Language of document : ECLI:EU:C:2023:908

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Mercato francese del trasporto aereo – Regime di aiuto notificato dalla Repubblica francese – Moratoria sul pagamento di tasse e di diritti aeronautici diretta a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni subiti a seguito di un evento eccezionale – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libera prestazione di servizi»

Nella causa C‑210/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 aprile 2021,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata da V. Blanc, F.-C. Laprévote e E. Vahida, avocats, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, C. Georgieva, S. Noë e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da A.‑L. Desjonquères, P. Dodeller, T. Stéhelin e N. Vincent, successivamente da A.‑L. Desjonquères, T. Stéhelin e N. Vincent, e infine da A.‑L. Desjonquères e T. Stéhelin, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2022,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Ryanair DAC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T‑259/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:92), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) – Francia – COVID-19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo (GU 2020, C 294, pag. 8; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        I fatti della controversia, quali emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3        Il 24 marzo 2020 la Repubblica francese ha notificato alla Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una misura di aiuto sotto forma di una moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute dalle compagnie aeree (in prosieguo: il «regime di aiuto in questione»).

4        Il regime di aiuto in questione aveva come obiettivo che le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio rilasciata in Francia in applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3) (in prosieguo: la «licenza francese»), potessero conservare liquidità sufficienti fino alla revoca delle restrizioni o dei divieti di spostamento connessi alla pandemia di COVID-19 e al ritorno a un’attività commerciale normale. Esso prevedeva che il pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute per il periodo che andava dal mese di marzo al mese di dicembre 2020 sarebbe stato differito al 1º gennaio 2021 e sarebbe stato ripartito su un periodo di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2022. L’importo esatto delle tasse doveva essere determinato in funzione del numero di passeggeri trasportati o del numero di voli effettuati da un aeroporto francese. Inoltre, del regime di aiuto in questione dovevano beneficiare le imprese di trasporto titolari di una licenza francese, il che implicava che esse avessero il loro «principale centro di attività» in Francia.

5        Il 31 marzo 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale, dopo aver concluso che il regime di aiuto in questione costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha valutato la compatibilità di quest’ultimo con il mercato interno e, più in particolare, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

6        A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha in particolare considerato che la pandemia di COVID-19 costituiva un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e che sussisteva un nesso di causalità tra i danni arrecati da tale evento e il pregiudizio compensato dal regime di aiuto in questione, nei limiti in cui quest’ultimo mirava a ridurre la crisi di liquidità delle compagnie aeree dovuta a tale pandemia, fornendo una risposta alle esigenze di tesoreria delle imprese di trasporto pubblico aereo titolari di una licenza francese.

7        In secondo luogo, dopo aver ricordato che dalla giurisprudenza della Corte risultava che potevano essere compensati solo gli svantaggi economici causati direttamente da un evento eccezionale e che la compensazione non poteva eccedere l’importo di tali svantaggi, la Commissione ha anzitutto considerato che il regime di aiuto in questione era proporzionato rispetto all’importo dei danni previsti, in quanto l’importo previsionale dell’aiuto risultava inferiore ai danni commerciali attesi a seguito della crisi derivante dalla pandemia di COVID-19.

8        La Commissione ha poi considerato che il regime di aiuto in questione era definito in modo non discriminatorio, dal momento che i beneficiari del regime includevano tutte le compagnie aeree titolari di licenze francesi. A tale riguardo, essa ha sottolineato che il fatto che l’aiuto fosse concesso sotto forma di una moratoria su talune tasse che gravano anche sul bilancio delle compagnie aeree titolari di licenze di esercizio rilasciate da altri Stati membri non incideva sul suo carattere non discriminatorio, in quanto il regime di aiuto in questione mirava a compensare i danni subiti dalle compagnie aeree titolari di licenze francesi. Il regime di aiuto in questione resterebbe quindi proporzionato rispetto al suo obiettivo di compensare i danni causati dalla pandemia di COVID-19. In particolare, il regime di aiuto in questione contribuirebbe a preservare la struttura del settore aereo per le compagnie aeree titolari di licenze francesi. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che le autorità francesi avessero dimostrato in tale fase che il regime di aiuto in questione non avrebbe ecceduto i danni direttamente causati dalla crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

9        La Commissione ha così deciso – in considerazione degli impegni assunti dalla Repubblica francese, e in particolare di quello di trasmetterle e di sottoporre al suo accordo una metodologia dettagliata di come tale Stato membro intendeva quantificare, a posteriori e per ciascun beneficiario, l’importo dei danni connessi alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 – di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto in questione.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2020, la Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

11      A sostegno del suo ricorso, la Ryanair ha dedotto quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità e della libera prestazione dei servizi, il secondo, su un errore manifesto di valutazione nell’esame della proporzionalità del regime di aiuto in questione rispetto ai danni causati dalla pandemia di COVID-19, il terzo, sul fatto che la Commissione aveva violato i suoi diritti procedurali nel rifiutare di avviare il procedimento d’indagine formale malgrado l’esistenza di seri dubbi che avrebbero dovuto condurre all’avvio di un siffatto procedimento, e, il quarto, sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

12      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso dedotti dalla Ryanair in quanto infondati. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, esso ha considerato, in particolare alla luce della motivazione che aveva portato al rigetto dei primi due motivi di ricorso, che non era necessario esaminarne la fondatezza. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, senza pronunciarsi sulla ricevibilità dello stesso.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

13      Con la sua impugnazione, la Ryanair chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa;

–        condannare la Commissione e la Repubblica francese alle spese o, in subordine;

–        annullare la sentenza impugnata, e

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

14      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alle spese.

15      La Repubblica francese chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

 Sull’impugnazione

16      A sostegno della sua impugnazione, la Ryanair deduce cinque motivi. Il primo motivo di impugnazione verte su errori di diritto in quanto il Tribunale ha erroneamente respinto il motivo del ricorso in primo grado vertente su una violazione del principio di non discriminazione. Il secondo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti nell’esame del motivo di tale ricorso relativo alla violazione della libera circolazione dei servizi. Il terzo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’importo dei danni subiti dai beneficiari del regime di aiuto in questione. Il quarto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti, in quanto il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il quinto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti commessi dal Tribunale nel decidere di non esaminare nel merito il terzo motivo del ricorso in primo grado, relativo a una violazione dei diritti procedurali della ricorrente.

