna remunerazione e che essa maturi solo a beneficio del produttore discografico.

IV.    Conclusioni

169. Per i motivi di cui sopra, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dalla High Court (Irlanda) nei seguenti termini:

1)      L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato alla luce dei requisiti del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi («WPPT»), di cui l’Unione è parte e, in quanto tale, è coerente con l’obbligo dell’Unione di fornire un trattamento nazionale, come prescritto dall’articolo 4 del WPPT, senza che sia necessaria una disposizione specifica a tal fine.

2)      Uno Stato membro non ha il potere discrezionale di prescrivere criteri per determinare quali artisti interpreti o esecutori siano qualificabili come «artisti interpreti o esecutori (…) in questione» ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2006/115. In particolare, uno Stato membro non può limitare il diritto a una quota dell’equa remunerazione ai casi in cui l’esecuzione ha luogo nello Spazio economico europeo («SEE»), indipendentemente dal fatto che gli artisti interpreti o esecutori abbiano o meno il domicilio o la residenza in un paese del SEE.

3)      Gli Stati membri non godono di alcuna discrezionalità in un settore di competenza esclusiva dell’Unione e non possono rispondere alle riserve formulate da altre parti contraenti o applicare criteri diversi da quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

4)      Non è conforme all’articolo 8, paragrafo 2, limitare il diritto a un’equa remunerazione in modo tale che gli artisti interpreti o esecutori, le cui prestazioni artistiche sono fissate nella registrazione sonora, non ricevano alcuna remunerazione e che essa maturi solo a beneficio del produttore discografico.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU 2006, L 376, pag. 28).


3      Decisione del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6; in prosieguo: il «WPPT»).


4      Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61).


5      Dal fascicolo risulta che vi sono due procedimenti che riguardano la controversia. L’altro procedimento riguarda le funzioni stabilite dalla legge per le organizzazioni che rappresentano rispettivamente i produttori e gli artisti interpreti o esecutori. In particolare, quale organizzazione sia incaricata di calcolare i diritti di licenza da pagare ai singoli artisti interpreti o esecutori. La RAAP sostiene che questo è il suo ruolo, in quanto organizzazione di gestione collettiva che rappresenta gli artisti interpreti o esecutori. In tal caso, la PPI è tenuta a effettuare un pagamento forfettario alla RAAP, e la RAAP distribuirà quindi la suddetta somma di denaro, una volta detratti i costi amministrativi, ai singoli artisti interpreti o esecutori. C’è poi un’altra questione che riguarda il diritto della RAAP di riscuotere per conto di tutti gli artisti interpreti o esecutori di una determinata classe o solo di quelli che le hanno effettivamente ceduto tale diritto. Quest’altro procedimento non è oggetto della decisione di rinvio.


6      Reinbothe, J., e Von Lewinski, S., The WIPO Treaties on Copyright: A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP, Oxford University Press, Oxford, 2015, pag. 296, che fornisce anche una buona panoramica dell’inquadramento storico del WPPT e un commento allo stesso.


7      Sentenza del 15 marzo 2012, (C‑135/10, EU:C:2012:140). Si veda in questo contesto Malenovsky, J., La contribution de la Cour de justice à l’harmonisation du droit d’auteur dans l’Union européenne, ERA Forum (2012), 13, pag. 411.


8      Sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141).


9      Sentenza del 16 febbraio 2017 (C‑641/15, EU:C:2017:131).


10      V., in particolare, sentenze del 14 luglio 1998, Bettati (C‑341/95, EU:C:1998:353, punto 20) e del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 35).


11      Sentenza del 16 giugno 1998 (C‑53/96, EU:C:1998:292, punto 28).


12      Proposta del 30 aprile 1992 (COM/92/159 def, pag. 12).


13      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


14      V., in questo senso, sentenza SCF, punto 52. Per una critica di questa giurisprudenza, si veda Simon, D., Effets des accords internationaux dans l’ordre juridique de l’Union, Europa, numero 5, maggio 2012.


15      Per un diverso approccio, v. direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU 2001, L 272, pag. 32).


16      L’obiettivo dell’armonizzazione ai sensi degli articoli 114, 56 e 62 TFUE.


17      V. altresì, in tal senso, Sterling on World Copyright Law, 4a ed., Sweet & Maxwell Thomson Reuters, paragrafo 28B.07.


