Language of document : ECLI:EU:F:2016:67

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

17 marzo 2016 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Accesso al giudice – Solvibilità del debitore delle spese»

Nella causa F‑76/11 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese,

Diana Grazyte, agente temporaneo presso l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, residente in Utena (Lituania), rappresentata da R. Guarino, avvocato,

ricorrente nel procedimento principale,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall e G. Gattinara, successivamente da G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta nel procedimento principale,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch (relatore), presidente, I. Rofes i Pujol e E. Perillo, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2015, la Commissione europea ha presentato al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese in esito alla sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/Commissione (F‑76/11, EU:F:2012:173; in prosieguo: la «sentenza Grazyte/Commissione»).

 Fatti

2        Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2011, la sig.ra Grazyte, agente temporaneo presso l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), ha proposto, nei confronti della Commissione, un ricorso diretto, sostanzialmente, all’annullamento della decisione dell’ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali», del 25 agosto 2010, che le ha negato il godimento dell’indennità di dislocazione.

3        La fase scritta del procedimento si è conclusa il 20 ottobre 2011, dopo la presentazione del controricorso. Tuttavia, il 22 marzo 2012, il Tribunale ha indirizzato alle parti talune misure di organizzazione del procedimento, alle quali esse hanno risposto per iscritto.

4        La sentenza Grazyte/Commissione ha respinto il ricorso dell’interessata e ha dichiarato che quest’ultima doveva sopportare le proprie spese ed essere condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

5        Il 14 febbraio 2013, con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione europea, la sig.ra Grazyte ha impugnato la sentenza Grazyte/Commissione. Tale impugnazione è stata respinta con la sentenza del 25 settembre 2014, Grazyte/Commissione (T‑86/13 P, EU:T:2014:815).

6        Con lettera del 6 febbraio 2015 indirizzata all’avvocato della sig.ra Grazyte, la Commissione ha segnatamente invitato quest’ultima a versarle l’importo di EUR 7 425,32 a titolo delle spese sostenute nella causa registrata con il numero di ruolo F‑76/11 e all’origine della sentenza Grazyte/Commissione (in prosieguo: la «causa principale»), spese che consistono in un importo di EUR 7 300 di onorari versati all’avvocato della Commissione e in un importo di EUR 125,32 per le spese di missione dell’agente della Commissione che aveva assistito all’udienza nella suddetta causa. Nella stessa lettera, la Commissione ha altresì invitato l’interessata a versarle l’importo di EUR 7 367 a titolo dell’impugnazione che essa aveva invano proposto.

7        Con un messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2015, la sig.ra Grazyte ha risposto che le spese che le venivano richieste le sembravano eccessive in quanto, da un lato, rappresentavano quasi l’importo dell’indennità di dislocazione che avrebbe potuto ottenere qualora la sua domanda fosse stata accolta e, dall’altro, ammontavano quasi alla sua retribuzione annua.

8        In seguito ad un nuovo scambio, rimasto infruttuoso, di messaggi di posta elettronica, nel corso del quale la Commissione ha informato la sig.ra Grazyte della possibilità di chiedere un pagamento scaglionato del suo debito, la Commissione ha proposto al Tribunale la domanda di liquidazione delle spese in esame.

 Conclusioni delle parti e procedimento

9        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 7 425,32 l’importo delle spese dovute dalla sig.ra Grazyte nella causa principale;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’emananda ordinanza e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare la sig.ra Grazyte alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

10      La sig.ra Grazyte chiede che il Tribunale voglia:

–        applicare una «congrua riduzione» delle spese ripetibili a titolo della causa principale;

–        condannare la Commissione alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

11      Con lettera del 4 dicembre 2015, il Tribunale ha rivolto alla Commissione una misura di organizzazione del procedimento alla quale quest’ultima ha risposto il 22 dicembre seguente.

