Language of document : ECLI:EU:F:2016:67

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA(Terza Sezione)

17 marzo 2016

Causa F‑76/11 DEP

Diana Grazyte

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Accesso al giudice – Solvibilità del debitore delle spese»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese, presentata dalla Commissione europea a seguito della sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/Commissione (F‑76/11, EU:F:2012:173).

Decisione:      L’importo totale delle spese che la sig.ra Grazyte deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑76/11, Grazyte/Commissione, è fissato in EUR 4 675,32. La somma di cui al punto 1) recherà interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza e fino alla data del suo effettivo pagamento, versati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. La domanda è respinta per il resto.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Elementi da prendere in considerazione – Assistenza, da parte dello stesso avvocato, durante il procedimento precontenzioso della causa – Riduzione del tempo di preparazione necessario per il procedimento contenzioso – Portata

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica (2007), art. 91, b)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese ripetibili – Spese legali delle istituzioni o degli organismi dell’Unione – Tariffa oraria applicabile in materia di funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 103, § 5)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Spese sostenute da un’istituzione nell’ambito di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Condanna della parte avversa al rimborso delle spese ripetibili – Presa in considerazione della solvibilità della suddetta parte – Ammissibilità

(Art. 6, § 1, comma 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Onorari dovuti dalle parti ai propri avvocati – Presa in considerazione della solvibilità del debitore delle spese

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica (2007), artt. 91, b), 95, § 1, comma 2, 97, § 2, comma 1, e 3, e 98, § 1]

1.      Il giudice dell’Unione non è vincolato dal conteggio depositato dalla parte che intende recuperare le spese. Esso deve tenere conto soltanto del numero totale di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento.

Inoltre, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione in questione non può essere valutato astraendo dal lavoro svolto dai servizi della stessa, eventualmente anche prima dell’adizione del Tribunale della funzione pubblica. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale della funzione pubblica.

A tal proposito, tuttavia, non sussiste una presunzione assoluta secondo la quale il lavoro dell’avvocato di un’istituzione sarebbe ridotto, in particolare allorché tale avvocato non ha partecipato alla redazione della risposta al reclamo.

Infatti, la legittimità di una decisione è valutata secondo gli elementi di fatto e di diritto che sussistono al momento in cui essa è stata adottata, di modo che il compito dell’avvocato di un’istituzione consiste nella difesa delle motivazioni e del dispositivo di tale decisione, come risultano da quest’ultima, salvo i casi eccezionali in cui, trovandosi l’amministrazione in una situazione di competenza vincolata, la motivazione su cui l’amministrazione si era inizialmente fondata può essere sostituita da una diversa motivazione. Di conseguenza, occorre considerare che l’avvocato di un’istituzione è portato, in linea di principio, a basarsi sul lavoro precedentemente svolto dai servizi di quest’ultima tanto al momento dell’adozione della decisione impugnata quanto nell’ambito del procedimento precontenzioso.

(v. punti 21‑23 e 25)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze del 16 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, punto 21, e del 25 novembre 2014, Loukakis e a./Parlamento, F‑82/11 DEP, EU:F:2014:253, punto 32

2.      Nel contenzioso della funzione pubblica, si può considerare che una tariffa oraria di EUR 250 riflette, in linea di principio, un ragionevole compenso dell’avvocato di un’istituzione.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze del 25 giugno 2014, Buschak/FEACVT, F‑47/08 DEP, EU:F:2014:175, punto 53, e del 16 ottobre 2014, Marcuccio/Commissione, F‑69/10 DEP, EU:F:2014:238, punto 28

3.      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Ne consegue che le norme aventi forza obbligatoria inferiore alla Carta devono essere interpretate, nella misura del possibile, in modo tale che possano essere applicate conformemente a tale Carta. Più precisamente, il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica deve essere interpretato conformemente all’articolo 47 della Carta, che garantisce un diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

A tal proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che l’imposizione di un notevole onere finanziario, anche dopo la conclusione del procedimento, può costituire una restrizione del diritto di accesso al giudice, il quale costituisce un elemento del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e garantito ormai nell’ordinamento giuridico dell’Unione dall’articolo 47 della Carta. Più precisamente, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che l’importo delle spese, valutato alla luce delle circostanze particolari di una causa determinata, compresa la solvibilità del ricorrente e la fase del procedimento in cui è imposta la restrizione di cui trattasi, costituisce un fattore da prendere in considerazione per esaminare se l’interessato abbia beneficiato del suo diritto di accesso a un giudice.

Di conseguenza, la presa in considerazione della solvibilità della parte condannata alle spese nell’ambito di un procedimento di liquidazione di queste ultime non costituisce uno sviamento di potere, né un eccesso di competenza.

(v. punti 38, 40 e 43)

Riferimento:

Corte: sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 47, e del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, punto 49

4.      Nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese, il Tribunale della funzione pubblica può prendere in considerazione la solvibilità della parte che deve sopportarle quando è condotto a determinare l’importo a concorrenza del quale gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese.

Infatti, il diritto di accesso al giudice non sarebbe adeguatamente garantito se la prospettiva, per una delle parti, di dover sopportare o meno spese notevoli in esito al processo fosse lasciato alla sola discrezionalità del suo avversario. Deve, invece, incombere al giudice, in caso di difficoltà, il compito di fissare le spese in considerazione di circostanze come la solvibilità dell’interessato.

Inoltre, risulta dall’articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, dall’articolo 97, paragrafo 3, nonché dall’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 25 luglio 2007 che il gratuito patrocinio avrebbe potuto coprire soltanto le spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza del suo beneficiario. Il gratuito patrocinio accordato conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento non avrebbe, quindi, potuto coprire la questione ipotetica dell’importo delle spese che le ricorrenti, qualora fossero risultate soccombenti, avrebbero dovuto rimborsare alle convenute a titolo degli onorari dell’avvocato di queste ultime.

(v. punti 46, 50 e 53)