18      Rispettivamente, sentenze del 15 marzo 2012, Società Consortile Fonografici [C‑135/10, EU:C:2012:140 (SCF)]; del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141 («PPL Ireland»); e del 16 febbraio 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk (C‑641/15, EU:C:2017:131). Si veda, in generale, Ben Dahmen, K., Interactions du droit international et du droit de l’Union européenne: Un pluralisme juridique rénové en matière de propriété industrielle, L’Harmattan, 2013.


19      V. per analogia sentenza del 20 gennaio 2009, Sony Music Entertainment (C‑240/07, EU:C:2009:19, punti da 20 a 25, 27 e 35). Ciò risulta già dalla giurisprudenza della Corte. V. sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training Gesellschaft (C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 28).


20      V., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, (C‑5/08, EU:C:2009:465, punti 27 e 28), e del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, (C‑201/13, EU:C:2014:2132, punti 14 e 15).


21      Sentenza del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark (C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 31). Per una critica di questa giurisprudenza, si veda Treppoz, E., «Le juge européen et les normes internationales en matière de droit d’auteur», Chronique Droit européen de la propriété intellectuelle, RTD Eur., 2012, pag. 964. Si veda altresì Bergé, J.-S., «Les mots de l’interaction: compétence, applicabilité et invocabilité», JDI, 2012, chron. 5.


22      Atto di Parigi del 24 luglio 1971, modificato il 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»). Si veda a questo proposito in relazione al «trattamento nazionale», Ricketson, S., e Ginsburg, J.C., International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond, Vol. 1, Oxford, 2006, pag. 295.


23      V. sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, punti da 47 a 50, 52 e 53 e giurisprudenza ivi citata). V., tuttavia, Moura Vicente, D., La propriété intellectuelle en droit international privé, ADI Poche, 2009, pag. 120 e nota 274, in cui si spiega che alcuni articoli del TRIPS possono avere un effetto diretto, come in precedenza deciso in Germania.


24      Che così dispone: «Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso».


25      Sentenza dell’11 settembre 2007, Merck GenericosProdutos – Farmacêuticos, (C‑431/05, EU:C:2007:496, punti 34, 35 e 46).


26      V. sentenze dell’11 settembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, (C‑431/05, EU:C:2007:496, punto 35) e dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, (C‑240/09, EU:C:2011:125, punti 31 e 32).


27      Sentenza del 7 ottobre 2004, Commissione/Francia (C‑239/03, EU:C:2004:598, punto 28). Per una critica della giurisprudenza v., ad esempio, Tanghe, Y., The EU’s external competence in IP matters: the contribution of the Daiichi Sankyo case to cloudy constitutional concepts, blurred borders, and corresponding court jurisdiction, Columbia Journal of European Law, Vol. 22.1, 2015, pag. 139 e segg.


28      Sentenza del 14 dicembre 2000, Dior e a. (C‑300/98 e C‑392/98, EU:C:2000:688).


29      Sentenza dell’11 settembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos (C‑431/05, EU:C:2007:496). V. ad esempio Holdgaard, R., Case C431/05, Merck Genéricos, CMLR 45, 2008, pag. 1233.


30      Sentenza del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151, punto 65 e seguenti), parere 3/15 della Corte (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), EU:C:2017:114, punto 107.


31      GU 1996, L 9, versione consolidata, pag. 1.


32      Testo rilevante ai fini del SEE, GU 2012, L 299, pag. 5.


33      Ad esempio, la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72).


34      Le conclusioni nella causa Merck fanno riferimento a Kahl, W. «Artikel 10», in Callies, C. e Ruffert, M., Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, Ed. Luchterhand, 2a ed. rivista ed ampliata, Neuwied e Kriftel, 2002, pagg. 451 e segg. Questi argomenti sono sostenuti anche da Etienne, J., Arrêt «Merck Genéricos»: la compétence d’interprétation d’un accord international conclu par la Communauté et les Etats membres, Journal de droit européen, 2008, pag. 46.


35      V. articolo 14 dell’accordo TRIPS.


36      V., ad esempio, Walter, M., von Lewinski, S., European Copyright Law A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010, punto 6.8.13.


37      Sentenza del 6 febbraio 2003, (C‑245/00, EU:C:2003:68) La sentenza riguarda la misura in cui gli accordi internazionali possano essere di aiuto nell’interpretazione della direttiva.


38      «I diritti di noleggio e di prestito armonizzati e la tutela armonizzata dei diritti connessi col diritto d’autore non dovrebbero essere esercitati in maniera da provocare una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, (...)».


39      Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Romania, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.