 In diritto

 Osservazioni preliminari

12      Occorre, in limine, determinare le regole applicabili alla presente domanda di liquidazione delle spese.

13      Per quanto riguarda il procedimento, occorre applicare le regole riportate nel regolamento di procedura adottato il 21 maggio 2014 e attualmente in vigore (in prosieguo: il «regolamento di procedura del 21 maggio 2014»). Per quanto riguarda il merito, invece, occorre applicare il regolamento di procedura nella sua versione vigente all’epoca del procedimento nella causa principale e adottato il 25 luglio 2007 (in prosieguo: il «regolamento di procedura del 25 luglio 2007»; v., in tal senso, ordinanza del 25 novembre 2014, Loukakis e a./Parlamento, F‑82/11 DEP, EU:F:2014:253, punto 25).

 Sulle spese ripetibili, in particolare gli onorari di avvocato

14      Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del 25 luglio 2007, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili». Da tale disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili per tale causa.

15      Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra, quindi, nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑157/09 P‑DEP, EU:T:2013:508, punto 29).

16      Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Infine, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 25 giugno 2014, Buschak/FEACVT, F‑47/08 DEP, EU:F:2014:175, punti 23 e 24).

17      È alla luce delle considerazioni sopra esposte che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

18      In primo luogo, quanto alle condizioni riguardanti la natura e l’oggetto della controversia nonché le difficoltà della causa e la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, occorre rilevare, come osservato dalla Commissione, che l’oggetto e la ricevibilità del ricorso nella causa principale hanno sollevato diversi problemi giuridici. Tuttavia, emerge dai punti da 21 a 26 della sentenza Grazyte/Commissione che è stato possibile risolvere agevolmente tali problemi alla luce, in particolare, di una giurisprudenza consolidata. Per contro, il ricorso nella causa principale sollevava, nel merito, un problema inedito, relativo alla situazione di un agente il quale, come la sig.ra Grazyte, è stato successivamente impiegato presso diverse agenzie, per di più dotate di una propria personalità giuridica (sentenza Grazyte/Commissione, punto 45). Tale problema, che ha richiesto una particolare attenzione, non era di poco conto sotto il profilo del diritto dell’Unione, considerato lo sviluppo delle agenzie e la loro ripartizione sul territorio dell’Unione. Peraltro, la causa principale presentava un interesse economico non trascurabile per le parti, alla luce della percentuale rappresentata dall’indennità di dislocazione rispetto allo stipendio base dei funzionari e degli agenti dell’Unione.

19      In secondo luogo, per quanto riguarda la portata del lavoro fornito, la sig.ra Grazyte sostiene che le memorie della Commissione sono state sottoscritte soltanto dall’agente di quest’ultima. Va tuttavia ricordato, a tal riguardo, che secondo l’articolo 19, primo comma, dello Statuto dalla Corte, le istituzioni sono rappresentate davanti ai giudici dell’Unione da un agente, il quale può essere assistito da un avvocato. Di conseguenza, non si può presumere, come suggerisce la sig.ra Grazyte, che l’intervento dell’avvocato della Commissione sia stato limitato a mere consulenze e non sia consistito nella redazione del controricorso e della risposta alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale sotto il controllo dell’agente dell’istituzione, solo firmatario dei suddetti atti.

20      Detto ciò, la Commissione afferma che il proprio avvocato ha dedicato 27 ore alla causa principale.

21      Occorre tuttavia ricordare che il giudice dell’Unione non è vincolato dal conteggio presentato dalla parte che intende recuperare le spese. A esso spetta tener conto esclusivamente del numero totale di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili ai fini di tale procedimento (ordinanza del 25 novembre 2014, Loukakis e a./Parlamento, F‑82/11 DEP, EU:F:2014:253, punto 32).

22      Peraltro, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione interessata non può essere valutato prescindendo dal lavoro svolto dai servizi dell’istituzione stessa ancor prima di adire il Tribunale. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale (ordinanza del 16 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, punto 21).

