Language of document : ECLI:EU:F:2007:235

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

14 dicembre 2007 (*)

«Funzione pubblica – Dipendenti – Ricorso per risarcimento danni – Trattamento asseritamente illegittimo di dati medici – Irricevibilità – Inosservanza di un termine ragionevole per presentare una domanda per risarcimento danni»

Nella causa F‑21/07,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. H. Kreppel (relatore), presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2007 via fax (l’originale è stato depositato il seguente 11 giugno), il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso diretto principalmente al risarcimento del danno che pretende di aver subito in ragione di una serie di comportamenti illeciti da parte di taluni agenti della Commissione delle Comunità europee, in particolare nell’ambito del trattamento dei suoi dati medici.

 Fatti all’origine della controversia

2        Il ricorrente è stato dipendente di ruolo di grado A7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, dal 16 giugno 2000 al 30 maggio 2005.

3        Il ricorrente è stato assegnato alla delegazione della Commissione a Luanda, in Angola, ove ha svolto le sue mansioni sino alla sua riassegnazione a Bruxelles, nell’interesse del servizio, con decisione 18 marzo 2002.

4        Nel febbraio 2001, il ricorrente ha chiesto alla Commissione un mobile speciale per ragioni mediche (letto ortopedico), allegando alla propria richiesta un certificato medico datato 10 febbraio 2001 e redatto dal dottor F.

5        Con nota del 20 febbraio 2001, la DG «Relazioni esterne» ha informato il capo della delegazione in Angola che il ricorrente avrebbe potuto acquistare egli stesso «il letto e il materasso di sua scelta» e che le rispettive fatture sarebbero state rimborsate per un massimo di EUR 1 300. Riguardo al letto che il ricorrente desiderava acquistare, la nota includeva la seguente indicazione: «tenuto conto dell’uso abituale e del peso del dipendente che il dottor [S.] ci ha segnalato». In allegato, un’altra nota, datata 14 febbraio 2001 e firmata dal dottor S., era diretta a escludere l’esistenza di «una ragione medica assoluta» tale da giustificare la fornitura di un mobile a carattere medico. Il ricorrente riconosce di aver ricevuto tali due note nel corso del mese di febbraio del 2001.

6        Il 17 gennaio 2006 il ricorrente ha inviato all’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda datata 30 dicembre 2005, volta ad ottenere il risarcimento di un danno morale dell’importo di EUR 100 000. Nel suo ricorso, egli riassume le origini del danno come derivanti dal riferimento «a sue presunte caratteristiche antropometriche» che figurano nella nota del 20 febbraio 2001 e dal fatto che il dottor S. avrebbe, senza dubbio a torto, ritenuto che il peso del ricorrente non costituisse una ragione medica assoluta ai fini della concessione del beneficio di un letto ortopedico.

7        In assenza di decisione da parte della Commissione sulla sua domanda del 30 dicembre 2005, il 7 agosto 2006 il ricorrente ha proposto un reclamo datato 6 agosto 2006.

8        Con nota del 15 novembre 2006, ricevuta dal ricorrente il 14 dicembre 2006, la Commissione ha respinto il suo reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione implicita (in prosieguo: la «decisione controversa») con la quale l’APN ha respinto la sua domanda del 30 dicembre 2005;

–        annullare, per quanto necessario, la nota del 15 novembre 2006;

–        condannare la Commissione a corrispondergli il risarcimento richiesto con la domanda del 30 dicembre 2005, vale a dire, la somma di EUR 100 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

–        condannare la Commissione a corrispondergli l’ulteriore somma di EUR 50 000, ovvero una somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento dei danni subiti, successivamente alla data in cui ha presentato la domanda datata 30 dicembre 2005;

–        condannare la Commissione a corrispondergli gli interessi pari al 10% all’anno sulla somma reclamata di EUR 100 000, con capitalizzazione annuale dalla data di presentazione della domanda, il 30 dicembre 2005, e ciò fino al soddisfacimento delle domande presentate e, più in generale, all’eliminazione del pregiudizio dedotto, nella misura e con la capitalizzazione che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

–        condannare la Commissione a procedere, senza indugio alcuno ulteriore, alla distruzione materiale degli originali e di tutte le copie della nota datata 20 febbraio 2001, nonché della nota del 15 novembre 2006 e infine, se esiste, della nota del 20 luglio 2006, cui la Commissione fa riferimento nella nota del 15 novembre 2006, affermando che tramite questa lettera essa avrebbe respinto la domanda datata 30 dicembre 2005;