 Sul primo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

17      Con il suo primo motivo di impugnazione, che comprende quattro parti e riguarda i punti da 28 a 51 della sentenza impugnata, la Ryanair sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel considerare che il regime di aiuto in questione non violava il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

18      Con la prima parte del suo primo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente applicato il principio del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, che sarebbe un principio essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Sebbene il Tribunale abbia riconosciuto, ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, che la differenza di trattamento istituita dal regime di aiuto in questione poteva essere assimilata a una discriminazione alla luce di uno dei criteri di ammissibilità, ossia il possesso di una licenza francese, esso avrebbe erroneamente considerato che una siffatta discriminazione doveva essere valutata solo alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, per la motivazione che tale disposizione costituiva una disposizione particolare ai sensi dell’articolo 18 TFUE. Infatti, la limitazione del beneficio del regime di aiuto in questione alle imprese di trasporto aereo titolari di una licenza francese equivarrebbe ad una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità dato che, per ottenere una siffatta licenza, una compagnia aerea deve necessariamente avere il suo principale centro di attività in Francia.

19      Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se una siffatta discriminazione fosse giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 52 TFUE, o, comunque, se fosse fondata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità degli interessati.

20      Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale, ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti per quanto riguarda la determinazione dell’obiettivo del regime di aiuto in questione. In particolare, esso avrebbe erroneamente considerato che l’obiettivo di tale regime era volto a porre rimedio al danno derivante dalla pandemia di COVID-19 per le «compagnie aeree duramente colpite» o ad attenuare il danno subito dalle compagnie aeree operanti nel territorio interessato e che tale obiettivo fosse conforme all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, mentre dalla decisione controversa risulterebbe che detto obiettivo era di consentire alle compagnie aeree «in possesso di una licenza francese» di conservare liquidità sufficienti.

21      Con la terza parte del suo primo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e da uno snaturamento dei fatti in quanto il Tribunale ha considerato, ai punti da 36 a 41 della sentenza impugnata, che il regime di aiuto in questione, di cui beneficiano solo le compagnie aeree titolari di una licenza francese, era idoneo a conseguire il suo obiettivo.

22      La Ryanair sostiene, in via principale, che la decisione controversa non conterrebbe alcuna motivazione idonea a giustificare il ricorso ad un criterio di ammissibilità connesso al possesso di una licenza francese e che il Tribunale, basandosi al riguardo su motivi non previsti dalla decisione controversa, avrebbe proceduto, ai punti da 37 a 39 della sentenza impugnata, ad una sostituzione di motivazione, pur non essendone competente.

23      In subordine, la Ryanair fa valere che i tre motivi dedotti dal Tribunale a tal fine sono viziati da errori di diritto o snaturano i fatti.

24      A tale riguardo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il regolamento n. 1008/2008, ritenendo, ai punti da 37 a 39 della sentenza impugnata, in primo luogo, che uno Stato membro che ha concesso una licenza di esercizio a una compagnia aerea possa controllare l’utilizzo dell’aiuto da esso concesso a tale compagnia, in secondo luogo, che tale Stato membro possa assicurarsi che detta compagnia paghi le tasse il cui versamento sia stato differito, in modo da ridurre le sue perdite di entrate fiscali a medio termine, e, in terzo luogo, che le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio abbiano un legame più stretto con l’economia dello Stato membro che ha concesso tale licenza. Infatti, non esisterebbe alcuna differenza, in termini di controlli finanziari, di rischio di inadempimento nel pagamento delle tasse e di legami con l’economia dello Stato membro che ha concesso l’aiuto, tra le compagnie aeree in possesso di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato membro e quelle in possesso di una licenza di esercizio rilasciata da un altro Stato membro. Il Tribunale avrebbe così introdotto nel regolamento n. 1008/2008 competenze in materia di concessione e di controllo degli aiuti che non vi figurano e avrebbe tratto conclusioni giuridiche erronee dalle disposizioni di tale regolamento relative alle condizioni finanziarie fissate per la concessione di una licenza di esercizio.

25      Con la quarta parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti in quanto ha considerato, ai punti da 43 a 48 della sentenza impugnata, che il regime di aiuto in questione era proporzionato.

26      In primo luogo, il Tribunale, per valutare la proporzionalità del criterio di ammissibilità legato al possesso di una licenza francese, si sarebbe fondato, al punto 43 della sentenza impugnata, su una motivazione, vertente sul fatto che le compagnie aeree titolari di una licenza francese erano le più duramente colpite dalle misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalle autorità francesi, che non figurerebbe nella decisione controversa. Tale motivazione non può costituire un elemento di riferimento appropriato per valutare la proporzionalità del regime di aiuto in questione se, come sosterrebbe il Tribunale, l’evento eccezionale presentato come causa di danni subiti comprende sia la pandemia di COVID-19 sia le misure di restrizione dei trasporti adottate dalle autorità francesi.

27      In secondo luogo, il Tribunale, al punto 43 della sentenza impugnata, avrebbe giustificato tale criterio di ammissibilità, tanto arbitrario quanto discriminatorio, basandosi sull’argomento discutibile secondo cui gli Stati membri non dispongono di risorse illimitate. Orbene, secondo la Ryanair, possono essere istituiti regimi di aiuti per importi soggetti a massimale e sulla base di criteri non discriminatori, in modo da preservare le risorse di bilancio rispettando al contempo gli articoli 18 e 56 TFUE e soddisfacendo l’obiettivo dichiarato dell’aiuto.

28      In terzo luogo, il Tribunale avrebbe omesso, nella sentenza impugnata, di valutare l’effetto concorrenziale dell’aiuto al fine di valutare la proporzionalità di tale aiuto. Orbene, una siffatta valutazione sarebbe essenziale per stabilire, secondo i termini stessi del Tribunale, se il regime di aiuto non vada «al di là di quanto necessario» per conseguire il suo obiettivo dichiarato.

29      In quarto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato, al punto 46 della sentenza impugnata, di esaminare un altro scenario di aiuto con la motivazione che la Commissione non poteva essere incaricata di «esaminare qualsiasi misura alternativa contemplabile». A tale riguardo, il Tribunale si sarebbe erroneamente basato sulla sua sentenza del 6 maggio 2019, Scor/Commissione (T‑135/17, EU:T:2019:287), dalla quale risulterebbe soltanto che la Commissione non aveva il dovere di esaminare tutte le misure alternative nella sua motivazione.

