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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 06 marzo 2024 – S.P.E.I. 2000 Srl / Ministero della Giustizia

(Causa C-183/24, S.P.E.I. 2000)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: S.P.E.I. 2000 Srl

Controricorrente: Ministero della Giustizia

Questioni pregiudiziali

Se la Direttiva 2000/35/CE 1 , come modificata dalla Direttiva 2011/7/UE 2 e, in particolare, i suoi articoli 1, 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, e 4, paragrafo 3, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o ad una prassi nazionale che:

(a)    esclude la qualifica di transazioni commerciali, ai sensi della Direttiva, per le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo dei noleggiatori delle apparecchiature deputate alle intercettazioni su richiesta delle Procure, sottoponendole al regime sostanziale e procedimentale delle spese straordinarie di giustizia;

(b)    esclude, per l’effetto, dalla disciplina degli interessi prevista dalla Direttiva le predette prestazioni intercorse tra noleggiatori e Procure.

Se la Direttiva 2000/35/CE, come modificata dalla Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, il suo art. 10, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o a una prassi nazionale che prevede un termine indeterminato (“senza ritardo”) per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizi, con la conseguente possibilità che tali diritti creditori non siano fatti valere con modalità effettivamente attuabili e in modo pienamente satisfattivo.

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1     Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35).

1     Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1).