–        condannare la Commissione a notificare al ricorrente l’avvenuta distruzione materiale dei documenti sopracitati, specificando ad substantiam, per ciascun atto distrutto, il luogo in cui si trovava antecedentemente alla distruzione materiale, nonché le circostanze di tempo, di luogo e di azione della distruzione materiale in questione e in particolare la data, il luogo e il nominativo dell’agente esecutore;

–        condannare la Commissione a corrispondergli, il primo giorno di ogni mese, in relazione ai diritti maturati a questo titolo nel mese precedente, la somma di EUR 100 per giorno, ovvero una somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa per ogni giorno di mora nel procedere alla distruzione materiale dei documenti in questione, a far tempo dalla data dell’emananda sentenza e fino all’effettiva notifica al ricorrente della distruzione materiale dei documenti in questione;

–        condannare la Commissione a tutte le spese.

10      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 88 e 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

11      Con domanda pervenuta via fax alla cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2007 (con deposito dell’originale il 13 marzo seguente), il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7) fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, la presentazione di una domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda. Con ordinanza del Presidente del Tribunale 24 maggio 2007, notificata al ricorrente il giorno seguente, tale domanda è stata respinta.

 In diritto

12      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 agosto 2007 (GU L 225, pag. 1) ed entrato in vigore il 1° novembre 2007, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

13      Per giurisprudenza costante, le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore (v. sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9; sentenze del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punto 55, e 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58). Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata riferendosi alla situazione del momento in cui è depositato l’atto introduttivo (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑2943, punto 49).

14      Emerge da tali considerazioni che, se è vero che la disposizione enunciata all’art. 76 del regolamento di procedura, secondo la quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appare manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica fin dalla data di entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, non si può affermare altrettanto quanto alle disposizioni sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, ritenere un ricorso manifestamente irricevibile. Pertanto, per quanto riguarda, come nel caso di specie, le disposizioni che fissano le condizioni di ricevibilità del ricorso, dette disposizioni sono necessariamente quelle vigenti alla data in cui il ricorso è stato proposto.

15      Nella presente controversia, alla data in cui è stato proposto il ricorso, il 4 giugno 2007, le disposizioni che fissano i requisiti di ricevibilità applicabili erano quelle cui rinviava l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Infatti, tale articolo è la disposizione che, nel regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, corrisponde all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale.

16      Si devono di conseguenza applicare, da una parte, la norma di procedura di cui all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale e, dall’altra, le norme di ricevibilità cui rinviava l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

17      Nel caso di specie, il Tribunale si considera sufficientemente edotto dai documenti agli atti e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

18      Il ricorrente solleva tre motivi, vale a dire, il difetto assoluto di motivazione, la violazione delle disposizioni applicabili e la violazione del dovere di sollecitudine e di buona amministrazione.

19      Si deve in limine ricordare che, secondo giurisprudenza costante, spetta ai dipendenti di ruolo o agli agenti presentare all’Istituzione, entro un termine ragionevole decorrente dal momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano, le loro domande dirette ad ottenere dalla Comunità un risarcimento a causa di un danno che sarebbe imputabile a quest’ultima (sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II‑3381, punti 65 e 66).

20      La ragionevolezza del termine dev’essere valutata in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza Eagle e a./Commissione, cit., punto 66).

21      Si deve a questo proposito anche tenere conto dell’elemento di paragone offerto dal termine di prescrizione di cinque anni previsto per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, malgrado tale termine non trovi applicazione nelle controversie tra la Comunità e i suoi dipendenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, punti 7, 10 e 11). Il Tribunale di primo grado ne ha concluso, al punto 71 della citata sentenza Eagle e a./Commissione, che gli interessati, dato che ritenevano di essere oggetto di un trattamento discriminatorio illecito, avrebbero dovuto presentare all’Istituzione comunitaria una domanda diretta ad ottenere l’adozione da parte sua delle misure idonee a rimediare a tale situazione e a porvi fine entro un termine ragionevole che non avrebbe potuto eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi erano venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentavano (v. sentenza del Tribunale 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71).