23      La Commissione sostiene, tuttavia, che non si può dedurre dalla giurisprudenza una presunzione assoluta secondo la quale il lavoro dell’avvocato di un’istituzione sarebbe ridotto, in particolare allorché tale avvocato non ha partecipato alla redazione della risposta al reclamo.

24      Occorre peraltro osservare, in effetti, che la giurisprudenza ricordata supra non costituisce una presunzione assoluta, poiché si fonda soltanto sulla constatazione che, in linea di principio, i servizi dell’istituzione sono coinvolti nel trattamento delle controversie.

25      Ciò non toglie che la legittimità di una decisione è valutata secondo gli elementi di fatto e di diritto che sussistono al momento in cui essa è stata adottata, di modo che il compito dell’avvocato di un’istituzione consiste nella difesa delle motivazioni e del dispositivo di tale decisione, come risultano da quest’ultima, salvo i casi eccezionali in cui, trovandosi l’amministrazione in una situazione di competenza vincolata, la motivazione su cui l’amministrazione si era inizialmente fondata può essere sostituita da una diversa motivazione. Di conseguenza, occorre considerare che l’avvocato di un’istituzione come la Commissione è portato, in linea di principio, a basarsi sul lavoro precedentemente svolto dai servizi di quest’ultima tanto al momento dell’adozione della decisione impugnata quanto nell’ambito del procedimento precontenzioso.

26      La Commissione sostiene, tuttavia, che non può essere trascurata la differenza tra il procedimento di reclamo, il quale mira a raggiungere una composizione amichevole della controversia, e il ricorso giurisdizionale, volto a consentire un controllo di legalità della decisione impugnata, e che tale differenza si riflette appunto sul ruolo dell’avvocato, che è ben distinto, sotto tutti i profili, dall’attività necessaria alla redazione della risposta al reclamo amministrativo.

27      Peraltro, se è vero che il procedimento precontenzioso è effettivamente diretto a consentire una composizione amichevole delle controversie tra i funzionari o gli agenti e l’amministrazione, è giocoforza constatare che l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione ha respinto il reclamo della sig.ra Grazyte al termine di un’analisi giuridica fondata sull’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nonché sulla giurisprudenza pertinente, agevolando in tal modo la difesa della Commissione dinanzi al Tribunale.

28      È peraltro inconferente, per quanto riguarda la quantificazione del numero complessivo di ore di lavoro dell’avvocato della Commissione che possono risultare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento, il fatto che almeno tre servizi diversi della commissione siano intervenuti nel trattamento di un reclamo. Occorre infatti considerare che, conformemente al principio di buona amministrazione, l’agente che rappresenta l’istituzione, il quale è assistito da un avvocato, può fondarsi sulla collaborazione degli altri servizi interessati.

29      Alla luce di quanto precede, e in particolare alla luce della possibilità di prendere in considerazione elementi concreti, i quali rivelano che il lavoro svolto, anche prima del ricorso al Tribunale, da parte dei servizi non ha potuto facilitare il lavoro dell’avvocato, la presa in considerazione di tale lavoro preventivo non può, come invece asserisce la Commissione, costituire una limitazione indiretta della libertà delle istituzioni di farsi assistere da un avvocato, garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte.

30      A tal proposito, secondo la Commissione, è solo nel procedimento giurisdizionale che, mediante misure di organizzazione del procedimento, è stata posta la questione decisiva per la risoluzione della controversia principale. Tuttavia, se è vero che tale misura di organizzazione del procedimento ha effettivamente sottolineato la situazione inedita nella quale si trovava la sig.ra Grazyte, ciò non comporta che il lavoro preventivo dei servizi della Commissione non abbia potuto facilitare il lavoro del suo avvocato.

31      Di conseguenza, si procederà ad un’equa valutazione del lavoro indispensabile ai fini del procedimento principale, considerando che 20 ore di lavoro costituiscono, per l’avvocato della Commissione, un numero adeguato di ore.

