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Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2013 - Alumina / Consiglio

(Causa T-304/11)

("Dumping - Importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina - Valore normale - Rappresentatività delle vendite sul mercato interno - Margine di profitto - Normali operazioni commerciali")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alumina d.o.o. (Zvornik, Bosnia-Erzegovina) (rappresentanti: J.-F. Bellis e B. Servais, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e A. Polcyn, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (GU L 125, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina, è annullato nella parte in cui riguarda la Alumina d.o.o.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Alumina d.o.o.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 226 del 30.7.2011.