22      Il termine di cinque non può tuttavia costituire un limite rigido e intangibile entro il quale sarebbe ricevibile qualsiasi domanda, indipendentemente dal tempo impiegato dal ricorrente per inoltrare all’amministrazione la sua domanda e dalle circostanze della fattispecie (v., in tal senso, sentenza Tsarnavas/Commissione, cit., punti 76 e 77).

23      Nel caso di specie, si deve constatare che sono trascorsi quasi cinque anni tra la data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della situazione (febbraio 2001) della quale si duole nel presente ricorso e la domanda risarcitoria che ha inviato alla Commissione il 17 gennaio 2006.

24      Per il ricorrente la controversia non sembra avere valore fondamentale, dal momento che ha comunicato alla Commissione le proprie doglianze solo dopo un periodo di quasi cinque anni.

25      La causa, inoltre, non è complessa. Infatti, tutte le doglianze denunciate dal ricorrente derivano sostanzialmente da due note, peraltro brevi, e in particolare dal brano che figura in quella del 20 gennaio 2001.

26      Il ricorrente non deduce peraltro alcun elemento in grado di dimostrare che il lasso di tempo considerevole impiegato per presentare alla Commissione la sua domanda risarcitoria è giustificato dal comportamento di quest’ultima o da un’altra ragione. Riguardo al comportamento della Commissione, si deve anche notare che, con la sua nota del 20 febbraio 2001, essa aveva inteso «sbloccare la situazione» e a tal fine aveva offerto al ricorrente, da una parte, di scegliere egli stesso un letto ortopedico e, dall’altra, di rimborsare tale acquisto per un ammontare massimo di EUR 1 300, senza che vi fosse peraltro una ragione medica per un tale acquisto.

27      Alla luce di tutti gli elementi che precedono, in particolare dell’importanza limitata della controversia, del carattere circoscritto delle questioni sollevate dal ricorrente e del lungo periodo d’inerzia da parte di quest’ultimo senza giustificazione alcuna, si deve concludere che la domanda risarcitoria del ricorrente non è stata sottoposta alla Commissione entro un termine ragionevole. Di conseguenza, le domande di risarcimento contenute nel presente ricorso devono essere considerate manifestamente irricevibili.

28      Conseguentemente, le domande dirette contro la decisione di rigetto del reclamo devono anch’esse essere respinte.

29      Riguardo alle altre domande, dirette alla condanna della Commissione al versamento d’interessi moratori, alla condanna della Commissione a procedere alla distruzione delle note del 20 febbraio 2001, del 15 novembre 2006, e, per quanto esista, del 20 luglio 2006, e alla condanna della Commissione a notificare la distruzione delle dette note, valgono le stesse considerazioni che hanno indotto a concludere per l’inosservanza di un termine ragionevole nella presentazione della domanda di risarcimento dei pretesi danni. Inoltre, per costante giurisprudenza, nessuna ingiunzione può essere indirizzata alle istituzioni interessate (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 28 ottobre 2004, causa T‑76/03, Meister/UAMI, Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1477, punto 38, e 30 novembre 2005, causa T‑361/03, Vanlangendonck/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑377 e II‑1709, punto 25).

30      Pertanto, le domande di cui trattasi devono anch’esse essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

 Sulle spese

31      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo del detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

32      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, in virtù dell’art. 87, n. 3, secondo comma, del detto regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

33      Occorre, a questo proposito, respingere le conclusioni della Commissione dirette alla condanna del ricorrente alle spese, in conformità al combinato disposto degli artt. 88 e 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, dato che il comportamento del ricorrente consistente nel non aver intrapreso alcuna iniziativa per quasi cinque anni per far sanare le pretese violazioni non può, in quanto tale, essere considerato come superfluo o defatigatorio.

34      Quand’anche si volesse aderire all’opinione della Commissione, secondo la quale il carattere «defatigatorio» della presente causa emergerebbe dalla «proposizione di motivi eccessivi» da parte del ricorrente e, ad ogni modo, dalla manifesta assenza di fondamento del ricorso nel suo insieme, il Tribunale ritiene che, alla luce delle circostanze del caso di specie, e in particolare dell’assenza di decisione esplicita di rigetto della domanda di risarcimento danni da parte della Commissione, si devono applicare le disposizioni degli artt. 87, n. 2, e 88 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 14 dicembre 2007

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.