32      Infine, è stato dichiarato che, nel contenzioso della funzione pubblica, si può considerare che una tariffa oraria di EUR 250 riflette, in linea di principio, un ragionevole compenso dell’avvocato della Commissione (ordinanze del 25 giugno 2014, Buschak/FEACVT, F‑47/08 DEP, EU:F:2014:175, punto 53, e del 16 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, punto 28).

33      In tale contesto, gli onorari di avvocato indispensabili sostenuti dalla Commissione nell’ambito del procedimento principale devono essere valutati in un importo pari a EUR 5 000.

34      La sig.ra Grazyte, tuttavia, ha sostenuto nelle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese che le richieste della Commissione avrebbero un’«ingente ricaduta sul [suo] red[d]ito». Già nel suo messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2015, essa aveva osservato che gli importi che le venivano richiesti le sembravano eccessivi, in quanto erano stati evidentemente fissati sulla base di parametri applicabili segnatamente a Bruxelles (Belgio), mentre la sua retribuzione era caratterizzata dal coefficiente correttore vigente per la Lituania, paese in cui ha sede l’EIGE, e che tali importi rappresentavano la quasi totalità della sua retribuzione annua.

35      Con la misura di organizzazione del procedimento ricordata al punto 11 supra, il Tribunale ha invitato la Commissione a rispondere a tali affermazioni e a rendere noto il suo punto di vista sul problema se, nell’ambito di una domanda di liquidazione delle spese, occorra tener conto della concreta situazione finanziaria del debitore delle spese.

36      Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2015, la Commissione ha fatto valere principalmente che l’articolo 105, lettera c), del regolamento di procedura del 21 maggio 2014 autorizza il Tribunale solo a determinare se le spese di cui si chiede il rimborso fossero indispensabili e che lo stesso Tribunale non può ridurre per motivi diversi l’importo richiesto.

37      Come riportato al punto 13 supra, per quanto riguarda le condizioni di merito della determinazione delle spese recuperabili, occorre applicare l’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del 25 luglio 2007, il quale, del resto, ha una portata sostanzialmente identica all’articolo 105, lettera c), del regolamento di procedura del 21 maggio 2014.

38      Ciò detto, si deve peraltro ricordare che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ne consegue che le norme aventi forza obbligatoria inferiore alla Carta devono essere interpretate, nella misura del possibile, in modo tale che possano essere applicate conformemente a tale Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, punto 49). Più precisamente, il regolamento di procedura del Tribunale deve essere interpretato conformemente all’articolo 47 della Carta, che garantisce un diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

39      A tal riguardo, dalle spiegazioni relative alla Carta, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere tenute in debito conto ai fini dell’interpretazione di quest’ultima, risulta che l’articolo 47 della Carta corrisponde segnatamente all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). Orbene, secondo l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione.

40      Più precisamente, risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che deve essere tenuta in debito conto, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta (sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 47), che l’imposizione di un notevole onere finanziario, anche dopo la conclusione del procedimento, può costituire una restrizione del diritto di accesso al giudice (Corte eur. D.U., sentenza Harrison McKee c. Ungheria del 3 giugno 2014, n. 22840/07, § 25), il quale costituisce un elemento del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 6 della CEDU e garantito ormai nell’ordinamento giuridico dell’Unione dall’articolo 47 della Carta. Più precisamente, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che l’importo delle spese, valutato alla luce delle circostanze particolari di una causa determinata, compresa la solvibilità del ricorrente e la fase del procedimento in cui è imposta la restrizione di cui trattasi, costituisce un fattore da prendere in considerazione per esaminare se l’interessato abbia beneficiato del suo diritto di accesso a un giudice (Corte eur. D.U., sentenze Kreuz c. Polonia del 19 giugno 2001, n. 28249/95, § 60, e Harrison McKee c. Ungheria, cit., § 22).

