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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice [England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) – Regno Unito] – The Queen, su istanza di: PJSC Rosneft Oil Company, già OJSC Rosneft Oil Company / Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Causa C-72/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Disposizioni della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014 – Validità – Competenza della Corte – Accordo di partenariato UE-Russia – Obbligo di motivazione – Principi di certezza del diritto e di determinatezza della legge applicabile – Accesso al mercato dei capitali – Assistenza finanziaria – Certificati internazionali rappresentativi di titoli (Global Depositary Receipts) – Settore petrolifero – Domanda di interpretazione delle nozioni di “scisto” e di “acque di profondità superiore a 150 metri” – Irricevibilità)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, sui stanza di: PJSC Rosneft Oil Company, già OJSC Rosneft Oil Company

Convenuto: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Dispositivo

Gli articoli 19, 24 e 40 TUE, l’articolo 275 TFUE, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire in via pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla validità di un atto adottato in base alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), quale la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, nei limiti in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale verta sul controllo del rispetto dell’articolo 40 TUE nella decisione di cui trattasi oppure sul controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche.

Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d), e paragrafo 3, dell’articolo 7 e dell’allegato III della decisione 2014/512, come modificata dalla decisione 2014/872, o degli articoli 3 e 3 bis, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), e paragrafo 3, dell’articolo 11 nonché degli allegati II e VI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014.

I principi della certezza del diritto e della determinatezza della legge applicabile (nulla poena sine lege certa) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro preveda sanzioni penali da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo, prima che la portata di dette disposizioni e, pertanto, delle sanzioni penali collegate, sia stata precisata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’espressione «assistenza finanziaria» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, deve essere interpretata nel senso che essa non include il trattamento di un pagamento in quanto tale, da parte di una banca o di un altro organismo finanziario.

    L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, deve essere interpretato nel senso che esso vieta l’emissione, a partire dal 12 settembre 2014, di certificati internazionali rappresentativi di titoli (Global Depositary Receipts) in forza di un accordo di deposito concluso con una delle entità elencate nell’allegato VI del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 1290/2014, anche quando tali certificati sono rappresentativi di azioni emesse da una di dette entità prima di tale data.

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1 GU C 155 dell’11.5.2015.