Language of document :

Ricorso proposto il 16 giugno 2011 - Alumina / Consiglio

(Causa T-304/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alumina d.o.o. (Zvornik, Bosnia-Erzegovina) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e B. Servais)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il dazio antidumping imposto alla ricorrente dal regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 11 maggio 2011, n. 464, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che il dazio antidumping stabilito nel regolamento impugnato sia illegale, in quanto il metodo utilizzato per il calcolo del valore normale costruito viola i nn. 3 e 6 dell'art. 2 del regolamento di base. Per costruire il valore normale, il convenuto ha utilizzato un margine di profitto di 58,89%, calcolato in base ai prezzi delle vendite non rappresentative della ricorrente nel mercato nazionale. L'utilizzo di un margine di profitto siffatto non è compatibile con l'art. 2 del regolamento di base. La costruzione del valore normale è, infatti, inficiata da una contraddizione di fondo, poiché il metodo utilizzato dal convenuto per costruire il valore normale porta allo stesso risultato che si avrebbe se il valore normale fosse stato basato sui prezzi delle vendite interne non rappresentative. Un tale metodo contrasta con la prassi costante della Commissione e del Consiglio, nonché con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia. Inoltre, il margine di profitto del 58,89% prescelto non è "ragionevole". Infine, il convenuto si basa a torto sulla giurisprudenza tratta dalle decisioni dell'OMC per applicare un margine di profitto che non è "ragionevole" nella costruzione del valore normale applicabile alle esportazioni della ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente ritiene altresì che il metodo utilizzato per il calcolo del valore normale costruito violi la parte introduttiva del n. 6 dell'art. 2 del regolamento di base, in quanto le vendite interne della ricorrente non sono state effettuate nel corso "di normali operazioni commerciali" ai sensi dei nn. 1, terzo comma, e 3, secondo comma, dell'art. 2 del regolamento di base.

____________