30      Inoltre, la motivazione esposta dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, secondo cui l’ipotetica misura alternativa, consistente nell’estendere il regime di aiuto in questione a compagnie non stabilite in Francia, non avrebbe consentito di conseguire l’obiettivo del regime di aiuto in questione, si fonderebbe, mediante rinvio ai punti da 37 a 41 di tale sentenza, sull’ipotesi giuridica errata secondo cui, in forza del regolamento n. 1008/2008, le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio rilasciata da un altro Stato membro possono più facilmente interrompere i loro collegamenti da e verso la Francia.

31      La Commissione e la Repubblica francese sostengono che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

32      Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza del 28 giugno 2018, Germania/Commissione, C‑208/16 P, EU:C:2018:506, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

33      È quindi nei confronti di misure che presentano siffatte caratteristiche e che producono simili effetti, nei limiti in cui sono idonee a falsare il gioco della concorrenza e a incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE enuncia il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

34      In particolare, il requisito di selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone che la Commissione dimostri che il vantaggio economico, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, va a favore specificamente di una o più imprese. A tal fine, spetta ad essa dimostrare, in particolare, che la misura di cui trattasi introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all’obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga. Occorre dunque che il vantaggio sia concesso in modo selettivo e sia idoneo a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

35      L’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede tuttavia talune deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, menzionato al punto 33 della presente sentenza, come quella enunciata all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, riguardante gli aiuti «destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Sono, pertanto, compatibili o possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno aiuti di Stato concessi ai fini e alle condizioni previsti da tali disposizioni derogatorie, nonostante presentino le caratteristiche e producano gli effetti di cui al punto 32 della presente sentenza.

36      Da ciò discende che, salvo privare dette disposizioni derogatorie di qualsivoglia effetto utile, gli aiuti di Stato concessi in conformità a tali prescrizioni, vale a dire ai fini di un obiettivo ivi riconosciuto e nei limiti di quanto necessario e proporzionato al raggiungimento di tale obiettivo, non possono essere dichiarati incompatibili con il mercato interno unicamente alla luce delle caratteristiche o degli effetti, menzionati al punto 32 della presente sentenza, o degli effetti che sono inerenti a qualsiasi aiuto di Stato, ossia, in particolare, per ragioni legate al fatto che l’aiuto è selettivo o al fatto che falserebbe la concorrenza (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

37      Pertanto, un aiuto non può essere considerato incompatibile con il mercato interno per ragioni legate unicamente al fatto che l’aiuto è selettivo o al fatto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 108).

38      Ciò premesso, per quanto riguarda la prima parte del suo primo motivo di impugnazione, con cui la Ryanair deduce un errore di diritto vertente sul fatto che il Tribunale non ha applicato, al punto 32 della sentenza impugnata, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’articolo 18 TFUE, ma ha esaminato la misura in questione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato FUE. Pertanto, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (sentenze del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 96, nonché del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 109).

39      Tuttavia, per quanto riguarda specificamente l’articolo 18 TFUE, secondo costante giurisprudenza tale articolo è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisca divieti specifici di discriminazione (sentenze del 18 luglio 2017, Erzberger, C‑566/15, EU:C:2017:562, punto 25, e del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 110).

40      Poiché, come ricordato al punto 35 della presente sentenza, l’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede deroghe al principio, menzionato al paragrafo 1 di tale articolo, dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, e ammette quindi, in particolare, differenze di trattamento tra imprese, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tali deroghe, queste ultime devono essere considerate «disposizioni particolari» previste dai trattati, ai sensi dell’articolo 18, primo comma, TFUE (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 111).

41      Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto considerando, al punto 32 della sentenza impugnata, che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituiva una siffatta disposizione particolare e che occorreva soltanto verificare se la differenza di trattamento comportata dalla misura in questione fosse consentita ai sensi di tale disposizione.

42      Da ciò discende che le differenze di trattamento comportate da tale misura in questione non devono neppure essere giustificate alla luce dei motivi enunciati all’articolo 52 TFUE, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair.

43      In considerazione di quanto precede, occorre respingere la prima parte del primo motivo di impugnazione in quanto infondata.

44      Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene, in sostanza, che il Tribunale, ai punti 33 e 34 della sentenza impugnata, ha individuato erroneamente l’obiettivo del regime di aiuto in questione, quale risulta dalla decisione controversa, e che esso ha erroneamente considerato, in particolare, che tale obiettivo consisteva nell’attenuare il danno subito dalle compagnie aeree operanti nel territorio interessato.

45      A tale riguardo, il Tribunale, al punto 33 della sentenza impugnata, ha rilevato, in sostanza, che l’obiettivo del regime di aiuto in questione consisteva, conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in generale, nel porre rimedio, nel settore del trasporto aereo, al danno derivante da un evento eccezionale, ossia dalla pandemia di COVID-19, e, più specificamente, nell’alleviare, mediante la concessione di una moratoria, gli oneri delle compagnie aeree duramente colpite dalle misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalla Repubblica francese per far fronte a tale pandemia.

46      Tale descrizione dell’obiettivo perseguito da detto regime è conforme a quella esposta nella decisione controversa, in particolare ai suoi punti 2 e 3, contenuti nella parte 2.1, intitolata «Obiettivo della misura», citati nella sentenza impugnata. Per contro, contrariamente a quanto sostiene la Ryanair, da tale decisione non risulta che il possesso di una licenza francese costituisse un obiettivo in sé del regime di aiuto in questione, ma che un siffatto possesso costituisse piuttosto, come sostanzialmente considerato dal Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata, un criterio di ammissibilità di tale regime.

47      Nei limiti in cui, con tale seconda parte, la Ryanair contesta ancora al Tribunale di aver snaturato gli elementi di fatto sottoposti al suo esame, si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

48      Pertanto, la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

49      Qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, occorre constatare che, a sostegno di detta parte, la Ryanair non precisa gli elementi di prova che il Tribunale avrebbe snaturato nel determinare l’obiettivo del regime di aiuto in questione e, a fortiori, non dimostra in che modo tali elementi sarebbero stati snaturati.

51      In tali circostanze, occorre respingere la seconda parte del primo motivo di impugnazione in quanto infondata.

52      Con la terza parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti dichiarando, ai punti da 36 a 41 della sentenza impugnata, che il regime di aiuto in questione, in quanto andava unicamente a beneficio delle compagnie aeree in possesso di una licenza francese, era idoneo a conseguire il suo obiettivo.

