Language of document : ECLI:EU:T:2012:292

Causa T‑534/10

Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HELLIM — Marchio comunitario collettivo denominativo anteriore HALLOUMI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009»

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2012 ?II ‑ 0000

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi HELLIM e HALLOUMI

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti e alle domande presentate

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1)

3.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso — Presa in considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto in precedenza non addotti dinanzi agli organi dell’Ufficio — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

4.      Marchio comunitario — Marchi comunitari collettivi — Segni o indicazioni che possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi — Eccezione — Interpretazione restrittiva — Presunzione di esistenza di un carattere distintivo — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 66, § 2)

1.      Non esiste, per il grande pubblico dell’Unione, un rischio di confusione tra il segno denominativo HELLIM, la cui registrazione come marchio comunitario viene chiesta in particolare per «Latte e prodotti derivati dal latte» rientranti nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo HALLOUMI registrato anteriormente come marchio comunitario collettivo per «Formaggio» rientrante nella medesima classe.

Tenuto conto dell’assenza di somiglianze fonetiche e visive tra i segni in conflitto, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti in esame, non può esistere alcun rischio di confusione per il pubblico interessato, in quanto l’esistenza di una somiglianza concettuale tra i segni in conflitto, nell’ipotesi di un marchio anteriore descrittivo, non è sufficiente per concludere per l’esistenza di un siffatto rischio di confusione.

(v. punti 22, 54)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 28)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28-29)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49-52)