41      In tal senso, del resto, la Corte ha dichiarato, alla luce dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), che l’esigenza secondo la quale i procedimenti giurisdizionali devono essere «non eccessivamente onerosi» contribuisce al rispetto del diritto ad un ricorso effettivo, sancito all’articolo 47 della Carta, e che occorre a tal proposito che il costo di un procedimento non superi segnatamente le capacità finanziarie dell’interessato (sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punti 33 e 40).

42      Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo la quale il diritto a un equo processo riguarda anzitutto i giudici di primo grado (Corte eur. D.U., sentenza De Cubber c. Belgio del 26 ottobre 1984, n. 9186/80, § 32), occorre anche tener conto del fatto che, nella causa principale, il Tribunale costituiva il primo grado giurisdizionale al quale ha avuto accesso la sig.ra Grazyte.

43      Pertanto, e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la presa in considerazione della solvibilità della parte condannata alle spese nell’ambito di un procedimento di liquidazione di queste ultime non costituisce uno sviamento di potere, né un eccesso di competenza.

44      A tal proposito, la circostanza, dedotta dalla Commissione, secondo la quale le ordinanze di liquidazione delle spese non possono essere oggetto di impugnazione non può impedire al Tribunale di prendere in considerazione la solvibilità dell’interessato al fine di evitare che l’accesso al giudice possa essere ostacolato dalla prospettiva di dover sopportare, eventualmente, spese notevoli in esito al procedimento. Infatti, poiché la giurisprudenza ricordata al punto 16 supra è precisa nel senso che il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, il Tribunale dispone già di un potere di valutazione quanto al carattere indispensabile delle spese, il rimborso delle quali viene chiesto dalla parte che ha vinto il processo, senza che tale potere giustifichi la possibilità di proporre un’impugnazione nei confronti dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Inoltre, come l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascuno «a che la sua causa sia esaminata (...) da un tribunale», l’articolo 47, primo comma, della Carta sancisce solo un «diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice», di modo che esso non impone la previsione di un’impugnazione.

45      Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2015, la Commissione menziona altresì la possibilità di un pagamento scaglionato del debito della sig.ra Grazyte e il fatto che essa potrebbe anche rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare il suo credito.

46      Risulta tuttavia dall’articolo 80 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298, pag. 1), nonché dall’articolo 91 del regolamento delegato (UE) no 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento [n. 966/2012] (GU L 362, pag. 1) che la rateizzazione della riscossione di un credito o la rinuncia a quest’ultimo rappresenta una mera facoltà offerta all’istituzione creditrice. È peraltro in tal senso che la Commissione si è espressa nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2015, allorché essa rileva che «il creditore (…) può differire nel tempo il pagamento delle relative somme». Per contro, il diritto di accesso al giudice non sarebbe adeguatamente garantito se la prospettiva, per una delle parti, di dover sopportare o meno spese notevoli in esito al processo fosse lasciato alla sola discrezionalità del suo avversario. Deve, invece, incombere al giudice il compito di fissare le spese in considerazione di circostanze come la solvibilità dell’interessato (v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenza Xynos c. Grecia del 9 ottobre 2014, n. 30226/09, § 47).

47      La Commissione fa valere poi, nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2015, che il regolamento di procedura prevede la possibilità per le ricorrenti di chiedere il gratuito patrocinio e che la sig.ra Grazyte non ne ha mai chiesto il beneficio.

48      È vero che il diritto al gratuito patrocinio disciplinato dagli articoli 95 e seguenti del regolamento di procedura del 25 luglio 2007 contribuisce a garantire un diritto concreto ed effettivo d’accesso al giudice (v., in tal senso, ordinanza del 26 novembre 2014, Eklund/Commissione, F‑57/11 DEP, EU:F:2014:254, punto 42).

49      Occorre, tuttavia, ricordare che la sig.ra Grazyte contesta il costo sproporzionato degli importi chiesti dalla Commissione come rimborso delle spese che essa aveva sostenuto per la sua difesa.