53      A tale riguardo, la Ryanair fa valere, in via principale, in sostanza, che, affermando, in particolare, al punto 37 della sentenza impugnata, che il criterio del possesso di una licenza rilasciata dallo Stato membro che concedeva l’aiuto consentiva di controllare le modalità di utilizzo dell’aiuto da parte dei beneficiari, il Tribunale ha addotto una giustificazione che non figurava nella decisione controversa, di modo che esso ha sostituito la propria motivazione a quella accolta dalla Commissione a sostegno di tale decisione.

54      È vero che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, la Corte e il Tribunale non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione, C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punto 70 nonché giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, si deve constatare che, ai punti 45 e 46 della decisione controversa, la Commissione enuncia il fatto che le compagnie aeree titolari di una licenza francese hanno il loro principale centro di attività in Francia e sono ivi soggette a un regolare monitoraggio della loro situazione finanziaria. Pertanto, al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad esplicitare la motivazione della decisione controversa e, più in particolare, a trarre talune indicazioni dagli elementi in essa contenuti, senza tuttavia procedere ad una sostituzione della motivazione di tale decisione.

55      In subordine, la Ryanair contesta le affermazioni del Tribunale, contenute ai punti da 37 a 39 della sentenza impugnata, secondo le quali, in primo luogo, uno Stato membro che ha concesso una licenza a una compagnia aerea poteva controllare l’utilizzo dell’aiuto da esso concesso a tale compagnia, in secondo luogo, tale Stato membro poteva assicurarsi che detta compagnia versasse le tasse il cui pagamento è stato differito, in modo da ridurre le sue perdite di entrate fiscali a medio termine, al minimo possibile, e, in terzo luogo, le compagnie aeree titolari di una licenza avevano un legame più stretto con l’economia dello Stato membro che ha concesso tale licenza. È sulla base di tali affermazioni che il Tribunale ha considerato, al punto 40 di tale sentenza, che, limitando il beneficio del regime di aiuto in questione alle sole compagnie aeree in possesso di una licenza francese e aventi, pertanto, il loro principale centro di attività in Francia, la Repubblica francese aveva legittimamente cercato, in sostanza, di assicurarsi dell’esistenza di un legame permanente tra sé e le compagnie aeree beneficiarie della moratoria e, al punto 41 di detta sentenza, che il criterio di ammissibilità relativo al possesso di una siffatta licenza era quindi idoneo a conseguire l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

56      A tale riguardo, in primo luogo, il Tribunale si è basato sul regolamento n. 1008/2008, ai punti da 37 a 39 della sentenza impugnata, solo al fine di stabilire la specificità e la stabilità del legame che unisce le compagnie aeree in possesso di una licenza d’esercizio con lo Stato membro che ha concesso tale licenza, tenuto conto delle disposizioni di detto regolamento che disciplina le loro relazioni e, in particolare, dei controlli finanziari che le autorità di tale Stato membro esercitano su dette compagnie aeree. Orbene, è di per sé irrilevante per la valutazione di tale legame, al fine di determinare se i criteri di ammissibilità siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito dal regime di aiuto in questione, il fatto che tali controlli non riguardino specificamente gli aiuti concessi alle compagnie aeree titolari di una licenza francese, o che un controllo dell’utilizzo degli aiuti possa essere effettuato anche presso compagnie aeree che non possiedono una licenza francese, come sostiene la Ryanair.

57      Sebbene, in secondo luogo, la Ryanair deduca uno snaturamento dei fatti per quanto riguarda le considerazioni menzionate al punto 55 della presente sentenza, è sufficiente constatare che essa non ha dedotto alcun argomento che possa dimostrare che il Tribunale abbia commesso un siffatto snaturamento, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente sentenza.

58      In considerazione di quanto precede, la terza parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

59      Con la quarta parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale, in sostanza, un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti in quanto ha considerato, ai punti da 43 a 48 della sentenza impugnata, che il regime di aiuto in questione era proporzionato.

60      Le prime due censure di tale parte sono dirette contro il punto 43 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che, «adottando il criterio della licenza francese, lo Stato membro interessato, tenuto conto (…) del fatto che gli Stati membri non hanno risorse illimitate, abbia riservato il beneficio del regime di aiuti in questione alle compagnie aeree più duramente colpite dalle misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate da questo stesso Stato e che, per definizione, hanno effetto nel suo territorio».

61      A questo proposito, occorre rilevare che, nello stesso punto 43, il Tribunale ha fatto riferimento, al fine di valutare la proporzionalità del regime di aiuto in questione, a dati prodotti dalla Commissione relativi ai voli effettuati in Francia, dalla Francia o verso la Francia, rispettivamente, dalle compagnie aeree in possesso di una licenza francese e da quelle sprovviste di una siffatta licenza. Il Tribunale ha dedotto da tali dati, al punto 44 della sentenza impugnata, che queste prime compagnie aeree, le uniche ammissibili al regime di aiuto in questione, erano in proporzione molto più duramente colpite di quanto lo non fosse la ricorrente, la quale, alla luce di tali dati, effettuava solo l’8,3% della sua attività in Francia, verso la Francia e dalla Francia, contro il 100% per talune compagnie ammissibili.

62      Dall’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito delle prime due censure non risulta che il ragionamento di cui sopra sia erroneo in diritto o si basi su una valutazione manifestamente erronea che costituisca uno snaturamento degli elementi di prova.

63      In particolare, da un lato, non si può contestare al Tribunale di aver sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 54 della presente sentenza, poiché risulta, in particolare, dai punti 2 e 3 di tale decisione, che l’obiettivo del regime di aiuto in questione consisteva nel fornire una compensazione alle compagnie aeree duramente colpite dalle misure di restrizione del trasporto adottate a causa della pandemia di COVID-19. Il Tribunale si è limitato, al fine di valutare se il criterio di ammissibilità relativo al possesso di una licenza francese consentisse di garantire la proporzionalità di tale regime, a constatare, riferendosi agli elementi di prova prodotti dinanzi a sé, che le compagnie in possesso di detta licenza erano effettivamente le più colpite da tali misure.

64      Dall’altro lato, non si può addebitare al Tribunale di aver giustificato tale criterio di ammissibilità, al punto 43 della sentenza impugnata, con il fatto che «gli Stati membri non hanno risorse illimitate», dato che tale enunciazione si inserisce unicamente nella spiegazione del contesto in cui detto criterio di ammissibilità è stato adottato.

