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Ricorso proposto il 24 novembre 2010 - DTS Distribuidora de Televisión Digital / Commissione

(Causa T-533/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTS Distribuidora de Television Digital (Tres Cantos, Madrid, Spagna) (rappresentanti: H. Brokelmann, abogado, e M. Ganino, abogada)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione C (2010) 4925 def della Commissione, 20 luglio 2010,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento, un operatore di televisione satellitare a pagamento, si oppone alla decisione C (2010) 4925 def della Commissione, 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti n. C 38/2009 (ex NN 58/2009), che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), che ha dichiarato tale regime, nella sua versione modificata dalla legge 8/2009, del 28 agosto, di finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, compatibile con il mercato comune senza che occorresse analizzare le sue modalità di finanziamento.

Secondo la ricorrente, la Commissione non poteva autorizzare detto regime di aiuti senza analizzare le modalità di finanziamento introdotte dalla summenzionata legge e, in concreto, l'imposta del 1,5% sui ricavi lordi di gestione dei prestatori di servizi di televisione a pagamento.

A sostengo della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

-    errore di diritto nell'autorizzazione, da parte della Commissione, dell'aiuto oggetto della controversia senza analizzare le sue modalità di finanziamento. Al riguardo si afferma che, secondo constante giurisprudenza, l'esame di un aiuto non può essere disgiunto dalla valutazione delle sue modalità di finanziamento se esse costituiscono parte integrante dell'aiuto e che, per quanto riguarda il caso di specie, l'imposta del 1,5% sui ricavi lordi di gestione dei prestatori di servizi di televisione a pagamento costituisce parte integrante del regime di aiuti, ragion per cui la Commissione avrebbe dovuto analizzarla unitamente all'aiuto.

-    Violazione dell'art. 106, § 2 TFUE, in quanto la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti che non rispetta il principio di proporzionalità, ritenendo le imposte che lo finanziano una grave distorsione della concorrenza, nei mercati di acquisto dei contenuti e nel mercato a valle dei telespettatori, in contrasto con l'interesse comune.

-    Violazione degli artt. 49 e 63 TFUE. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato tali disposizioni in quanto le modalità di finanziamento dell'aiuto autorizzato limita la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, rendendo meno attraente l'esercizio di tali libertà per gli operatori di televisioni a pagamento e altri investitori stabiliti in altri Stati membri.

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