50      Si deve altresì ricordare che dall’articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, dall’articolo 97, paragrafo 3, nonché dall’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 25 luglio 2007 risulta che il gratuito patrocinio avrebbe potuto coprire soltanto le spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza del suo beneficiario. Il gratuito patrocinio accordato conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del 25 luglio 2007 non avrebbe, quindi, potuto coprire la questione ipotetica dell’importo delle spese che le ricorrenti, qualora fossero risultate soccombenti, avrebbero dovuto rimborsare alle convenute a titolo degli onorari dell’avvocato di queste ultime.

51      Certamente, l’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento di procedura del 25 luglio 2007 consentiva al Tribunale, statuendo sulle spese nella decisione finale che conclude il grado di giudizio e qualora ragioni di equità l’avessero richiesto, di porre tali spese a carico non delle ricorrenti risultate soccombenti, bensì di un’altra parte ovvero, totalmente o parzialmente, a carico della cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio. Tuttavia, come tale disposizione indicava in via preliminare, tali due possibilità erano consentite al Tribunale solo nel caso in cui il gratuito patrocinio fosse stato previamente accordato. Orbene, come risulta dal punto precedente, il gratuito patrocinio avrebbe potuto essere accordato solo in ragione dell’incapacità delle ricorrenti di far fronte alle spese connesse alla loro assistenza e alla loro rappresentanza, e non alla luce della presunta entità delle spese ipotetiche alle quali esse avrebbero potuto essere condannate in caso di rigetto del loro ricorso.

52      Nei limiti in cui il regime di gratuito patrocinio disciplinato dagli articoli 95 e seguenti del regolamento di procedura del 25 luglio 2007 non avrebbe pienamente garantito alle ricorrenti un’effettiva tutela giurisdizionale non eccessivamente onerosa, occorre quindi verificare che esse godano di un regime di protezione contro le spese eccessive (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punto 38), il quale può derivare soltanto, nel caso di specie, da un’interpretazione dell’articolo 91 del regolamento di procedura del 25 luglio 2007 alla luce dell’articolo 47 della Carta.

53      Alla luce di quanto precede, della giurisprudenza costante della Corte secondo la quale il giudice dell’Unione non liquida gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì determina l’importo a concorrenza del quale tali onorari possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese, nonché dell’assenza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione (v. punto 16 della presente sentenza), occorre considerare che, nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese, il Tribunale ha la facoltà di tener conto della solvibilità della parte che le deve sopportare allorché è chiamato a determinare l’importo sopra menzionato.

54      Tuttavia, nel caso di specie la sig.ra Grazyte non ha fornito elementi ulteriori rispetto a quelli menzionati al punto 34 supra e non ha neanche prodotto documenti giustificativi che consentano di valutare la sua situazione economica.

55      Peraltro, nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2015, la Commissione non ha contestato formalmente l’onere costituito, per la sig.ra Grazyte, dal pagamento delle spese richieste. Essa si è limitata a far valere che le difficoltà dell’interessata fossero, «sembrerebbe», successive alla sentenza Grazyte/Commissione.

56      È giocoforza constatare, inoltre, che tale affermazione non è affatto appurata ed è d’altronde formulata in termini dubitativi. Per di più, essa risulta contraddetta dal fascicolo. Nel suo messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2015, la sig.ra Grazyte collegava il carattere eccessivo della domanda di rimborso delle spese formulata dalla Commissione al fatto che, in quanto impiegata presso l’EIGE, che ha sede in Vilnius (Lituania), la sua retribuzione è caratterizzata da un coefficiente correttore che la riduce sensibilmente. Orbene, risulta dal punto 12 della sentenza Grazyte/Commissione che la sig.ra Grazyte è stata assegnata all’EIGE fin dal 16 agosto 2010, ovvero un anno prima della proposizione del ricorso che ha condotto alla sentenza suddetta; peraltro, tale assegnazione era stata all’origine della causa principale.