65      Ne consegue che occorre respingere le prime due censure della quarta parte in quanto infondate.

66      Nei limiti in cui, con la terza censura della quarta parte del primo motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale di non aver esaminato, nell’ambito della proporzionalità del regime di aiuto in questione, gli effetti concorrenziali di tale aiuto, occorre constatare che la ricorrente non ha sollevato, in primo grado, una censura vertente sul fatto che occorreva esaminare, ai fini della proporzionalità, gli effetti concorrenziali dell’aiuto o, più in particolare, procedere a un bilanciamento di tali effetti.

67      Orbene, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Pertanto, secondo una giurisprudenza consolidata, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione , C‑50/19 P, EU:C:2021:792, punti 37 e 38).

68      Pertanto, la terza censura della quarta parte, vertente sulla necessità di esaminare gli effetti concorrenziali dell’aiuto, deve essere respinta in quanto irricevibile, poiché tale censura è stata sollevata per la prima volta nell’ambito della presente impugnazione.

69      Per quanto riguarda la quarta censura di tale parte del primo motivo di impugnazione della ricorrente, diretta contro il punto 46 della sentenza impugnata, occorre constatare che è solo ad abundantiam che il Tribunale ha considerato, in tale punto 46, che la Commissione non era tenuta a pronunciarsi su tutte le misure alternative al regime di aiuto in questione. Infatti, il Tribunale ha dichiarato, al punto 47 della sua sentenza, in ogni caso, che le misure alternative proposte dalla ricorrente in primo grado non avrebbero consentito di conseguire in modo altrettanto preciso e senza rischio di sovracompensazione l’obiettivo perseguito dal regime di aiuto in questione. Esso si è basato, a tal fine, sui punti da 37 a 41 di detta sentenza, i quali, come risulta dai punti da 55 a 57 della presente sentenza, non sono viziati da errori di diritto.

70      Tale censura deve, pertanto, essere respinta in quanto inoperante.

71      In considerazione di quanto precede, occorre respingere la quarta parte del primo motivo di impugnazione e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza.

 Sul secondo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

72      Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale, ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti nel respingere la quarta parte del primo motivo del suo ricorso in primo grado, con la quale essa deduceva una violazione del principio della libera prestazione dei servizi.

73      Con la prima parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair fa valere che, contrariamente a quanto indicato al punto 56 della sentenza impugnata, essa aveva dedotto, dinanzi al Tribunale, una violazione del regolamento n. 1008/2008, sostenendo che era stato violato il principio della libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo. Respingendo i suoi argomenti con la motivazione erronea che «la ricorrente non deduce alcuna violazione di tale regolamento», il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato le sue memorie e non avrebbe motivato la sua sentenza in modo giuridicamente adeguato.

74      Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale ha dichiarato, al punto 57 della sentenza impugnata, in modo contraddittorio ed erroneo che essa non dimostrava in che modo la sua esclusione dal regime di aiuto in questione fosse tale da dissuaderla dall’effettuare prestazioni di servizi da e verso la Francia. Il fatto che alcune compagnie aeree siano escluse da un vantaggio riservato a quelle che essa chiama le «compagnie aeree francesi» sarebbe infatti sufficiente a dimostrare che la libera prestazione dei servizi è scoraggiata, senza che sia necessaria nessun’altra dimostrazione. In ogni caso, la Ryanair avrebbe prodotto abbondanti elementi di prova che dimostrerebbero che una misura come il regime di aiuto in questione, che subordina la concessione di un vantaggio da parte di uno Stato membro al possesso di una licenza rilasciata da tale Stato membro, svantaggia, in pratica, soltanto i vettori aerei aventi la loro sede sociale in un altro Stato membro.

75      Il Tribunale avrebbe quindi snaturato le prove omettendo di esaminare gli elementi significativi forniti dalla ricorrente riguardo all’effetto restrittivo del regime di aiuto in questione sulla libera prestazione dei servizi.

76      Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che, nell’ambito del suo ricorso in primo grado, essa ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 57 della sentenza impugnata, che gli effetti restrittivi del regime di aiuto in questione sulla libera prestazione dei servizi non erano giustificati.

77      In primo luogo, il Tribunale non avrebbe correttamente esaminato tale restrizione in considerazione dei criteri pertinenti dell’adeguatezza e della proporzionalità, che non sarebbero quelli dell’articolo 107 TFUE.

78      In secondo luogo, secondo la Ryanair, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, in particolare al punto 46 della sentenza impugnata, che non fosse necessario esaminare, nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della restrizione alla libera prestazione dei servizi, se non esistessero misure alternative potenzialmente meno restrittive.

79      Orbene, a tale riguardo, la Ryanair avrebbe fornito molteplici elementi che dimostrerebbero che il regime di aiuto in questione aveva effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi che sarebbero stati inutili, inadeguati e sproporzionati rispetto all’obiettivo di tale regime, vale a dire quello di ovviare ai danni arrecati dal verificarsi della pandemia di COVID-19. Essa avrebbe inoltre menzionato, in tale contesto, un criterio alternativo di ammissibilità dell’aiuto, fondato sulle quote di mercato, che sarebbe stato meno pregiudizievole per la libera prestazione dei servizi. Del resto, essa avrebbe espressamente menzionato tale criterio nelle lettere inviate, prima dell’adozione della decisione controversa, al Segretario di Stato francese responsabile dei trasporti e alla commissaria europea per la concorrenza, che ha allegato al ricorso in primo grado.

80      La Commissione e la Repubblica francese sostengono che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

81      Con la seconda e la terza parte del secondo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, la Ryanair fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha inficiato la sentenza impugnata con errori di diritto, al punto 57 della sentenza impugnata, nella parte in cui ha esaminato il fatto che del regime di aiuto in questione beneficiavano unicamente quelle che essa chiama le «compagnie aeree francesi», vale a dire le compagnie aeree titolari di una licenza francese, esclusivamente alla luce dei criteri di cui all’articolo 107 TFUE, anziché verificare se tale misura fosse giustificata alla luce dei motivi di cui alle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera prestazione dei servizi. Orbene, la Ryanair avrebbe sottoposto al Tribunale elementi di fatto e di diritto che dimostrerebbero una violazione di tali disposizioni.

82      A tale riguardo, come ricordato al punto 38 della presente sentenza, il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato. Pertanto, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

83      Tuttavia, da un lato, gli effetti restrittivi che una misura di aiuto produrrebbe sulla libera prestazione dei servizi non costituiscono ciononostante una restrizione vietata dal Trattato, in quanto può trattarsi di un effetto insito nella natura stessa di un aiuto di Stato, come la sua selettività (sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 132).

84      Dall’altro lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando le modalità di un aiuto sono a tal punto indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto che non sarebbe possibile valutarle isolatamente, il loro effetto sulla compatibilità o sulla incompatibilità dell’aiuto nel suo insieme con il mercato interno deve necessariamente essere valutato mediante il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi, 74/76, EU:C:1977:51, punto 14; del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 97, nonché del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 133).

85      Orbene, nel caso di specie, come risulta dai punti 45 e 46 della presente sentenza, sebbene il possesso di una licenza francese costituisse di per sé non già l’obiettivo del regime di aiuto in questione, bensì un criterio di ammissibilità di tale regime, detto criterio era in quanto tale indissolubilmente legato all’oggetto del regime in parola, che consisteva, in generale, nel rimediare, nel settore del trasporto aereo, al danno derivante da un evento eccezionale, ossia dalla pandemia di COVID-19 e, più specificamente, ad alleviare, mediante la concessione di una moratoria, gli oneri delle compagnie aeree duramente colpite dalle misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalla Repubblica francese per far fronte a tale pandemia. Ne consegue che l’effetto derivante da tale criterio di ammissibilità del regime di aiuto in questione sul mercato interno non può essere esaminato separatamente rispetto alla compatibilità di tale misura di aiuto, nel suo insieme, con il mercato interno mediante il procedimento previsto all’articolo 108 TFUE.

86      Dai punti della motivazione che precedono e dalla giurisprudenza richiamata ai punti 36 e 37 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto dichiarando, al punto 57 della sentenza impugnata, in sostanza, che, per dimostrare che la misura in questione, per il fatto di andare ad esclusivo beneficio delle compagnie aeree in possesso di una licenza di esercizio rilasciata dalla Francia, e non già, in particolare, della Ryanair, costituiva un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, quest’ultima avrebbe dovuto provare, nel caso di specie, che tale misura produceva effetti restrittivi che andavano al di là di quelli inerenti a un aiuto di Stato concesso conformemente ai requisiti previsti all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, punto 135).

87      Orbene, l’argomentazione addotta dalla Ryanair a sostegno della seconda e della terza parte del secondo motivo di impugnazione è diretta, nel suo insieme, a criticare il regime di aiuto in questione nella misura in cui solo le compagnie aeree in possesso di una licenza francese erano ammissibili a tale regime e gli effetti restrittivi di detto criterio di ammissibilità sulla libera prestazione dei servizi, benché simili effetti siano inerenti al carattere selettivo di detto regime.

88      Inoltre, per quanto riguarda gli elementi di prova che essa avrebbe presentato dinanzi al Tribunale, si deve constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento che possa dimostrare che quest’ultimo abbia snaturato tali elementi di prova.

89      Ne consegue che occorre respingere la seconda e la terza parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondate.

90      Infine, la prima parte di tale motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto inoperante, nella misura in cui mira a contestare il punto 56 della sentenza impugnata, la cui motivazione è formulata ad abundantiam rispetto a quelle esposte al punto 57 di tale sentenza. In considerazione di quanto precede, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto nella sua interezza.

 Sul terzo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

91      Con il suo terzo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale si è contraddetto e ha commesso un errore di diritto nel sindacare, ai punti da 59 a 74 della sentenza impugnata, la proporzionalità dell’importo del regime di aiuto in questione rispetto ai danni subiti a causa dell’evento eccezionale.

92      Con la prima parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che, per considerare, al punto 68 della sentenza impugnata, che l’importo dei danni subiti dai beneficiari dell’aiuto a causa dell’evento eccezionale era superiore all’importo nominale del regime di aiuto in questione, il Tribunale ha preso in considerazione l’integralità dei danni causati dal verificarsi della pandemia di COVID-19. Il Tribunale si sarebbe così contraddetto in quanto, per valutare la proporzionalità del criterio di ammissibilità connesso al possesso di una licenza francese, si era basato unicamente sui danni risultanti dalle misure di restrizione dei trasporti adottate dalle autorità francesi.

93      Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente considerato, al punto 73 della sentenza impugnata, basandosi sulla sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990), che il vantaggio concorrenziale conferito ai beneficiari dell’aiuto a causa dell’esclusione delle compagnie aeree non in possesso di una licenza francese non dovesse essere preso in considerazione al fine di confrontare l’importo dell’aiuto concesso e l’importo dei danni subiti, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tale sentenza non sarebbe pertinente, in quanto riguarda il calcolo dell’importo di un aiuto ai fini del suo recupero. Confondendo tale calcolo con l’esame della proporzionalità di un aiuto concesso sulla base di tale disposizione e omettendo di tener conto della natura essenzialmente economica di tale esame di proporzionalità, il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto.

94      La Commissione e la Repubblica francese ritengono che il terzo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto infondato. Secondo la Repubblica francese, tale motivo è, inoltre, in parte irricevibile, in quanto mira a rimettere in discussione una valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale.

 Giudizio della Corte

95      Nei limiti in cui, con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, la Ryanair contesta la constatazione del Tribunale, al punto 68 della sentenza impugnata, secondo cui l’importo dei danni subiti dai beneficiari dell’aiuto a causa dell’evento eccezionale era, con tutta probabilità, più elevato rispetto all’importo nominale del regime di aiuto in questione, occorre respingere tale parte in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 49 della presente sentenza, dal momento che, senza dedurre un eventuale snaturamento dei fatti, la ricorrente mira così a rimettere in discussione una valutazione sovrana dei fatti che il Tribunale ha effettuato in tale punto.

96      In ogni caso, in considerazione dello stretto legame tra la comparsa della pandemia di COVID-19 e le misure restrittive adottate dalle autorità francesi in tale contesto, come constatato dal Tribunale al punto 26 della sentenza impugnata, da tale punto 68 non emerge alcuna contraddizione tra la valutazione effettuata dal Tribunale per valutare la proporzionalità dell’importo dell’aiuto e la sua valutazione della proporzionalità del criterio di ammissibilità connesso al possesso di una licenza francese.