57      Di conseguenza, si deve considerare che una tariffa oraria pari a EUR 200 può essere ritenuta tale da riflettere un compenso ragionevole dell’avvocato della Commissione che la sig.ra Grazyte deve rimborsare a quest’ultima, alla luce della sua solvibilità.

58      D’altra parte, la sig.ra Grazyte non contesta specificamente l’effettività delle spese amministrative di fotocopie, telefono, messaggi di posta elettronica e partecipazione all’udienza svoltasi il 16 maggio 2012 nella causa principale fatturati a concorrenza di EUR 550 dall’avvocato della Commissione. Essa non contesta neanche le spese, pari a EUR 125,32, relative alla missione dell’agente della Commissione che ha assistito all’udienza nella causa principale.

59      Pertanto, l’importo totale delle spese che la sig.ra Grazyte deve rimborsare alla Commissione a titolo di spese ripetibili nel procedimento principale è fissato in EUR 4 675,32.

 Sulla domanda di interessi di mora

60      Occorre ricordare che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 92 del regolamento di procedura del 15 luglio 2007, riprese dall’articolo 106 del regolamento di procedura del 21 maggio 2014, ricadono nella competenza esclusiva del Tribunale la dichiarazione dell’obbligo di pagare interessi di mora sulla condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la fissazione del tasso applicabile (ordinanza del 16 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, punto 31, e la giurisprudenza citata).

61      Nella specie, la Commissione chiede al Tribunale di condannare la sig.ra Grazyte a versarle interessi di mora sull’importo delle spese da rimborsare quanto alla causa principale a far data dalla pronuncia della presente ordinanza.

62      Occorre pertanto accogliere la domanda della Commissione e statuire che l’importo delle spese ripetibili nella causa principale produrrà, a far data dalla notifica della presente ordinanza e sino alla data del pagamento effettivo, interessi di mora. Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012. Conseguentemente, il tasso degli interessi di mora dovuti sull’importo delle spese ripetibili sarà quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (ordinanza Marcuccio/Commissione, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, punto 34).

 Sulle spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese

63      L’articolo 106 del regolamento di procedura, applicabile al presente procedimento di liquidazione delle spese, non prevede, a differenza dell’articolo 100 di detto regolamento per le sentenze o ordinanze che pongono fine a una causa, che si provveda sulle spese del procedimento di liquidazione delle spese nell’ordinanza di liquidazione delle spese. Infatti, se il Tribunale, provvedendo, nell’ambito di un ricorso sulla contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese. Ne consegue che non occorre provvedere separatamente sulle spese sostenute e sugli onorari spettanti ai fini del presente procedimento (ordinanza del 16 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, punti 35 e 36).

64      Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese.

65      Nella specie, il Tribunale rileva che la Commissione, nel contesto del procedimento di liquidazione delle spese, è rappresentata da uno dei suoi agenti, dopo esserlo stata da due di essi, ma che nessuno di questi ultimi è stato assistito da un avvocato. Conseguentemente, e considerato che la Commissione non dimostra, e neppure fa valere, l’esistenza di eventuali spese scindibili dalla sua attività interna e sostenute ai fini del procedimento di liquidazione delle spese, la sua domanda di condanna della sig.ra Grazyte alle spese del presente procedimento non può essere accolta (v., in tal senso, ordinanza del 16 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, punto 38).

66      Non possono essere accolte neanche le domande della sig.ra Grazyte dirette alla condanna della Commissione alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese, atteso che essa è risultata essenzialmente soccombente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione)

così provvede:


1)      L’importo totale delle spese che la sig.ra Grazyte deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑76/11, Grazyte/Commissione, è fissato in EUR 4 675,32.





2)      La somma di cui al punto 1) recherà interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza e fino alla data del suo effettivo pagamento, versati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

3)      La domanda è respinta per il resto.

Lussemburgo, 17 marzo 2016

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.