97      Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’aver considerato, al punto 73 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta, ai fini della valutazione della compatibilità del regime di aiuto in questione con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, e in particolare della sua proporzionalità, a prendere in considerazione il vantaggio concorrenziale derivante per i beneficiari dall’esclusione delle compagnie aeree non in possesso di una licenza francese.

98      A tale riguardo, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair, la sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 92), alla quale il Tribunale ha fatto riferimento al punto 73 della sentenza impugnata, sebbene riguardi la determinazione dell’importo di un aiuto illegale ai fini del suo recupero, è pertinente nel caso di specie, nei limiti in cui dal punto 92 di tale sentenza si può dedurre che il vantaggio procurato da un aiuto al suo beneficiario non comprende l’eventuale profitto economico che tale beneficiario realizzerebbe mediante lo sfruttamento di tale vantaggio.

99      Pertanto, nel caso del regime di aiuto in questione, vale a dire un aiuto sotto forma di moratoria per il pagamento di talune tasse a favore dei beneficiari ammissibili, con pagamento differito senza interessi, l’importo dell’aiuto concesso, che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di determinare l’esistenza di un’eventuale sovracompensazione dei danni subiti dai beneficiari a causa dell’evento eccezionale di cui trattasi, corrisponde, in linea di principio, tenuto conto della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6) e, come ritenuto dalla Commissione nella decisione controversa, all’importo degli interessi che i beneficiari della misura avrebbero dovuto pagare sul mercato per ottenere liquidità equivalenti. Per contro, ai fini di tale determinazione, la Commissione non deve tener conto degli eventuali vantaggi che i beneficiari di tale regime avrebbero indirettamente tratto da tale aiuto, quale il vantaggio concorrenziale asserito dalla Ryanair.

100    Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, al punto 73 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione il vantaggio concorrenziale di cui la Ryanair asseriva l’esistenza.

101    In considerazione di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo di impugnazione in quanto infondata e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza.

 Sul quarto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

102    Con il suo quarto motivo di impugnazione, la Ryanair fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti in quanto ha erroneamente dichiarato, ai punti da 79 a 85 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

103    Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe ammesso che il contesto nel quale è stata adottata la decisione controversa, caratterizzato dalla sopravvenienza della pandemia di COVID-19 e dalle difficoltà che tale situazione ha potuto suscitare per la redazione delle decisioni della Commissione, potrebbe giustificare la mancanza di taluni elementi cruciali nella motivazione della decisione controversa, sebbene tali elementi le sarebbero stati necessari affinché essa comprendesse il ragionamento sotteso alle conclusioni della Commissione. L’interpretazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, effettuata dal Tribunale, sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte e priverebbe l’obbligo di motivazione di qualsiasi effetto utile.

104    La Commissione e la Repubblica francese sostengono che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

105    Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 198 e giurisprudenza ivi citata).

106    Qualora si tratti, più in particolare, come nel caso di specie, di una decisione, adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, di non sollevare obiezioni rispetto a una misura di aiuto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che una decisione siffatta, che viene adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, e che anche una motivazione succinta di tale decisione deve essere considerata sufficiente rispetto al requisito di motivazione stabilito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, purché essa faccia apparire in modo chiaro e non equivoco le ragioni per cui la Commissione ha reputato che non sussistessero difficoltà di tal genere, tenendo presente che la questione della fondatezza di tale motivazione è estranea al requisito di motivazione suddetto (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 199 e giurisprudenza ivi citata).

107    È alla luce di tali requisiti che occorre esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che la decisione controversa fosse motivata in modo giuridicamente adeguato.

108    A tale riguardo, da un lato, nei limiti in cui la Ryanair contesta al Tribunale, in sostanza, di aver attenuato i requisiti relativi all’obbligo di motivazione in considerazione del contesto della pandemia di COVID-19 nel quale la decisione controversa era stata adottata, occorre constatare che, riferendosi, ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, al contesto in cui la decisione controversa era stata adottata, vale a dire quello di una pandemia e dell’estrema urgenza in cui la Commissione aveva esaminato le misure notificatele dagli Stati membri e adottato le decisioni relative a tali misure, tra cui tale decisione, il Tribunale ha giustamente preso in considerazione, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata ai punti 105 e 106 della presente sentenza, elementi pertinenti per determinare se, con l’adozione di detta decisione, la Commissione si fosse conformata al suo obbligo di motivazione.

109    Dall’altro lato, nei limiti in cui la Ryanair menziona elementi specifici sui quali la Commissione, in violazione dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, non si sarebbe pronunciata o che non avrebbe valutato nella decisione controversa, quali la conformità del regime di aiuto in questione al principio della parità di trattamento e alla libera prestazione dei servizi, i suoi effetti concorrenziali ai fini dell’applicazione del criterio di proporzionalità e del calcolo dell’importo dell’aiuto, dai punti 81 e 83 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha considerato che tali elementi o non erano pertinenti ai fini di tale decisione, o che era stato fatto riferimento a questi ultimi in modo giuridicamente adeguato nella suddetta decisione affinché il ragionamento della Commissione fosse compreso al riguardo.

110    Orbene, non risulta che, con tali valutazioni, il Tribunale non abbia preso in considerazione i requisiti di motivazione di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, adottata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, quali emergono dalla giurisprudenza richiamata ai punti 105 e 106 della presente sentenza, poiché tale motivazione consente, nel caso di specie, alla Ryanair di conoscere le ragioni di detta decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla stessa, come si evince del resto dalla sentenza impugnata.

111    Inoltre, nei limiti in cui l’argomentazione addotta nell’ambito del quarto motivo di impugnazione mira in realtà a dimostrare che la decisione controversa è stata adottata sulla base di una valutazione insufficiente o giuridicamente erronea della Commissione, tale argomentazione, la quale attiene alla fondatezza di tale decisione piuttosto che al requisito di motivazione in quanto formalità sostanziale, deve essere respinta in considerazione della giurisprudenza richiamata al punto 106 della presente sentenza.

112    Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 84 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era motivata in modo giuridicamente adeguato.

113    Infine, occorre constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento che possa dimostrare che il Tribunale abbia snaturato elementi di prova, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente sentenza, nell’esaminare il quinto motivo del ricorso in primo grado.

114    Pertanto, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quinto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

115    Con il suo quinto motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che, nel considerare, ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, che il terzo motivo del suo ricorso in primo grado, relativo al rifiuto della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, risultava privo della sua finalità dichiarata a causa del rigetto dei primi due motivi di tale ricorso ed era privo di contenuto autonomo rispetto a questi due motivi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un manifesto snaturamento dei fatti.

116    Infatti, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, tale terzo motivo avrebbe presentato un contenuto autonomo rispetto ai primi due motivi del ricorso in primo grado. Il controllo giurisdizionale vertente sull’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto condurre all’avvio di un procedimento d’indagine formale sarebbe diverso da quello vertente sull’errore di diritto o sull’errore manifesto di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa in sede di esame nel merito della misura di aiuto. L’esistenza di serie difficoltà potrebbe quindi essere constatata anche se, contrariamente a quanto la ricorrente aveva sostenuto con i suoi primi due motivi in primo grado, l’esame da parte della Commissione del regime di aiuto in questione non fosse viziato né da un errore manifesto di valutazione né da un errore di diritto.

117    Parimenti, il terzo motivo del ricorso in primo grado non risulterebbe privo della sua finalità dichiarata, in quanto la dimostrazione dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione sarebbe totalmente diversa dalla dimostrazione dell’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto condurre all’avvio di un procedimento d’indagine formale. Inoltre, la Ryanair avrebbe sollevato argomenti autonomi a tal fine, dimostrando, in particolare, che la Commissione non disponeva di dati di mercato relativi alla struttura del settore dell’aviazione per quanto riguarda, in particolare, compagnie aeree in possesso di una licenza rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Francia, che rivestivano un’importanza cruciale per esaminare la compatibilità del regime di aiuto in questione alla luce del suo obiettivo dichiarato. Dinanzi al Tribunale, la Ryanair avrebbe individuato precise lacune nell’informazione della Commissione e avrebbe messo in evidenza serie difficoltà che conferivano al suo motivo un contenuto autonomo rispetto ai primi due motivi di ricorso.

118    La Commissione e la Repubblica francese sostengono che il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

119    Un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a proposito di un aiuto di Stato mette in discussione essenzialmente il fatto che tale decisione è stata adottata senza che detta istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, violando, così, i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, durante la fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia avere la conseguenza di trasformare l’oggetto del ricorso né di modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9) (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59 nonché giurisprudenza ivi citata).

120    Pertanto, spetta al soggetto che richiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni dimostrare che sussistevano dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, cosicché la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale. Una prova siffatta va ricercata sia nelle circostanze dell’adozione di tale decisione sia nel suo contenuto, sulla scorta di un insieme di indizi concordanti (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

121    In particolare, il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla Commissione in occasione del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio del fatto che tale istituzione ha affrontato serie difficoltà per valutare la compatibilità della misura notificata con il mercato interno, il che avrebbe dovuto condurla all’avvio del procedimento d’indagine formale (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

122    A tale riguardo, per quanto riguarda, anzitutto, la censura vertente sul fatto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 87 della sentenza impugnata, che il terzo motivo del ricorso in primo grado era privo di contenuto autonomo, occorre rilevare che è pur vero, come ha sostenuto la Ryanair nella sua impugnazione, che se fosse stata dimostrata l’esistenza di serie difficoltà, ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto 121 della presente sentenza, la decisione controversa avrebbe potuto essere annullata per quest’unico motivo, ancorché non fosse stato dimostrato, peraltro, che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione erano errate in diritto o in fatto (v., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 66).

123    Inoltre, l’esistenza di simili difficoltà può essere ricercata, in particolare, in tali valutazioni e può, in linea di principio, essere dimostrata da motivi o argomenti avanzati da un ricorrente al fine di contestare la fondatezza della decisione di non sollevare obiezioni, anche qualora l’esame di tali motivi o di detti argomenti non porti a concludere che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione sono errate in fatto o in diritto (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punti 63 e 66 nonché giurisprudenza ivi citata).

124    Nel caso di specie, occorre constatare che il terzo motivo del ricorso in primo grado della Ryanair verteva, in sostanza, sul carattere incompleto e insufficiente dell’esame effettuato dalla Commissione in sede di procedimento di esame preliminare e sulla diversa valutazione della compatibilità del regime di aiuto in questione alla quale la Commissione sarebbe pervenuta se avesse deciso di avviare un procedimento d’indagine formale. Orbene, da detto ricorso risulta altresì che, a sostegno di tale motivo, la ricorrente ha, sostanzialmente, o ripreso in modo sintetico argomenti sviluppati nell’ambito del primo e del secondo motivo di detto ricorso, relativi alla fondatezza della decisione controversa, o rinviato direttamente a simili argomenti.

125    In tali circostanze, il Tribunale ha potuto giustamente considerare, al punto 87 della sentenza impugnata, che il terzo motivo del ricorso in primo grado era «privo di contenuto autonomo» rispetto ai primi due motivi dello stesso, nel senso che, avendo esaminato nel merito questi ultimi motivi, compresi gli argomenti relativi al carattere incompleto e insufficiente dell’esame condotto dalla Commissione, esso non era tenuto a valutare separatamente la fondatezza del terzo motivo di tale ricorso, a maggior ragione in quanto, come il Tribunale ha, altrettanto giustamente, rilevato in tale punto 87, la Ryanair non aveva evidenziato, con quest’ultimo motivo, elementi specifici idonei a dimostrare l’esistenza di eventuali «serie difficoltà» incontrate dalla Commissione per valutare la compatibilità della misura in questione con il mercato interno.

126    Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare, al punto 87 della sentenza impugnata, che non vi era luogo a statuire sulla fondatezza del terzo motivo del ricorso in primo grado. Non è necessario, a tale riguardo, esaminare, inoltre, se il Tribunale abbia correttamente dichiarato, al punto 86 della sentenza impugnata, che tale motivo presentava un carattere sussidiario e che risultava privo della sua finalità dichiarata.

127    Infine, occorre constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento che possa dimostrare che il Tribunale abbia snaturato elementi di prova, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 49 della presente sentenza, nell’ambito del suo esame del terzo motivo del ricorso in primo grado.

128    Da quanto precede risulta che il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

129    Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è stato accolto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

130    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

131    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese della presente impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

132    Conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado che partecipi alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte può essere condannata alle spese. La Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. Di conseguenza, la Repubblica francese, interveniente in primo grado e che ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Ryanair DAC si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Repubblica francese si fa carico delle proprie spese.

Firme


*      Langue de procédure: l’anglais.